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Polizza Catastrofali Imprese

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Testo aggiornato il 09/10/2025


Polizza Catastrofale obbligatoria per le imprese italiane

La Polizza Rischi Catastrofali tutela il patrimonio aziendale dai danni causati da eventi naturali estremi, come terremoti, alluvioni, frane e altri fenomeni catastrofici.
La copertura riguarda tutti i beni strumentali all’attività d’impresa, inclusi immobili, macchinari, impianti e altre attrezzature.
Alla luce dell’aumento di frequenza e intensità di questi eventi, la sottoscrizione è oggi obbligatoria come previsto dalla normativa vigente (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modifiche).
Oltre a essere un adempimento di legge, la polizza CAT-NAT è uno strumento strategico per garantire la continuità operativa in caso di calamità. Senza una copertura adeguata, l’azienda dovrebbe sostenere integralmente i costi di ripristino, con conseguenze economiche e operative rilevanti.
Proteggi oggi il futuro della tua impresa: scegli una copertura che fa davvero la differenza.

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Da quando è obbligatoria l'assicurazione per calamità naturali?

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali.
Inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, l’entrata in vigore è stata successivamente prorogata, da ultimo con il Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025.

Proroga dell'assicurazione catastrofale obbligatoria

Il nuovo decreto stabilisce differenti termini di decorrenza in base alle dimensioni dell’impresa:
  • grandi imprese: dal 1° aprile 2025 (con sanzioni applicabili dopo 90 giorni);
  • medie imprese: dal 1° ottobre 2025;
  • micro e piccole imprese: dal 1° gennaio 2026.

Per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, il termine è fissato al 31 dicembre 2025.

Obblighi delle compagnie assicurative

A partire dal 1° aprile 2025 , le compagnie devono rendere disponibili prodotti conformi alla normativa, così che le imprese possano reperire sul mercato soluzioni aggiornate e aderenti ai requisiti di legge.
Inoltre, le compagnie non possono rifiutare questo tipo di copertura: in caso contrario, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

Per chi è obbligatoria la Polizza Catastrofi Naturali?

Ai sensi dell’art. 1, comma 101, L. 213/2023, l’obbligo riguarda:
  • imprese con sede legale in Italia;
  • imprese con sede legale all’estero ma stabile organizzazione in Italia;

tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese (sezione obbligatoria o facoltativa) ai sensi dell'art. 2188 c.c..
Il comma 111 esclude le imprese agricole (come definite dall'art. 2135 c.c.), che seguono la disciplina specifica del settore (L. 30 dicembre 2021, n. 234).

Obbligo assicurazione imprese: le sanzioni

Ai sensi del comma 102 della Legge 213/2023, la mancata stipula può comportare la perdita di accesso a contributi , sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, in particolare in relazione a eventi calamitosi.
Al momento non sono previste sanzioni dirette a carico dell’impresa inadempiente; tuttavia, la norma lascia intendere che l’esclusione possa estendersi a un'ampia gamma di aiuti alle imprese , con ripercussioni potenzialmente gravi su liquidità, investimenti e continuità operativa.
Approfondisci qui: Cosa rischiano le imprese senza polizza catastrofale.

Assicurazione obbligatoria calamità naturali: cosa assicurare

In base all’art. 1, comma 101, L. 213/2023, l’obbligo riguarda i beni indicati nell’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II (Immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, ovvero:
  • 1) terreni e fabbricati;
  • 2) impianti e macchinari;
  • 3) attrezzature industriali e commerciali;

Il D.M. MEF n. 18 del 30 gennaio 2025 (G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025) chiarisce che l’obbligo assicurativo si estende a tali beni “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa”.
Nel concreto, la norma stabilisce quanto segue.

Beni di proprietà:

Sono da assicurare i beni(elencati nei precedenti punti 1,2,3) di proprietà dell'impresa, quando sono strumentali all’attività, cioè effettivamente utilizzati nello svolgimento del lavoro.
Tali beni sono individuati secondo i criteri contabili OIC 16 e iscritti tra le immobilizzazioni materiali in bilancio. Volendo fare un esempio pratico:
✔️ è da assicurare un capannone industriale usato come sede operativa;
non è da assicurare un immobile detenuto solo a fini di investimento finanziario.

