Assicurazione Calamità Naturali Imprese - Header sinistra Assicurazione Calamità Naturali Imprese - Header destra

Assicurazione Calamità Naturali Imprese

Confronta in modo semplice e veloce le proposte delle migliori Compagnie assicurative per la Tua polizza. Valutale con l'assistenza dei nostri consulenti e acquista comodamente on-line.

Valutato: Eccezionale

Valutazione eccezzionale

Broker Assicurativo regolamentato e vigilato Ivass Logo

Testo aggiornato il 01/04/2025


Assicurazione CAT-NAT Imprese: che tipo di polizza è?

La Polizza Rischi Catastrofali (CAT-NAT) per le imprese è una forma di tutela assicurativa pensata per proteggere il patrimonio aziendale dai danni provocati da eventi naturali estremi, quali terremoti, alluvioni, frane e altri fenomeni catastrofici.
Questa copertura interessa tutti i beni strumentali all’attività d'impresa, inclusi gli immobili e le attrezzature come macchinari, impianti e attrezzature. Considerato l’aumento della frequenza e dell’intensità di tali eventi, la sottoscrizione della polizza è oggi obbligatoria secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modifiche).
Oltre a rappresentare un adempimento normativo, la polizza CAT-NAT costituisce un vero e proprio strumento strategico per garantire la continuità operativa dell’impresa in caso di calamità. In assenza di una copertura adeguata, l’azienda si troverebbe a dover sostenere integralmente i costi per il ripristino dei danni subiti, con gravi conseguenze economiche e operative.
Proteggi oggi il futuro della tua impresa: scegli una copertura che fa davvero la differenza.

Scopri anche le altre Assicurazioni per Calamità Naturali.

Il preventivo è gratuito, non vincolante e ti assicura il prezzo per 60 giorni

Richiedi un preventivo

Da quando è obbligatoria l'Assicurazione Calamità Naturali Imprese?

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare una Polizza contro i Rischi Catastrofali. Inizialmente prevista con decorrenza dal 31 dicembre 2024, l’entrata in vigore dell’obbligo è stata oggetto di successive proroghe, l’ultima delle quali è stata deliberata nel Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025.

Nuove scadenze per l’obbligo assicurativo delle imprese

Il nuovo decreto stabilisce differenti termini di decorrenza in funzione della dimensione dell’impresa:
  • grandi imprese: 1° aprile 2025 (con sanzioni applicabili dopo 90 giorni);
  • medie imprese: 1° ottobre 2025;
  • micro e piccole imprese: 1° gennaio 2026.

Per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, il termine è fissato al 31 dicembre 2025.

Obblighi delle compagnie assicurative

Le compagnie assicurative restano tenute a rendere disponibili, a partire dal 1° aprile 2025, prodotti conformi alla normativa. Le imprese potranno dunque accedere sul mercato a soluzioni assicurative aggiornate e pienamente adeguate ai requisiti di legge.
È importante sapere che le compagnie non possono rifiutarsi di offrire questo tipo di copertura: in caso contrario, rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Per quali imprese è obbligatoria la Polizza Catastrofi Naturali?

Secondo l'art. 1, comma 101 della Legge 213/2023, l'obbligo di stipulare la polizza si riferisce alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa, ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile.
Al comma 111, si specifica che le imprese agricole (come definite dall'art. 2135 del codice civile) sono esenti dall'obbligo e seguono le normative specifiche del settore agricolo previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Inosservanza dell'obbligo: sono previste sanzioni?

Secondo il comma 102 della stessa legge, l'inosservanza della norma comporta il rischio di perdere l'accesso a contributi, sovvenzioni ed agevolazioni finanziarie, specialmente in contesti legati a eventi calamitosi e catastrofali. Al momento, tuttavia, non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non sottoscrivono la polizza.

Assicurazione Catastrofi Naturali Imprese: cosa bisogna assicurare?

Secondo l’art. 1, comma 101, della Legge 213/2023, l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa riguarda i beni indicati nell’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II (Immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, ovvero:
  • 1) terreni e fabbricati;
  • 2) impianti e macchinari;
  • 3) attrezzature industriali e commerciali;

Il nuovo decreto attuativo (D.M. MEF n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025) chiarisce che l’obbligo assicurativo si estende a tali beni “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa”. Nel concreto, la norma stabilisce quanto segue.

