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Che requisiti deve avere la polizza professionale dell'avvocato?

Il decreto attuativo 22 Settembre 2016, entrato in vigore l'11/11/2017, stabilisce che:
l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, anche per colpa grave e per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi;
- in caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero;
- l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;
- la copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi;
- in presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato;
- l'assicurazione deve prevedere una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza;
- l'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro.

Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:
a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

Massimali richiesti

Attività svolta in forma individuale:

- con fatturato inferiore a € 30.000,00 ➔ € 350.000,00 di massimale minimo per sinistro e per anno assicurativo;
- con fatturato superiore a € 30.000,00 e inferiore a € 70.000,00 ➔ € 500.000,00 di massimale minimo per sinistro e per anno assicurativo;
- con fatturato superiore a € 70.000,00 ➔ € 1.000.000,00 di massimale minimo per sinistro e per anno assicurativo. 


Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti:

- con fatturato inferiore a € 500.000,00 ➔ € 2.000.000,00 di massimale minimo per anno, con il limite di € 1.000.000,00 per sinistro;
- con fatturato superiore a € 500.000,00 ➔ € 4.000.000,00 di massimale minimo per anno, con il limite di € 2.000.000,00 per sinistro.


Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con oltre 10 professionisti:

- con qualisiasi fatturato ➔ € 10.000.000,00 di massimale minimo per anno, con il limite di € 5.000.000,00 per sinistro.

NB:
 Il fatturato si intende riferito all'ultimo esercizio chiuso.

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