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Assicurazione Professionale Dirigenti e Amministratori

Polizza di assicurazione per la responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti delle società (D&O)

Cosa è una polizza Directors & Officiers Liability?

La polizza Directors & Officiers garantisce innanzitutto la responsabilità civile degli Amministratori, i Dirigenti ed i Sindaci, in virtù degli Art. 2392,2393,2394,2395,2396 e 2407 del C.C. verso le Società, verso i creditori sociali e nei confronti di Soci e di Terzi.

Per quale motivo acquistare una polizza D&O?

  • 1. Senza un’assicurazione, un amministratore può essere costretto ad indebitarsi solo per pagare i soli costi di difesa legale, normalmente da sostenersi per lunghi periodi di tempo.
  • 2. Anche quando non esistono inizialmente accuse verso un amministratore o un dirigente, può rivelarsi molto utile disporre prontamente e gratuitamente di un rappresentante legale durante le investigazioni preliminari.
  • 3. Gli amministratori e i sindaci sono solidalmente responsabili tra di loro: da ciò deriva che, l’atto illecito degli uni, possa riverberare i propri effetti anche sugli altri, anche se questi avevano agito correttamente.
  • 4. Oggi qualunque società può sopportare facilmente il costo di una polizza D&O, che parte da poche centinaia di euro. (sul costo incide la dimensione della Azienda, i suoi bilanci, in casi particolari la dimensione del CdA, i precedenti assicurativi e le denuce di sinistro)

Domande frequenti

  • D: Da chi può essere sottoscritta la polizza?
  • R: Da qualunque società di capitali, società cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, consorzi, istituzioni finanziarie (banche, SIM, SGR).
  • D: Chi sono i terzi che possono avanzare richieste di risarcimento?
  • R: Tutti: la società, il singolo socio, i terzi in genere (clienti, fornitori, banche).
  • D: La polizza copre anche la colpa grave?
  • R: Sì.
  • D: La polizza ha retroattività illimitata?
  • R: In linea di massima, sì.
  • D: Quali sono le principali esclusioni di copertura assicurativa?
  • R: Il dolo e le sanzioni e/o le multe (inassicurabili per Legge).

Alcuni riferimenti di Legge. Aspetti giuridici che coinvolgono la copertura assicurativa D&O.

La riforma del diritto societario, entrata in vigore il 1.1.2004 in esecuzione del d.lgs.6/2003, ha introdotto ulteriori cambiamenti radicali nella legislazione italiana, La portata della riforma è vasta e ha sostituito interi Capi del Libro V (del Lavoro) e Titolo V (delle Società) del Codice Civile. L'obiettivo dell'Unione Europea alla base di questa riforma, ha fine dichiarato “...promuovere ed incoraggiare l'iniziativa privata a carattere imprenditoriale, semplificare e favorire la nascita e la crescita delle imprese, nonché rendere sempre più facile ed appetibile il ricorso al mercato del capitale di rischio...”. I numerosi cambiamenti avvenuti spaziano su diversi Articoli:
  • - Αrt. 2362 C.C.: la limitazione di responsabilità per “la S.p.A. unipersonale”, al pari della “S.r.l. unipersonale” la quale gode della limitazione di responsabilità già dal 1993;
  • - Art. 2476: l'introduzione, nelle S.r.l., della possibilità spettante a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritto (senza quindi la necessità di delibera assembleare o di raggiungimento di una quota minima del capitale sociale), di promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori.

L'equilibrio tra gli estremi succitati si regge sul trasferimento di rinnovate responsabilità agli Organi di gestione e di controllo delle società, quali Amministratori, Sindaci, Direttori generali, Dirigenti e ad una nuova categoria introdotta dalla riforma, nelle S.p.A. che optino per il cosiddetto “sistema dualistico”, i consiglieri di sorveglianza. Non è forse del tutto inutile ricordare che gli Amministratori e i membri dei succitati Organi rispondono illimitatamente e con il loro patrimonio personale, per la violazione degli obblighi, ossia per la colposa inosservanza dei doveri loro imposti dalla Legge e dall'atto costitutivo. La riforma del diritto societario ha rinnovato le responsabilità degli organi di gestione, proporzionalmente all'aumentata sfera dei poteri ad essi conferiti, ad esempio:
  • - Devono adempiere ai doveri, imposti dalla Legge e dallo statuto, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, non più con la semplice diligenza del buon mandatario (art.2392);
  • - In caso di conflitto di interessi rispondono anche dei danni alla Società derivati dall'uso a vantaggio proprio o di Terzi di dati, notizie od opportunità d'affari appresi nell'esercizio dell'incarico (art. 2391).
  • - Hanno maggiori poteri, e quindi maggiori responsabilità, in materia di emissione di Obbligazioni ed altri titoli di debito, costituzione di patrimoni separati ed emissione di titoli di partecipazione ai medesimi (artt. 2410, 2483, 2447 ter).
  • - Ricevono autorizzazione esplicita dall'Assemblea per il compimento di specifici atti, di cui sono comunque responsabili (art. 2364);
  • - Gli Amministratori di Società controllata sono responsabili nei confronti dei Soci della controllata stessa e di Terzi, in caso di mancata pubblicità della soggezione ad altrui attività di direzione e coordinamento o del suo venir meno (art. 2497bis).

Cosa possiamo offrirti?

Abbiamo la possibilità di spaziare sul mercato con varie offerte per la polizza di responsabilità civile Amministratori, Dirigenti Sindaci, dalla polizza base, con massimali minimi consentiti a premi molto contenuto, alla soluzione completa, dalla sola Assicurazione D & O alla soluzione con massimali elevati e la tutela legale.



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