Beni di proprietà:

Sono da assicurare i beni (elencati nei precedenti punti 1,2,3) di proprietà dell'impresa, se strumentali all’attività esercitata (cioè utilizzati effettivamente nello svolgimento dell’attività). Tali beni sono individuati secondo i criteri contabili (OIC 16) e iscritti tra le immobilizzazioni materiali in bilancio. A titolo di esempio:
  • è da assicurare un capannone industriale usato come sede operativa;
  • non è da assicurare un immobile detenuto solo a fini di investimento finanziario.

Beni in affitto, locazione o leasing:

Sono da assicurare i beni (elencati nei precedenti punti 1,2,3) utilizzati dall'impresa in base ad un contratto di locazione (affitto, etc), a meno che siano di proprietà di un'altra impresa soggetta allo stesso obbligo.

In sintesi, potremmo stabilire le seguenti regole generali:
  • se il bene in affitto/locazione è di proprietà di una persona fisica  ➔  la copertura assicurativa è a carico dell’impresa che lo utilizza.
    In questo caso, infatti, il proprietario non è soggetto all'obbligo sancito dalla Legge 213/2023.
    ○ Esempio 1: il negozio "BioCosmesi" è in fitto nell'immobile di proprietà del sig. Rossi (persona fisica). La polizza del fabbricato è a carico della società "BioCosmesi".

  • se il bene in affitto/locazione è di proprietà di un’altra impresa ed è funzionale all'attività di quest'ultima  ➔  la copertura assicurativa è a carico del proprietario.
    In questo caso, infatti, il proprietario è soggetto all'obbligo sancito dalla Legge 213/2023, perché il bene (ceduto in locazione/affitto) è strumentale all'attività d'impresa.
    ○ Esempio 2: il negozio "BioCosmesi" è in fitto nell'immobile di proprietà della società immobiliare "EdilSud". La polizza del fabbricato è a carico della società "EdilSud".
    ○ Esempio 3: il negozio "BioCosmesi" utilizza macchinari di proprietà della società di leasing "FarmaLeasing". La polizza per impianti e macchinari è a carico della società "FarmaLeasing".

  • se il bene in affitto/locazione è di proprietà di un’altra impresa, ma non è funzionale all'attività di quest'ultima  ➔  la copertura assicurativa è a carico dell’impresa che lo utilizza.
    In questo caso, infatti, il proprietario non è soggetto all'obbligo sancito dalla Legge 213/2023, perché il bene (ceduto in locazione/affitto) non è strumentale all'attività d'impresa.
    ○ Esempio 4: il negozio "BioCosmesi" è in fitto nell'immobile di proprietà della società "Spanish School", attiva nell'ambito della formazione. La polizza del fabbricato è a carico della società "BioCosmesi".

  • se il bene in affitto/locazione è di proprietà di una impresa agricola  ➔  la copertura assicurativa è a carico dell’impresa che lo utilizza.
    In questo caso, infatti, il proprietario non è soggetto all'obbligo sancito dalla Legge 213/2023.
    ○ Esempio 5: il negozio "BioCosmesi" è in fitto nell'immobile di proprietà dell'impresa agricola "Agroblu". La polizza del fabbricato è a carico della società "BioCosmesi".

In ulteriore sintesi, suggeriamo quanto segue:

Proprietario del bene in affitto/locazione: Chi deve assicurare:
Persona fisica utilizzatore
Impresa (che utilizza il bene per la propria attività) proprietario
Impresa (che NON utilizza il bene per la propria attività) utilizzatore
Impresa agricola utilizzatore

Tuttavia specifichiamo che, in deroga alla norma, le parti hanno facoltà di accordarsi diversamente.

Si possono assicurare altri beni?

Oltre a quanto richiesto dalla normativa, è possibile estendere la copertura anche ad altre tipologie di beni, tra cui:
  • merci;
  • altro contenuto, che non rientra nelle definizioni ai precedenti punti 2) e 3);
  • impianti fotovoltaici e solari termici.

Queste garanzie aggiuntive risultano particolarmente importanti perché consentono di ottenere una copertura più ampia e di tutelare ulteriormente l’impresa, preservandone la continuità operativa e salvaguardando il valore complessivo dei beni.

Per maggiori dettagli sui beni soggetti all'obbligo assicurativo, scopri cosa si intende per Terreni, Fabbricati, Impianti, etc nella Polizza Catastrofale Imprese.

Sede legale o sede operativa?

I dati oggetto della copertura devono fare riferimento alla sede operativa. Nel caso di più sedi operative o in presenza di situazioni particolari, durante la registrazione del preventivo è consigliabile fornire ulteriori dettagli nelle Note, in modo che uno dei nostri consulenti possa esaminare il caso specifico con la massima attenzione.

Esclusioni: cosa non è assicurato?

Nella maggior parte dei testi di polizza, sono esclusi dalla copertura:
  • fabbricati non pertinenti all'attività esercitata e dichiarata nel contratto;
  • fabbricati in costruzione, ricostruzione, in stato di abbandono o dichiarati inagibili alla sottoscrizione della polizza;
  • fabbricati costruiti abusivamente o con caratteristiche difformi rispetto a quanto dichiarato;
  • fabbricati non conformi alle tipologie costruttive descritte nel testo di polizza della compagnia scelta;
  • terreni, boschi, alberi, coltivazioni, o bestiame;
  • aeromobili, imbarcazioni, veicoli non correlati all'attività dichiarata;
  • merci su automezzi di terzi posteggiati nel perimetro aziendale, se già assicurati da altre polizze;
  • impianti ed apparecchiature elettroniche già assicurati da altre polizze.

Consigliamo di esaminare attentamente il documento informativo relativo alla polizza scelta per tutti i dettagli della copertura fornita dalla compagnia assicurativa.

Cosa copre l'Assicurazione Catastrofale Imprese?

In conformità alle disposizioni della Legge 213/2023 (art. 1, comma 101), la polizza copre i danni materiali e diretti subiti a seguito di:
  • TERREMOTO;
  • ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE;
  • FRANAMENTO.

Inoltre, generalmente rientrano in copertura anche una serie di garanzie correlate, come ad esempio:
  • danni verificatisi nelle ore successive all'evento che ha causato il sinistro, perchè considerati parte di un unico episodio;
  • danni derivanti da incendi o esplosioni provocati dall'evento catastrofico;
  • danni causati per ordine delle autorità da soccorritori o altre persone, se necessari per prevenire o limitare i danni.
  • spese per rimozione, trasporto, deposito temporaneo presso terzi e ricollocamento del contenuto, se il fabbricato è temporaneamente danneggiato o dichiarato inagibile;
  • onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti.

Anche in questo caso, il nostro consiglio è di verificare attentamente il set informativo della polizza per tutti i dettagli sulla copertura.

Limiti di copertura della Polizza Catastrofale Impresa

Ai sensi dei commi 104 e 105 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere uno scoperto e un limite di indennizzo.
Il decreto attuativo (D.M. MEF n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025) ne definisce i criteri agli articoli 6 e 7, come riepilogato nella tabella seguente.

Somma assicurata Scoperto Indennizzo
Fino a 1 mln di euro non più del 15% del danno indennizzabile 100% della somma assicurata
Da 1 a 30 mln di euro non più del 15% del danno indennizzabile non meno del 70% della somma assicurata
Oltre 30 mln di euro (grandi imprese) stabilito tra le parti stabilito tra le parti

Quanto costa l'Assicurazione Eventi Catastrofali Imprese?

Il costo della polizza per i rischi catastrofali dipende da diversi fattori, tra cui:
  • le caratteristiche dell’edificio in cui viene svolta l’attività (n° piani, anno di costruzione, materiali, etc);
  • la posizione geografica e il livello di rischio dell’area;
  • i beni in uso all’impresa.

Sono disponibili soluzioni a partire da 100 euro, ma ogni situazione deve essere valutata nello specifico per garantire la copertura più adeguata alle esigenze della tua azienda.
Durante la richiesta del preventivo, ti chiediamo di compilare con attenzione il questionario di valutazione del rischio. Questo passaggio può richiedere alcuni minuti, ma è essenziale per analizzare nel dettaglio la tua situazione e offrirti la proposta migliore tra quelle presenti sul mercato.
Affidati ad RCPolizza.it e metti al sicuro la tua attività, al resto pensiamo noi!

Il preventivo è gratuito, non vincolante e ti assicura il prezzo per 60 giorni

Richiedi un preventivo