Beni in affitto, locazione o leasing:

Sono da assicurare i beni (elencati nei precedenti punti 1,2,3) utilizzati dall'impresa in base ad un contratto di locazione (affitto, etc), a meno che siano di proprietà di un'altra impresa soggetta allo stesso obbligo.

In sintesi, potremmo stabilire le seguenti regole generali:
  • se il bene in affitto/locazione è di proprietà di una persona fisica  ➔  la copertura assicurativa è a carico dell’impresa che lo utilizza.
    In questo caso, infatti, il proprietario non è soggetto all'obbligo sancito dalla Legge 213/2023.
    ○ Esempio 1: il negozio "BioCosmesi" è in fitto nell'immobile di proprietà del sig. Rossi (persona fisica). La polizza del fabbricato è a carico della società "BioCosmesi".

  • se il bene in affitto/locazione è di proprietà di un’altra impresa ed è funzionale all'attività di quest'ultima  ➔  la copertura assicurativa è a carico del proprietario.
    In questo caso, infatti, il proprietario è soggetto all'obbligo sancito dalla Legge 213/2023, perché il bene (ceduto in locazione/affitto) è strumentale all'attività d'impresa.
    ○ Esempio 2: il negozio "BioCosmesi" è in fitto nell'immobile di proprietà della società immobiliare "EdilSud". La polizza del fabbricato è a carico della società "EdilSud".
    ○ Esempio 3: il negozio "BioCosmesi" utilizza macchinari di proprietà della società di leasing "FarmaLeasing". La polizza per impianti e macchinari è a carico della società "FarmaLeasing".

  • se il bene in affitto/locazione è di proprietà di un’altra impresa, ma non è funzionale all'attività di quest'ultima  ➔  la copertura assicurativa è a carico dell’impresa che lo utilizza.
    In questo caso, infatti, il proprietario non è soggetto all'obbligo sancito dalla Legge 213/2023, perché il bene (ceduto in locazione/affitto) non è strumentale all'attività d'impresa.
    ○ Esempio 4: il negozio "BioCosmesi" è in fitto nell'immobile di proprietà della società "Spanish School", attiva nell'ambito della formazione. La polizza del fabbricato è a carico della società "BioCosmesi".

  • se il bene in affitto/locazione è di proprietà di una impresa agricola  ➔  la copertura assicurativa è a carico dell’impresa che lo utilizza.
    In questo caso, infatti, il proprietario non è soggetto all'obbligo sancito dalla Legge 213/2023.
    ○ Esempio 5: il negozio "BioCosmesi" è in fitto nell'immobile di proprietà dell'impresa agricola "Agroblu". La polizza del fabbricato è a carico della società "BioCosmesi".

In ulteriore sintesi, si può far riferimento al seguente schema:

Proprietario del bene in affitto/locazione: Chi deve assicurare:
Persona fisica utilizzatore
Impresa (che utilizza il bene per la propria attività) proprietario
Impresa (che NON utilizza il bene per la propria attività) utilizzatore
Impresa agricola utilizzatore

Resta inteso che, in deroga alla norma, le parti hanno facoltà di accordarsi diversamente.

Altri beni (esclusi dall'obbligo)

Oltre a quanto richiesto dalla normativa, è possibile estendere la copertura anche ad altre tipologie di beni, tra cui:
  • merci;
  • altro contenuto, che non rientra nelle definizioni ai precedenti punti 2) e 3);
  • impianti fotovoltaici e solari termici.

Queste garanzie aggiuntive risultano particolarmente importanti perché consentono di ottenere una copertura più ampia e di tutelare ulteriormente l’impresa, preservandone la continuità operativa e salvaguardando il valore complessivo dei beni.

Per maggiori dettagli sui beni soggetti all'obbligo assicurativo, scopri cosa si intende per Terreni, Fabbricati, Impianti, etc nella Polizza Catastrofale Imprese.

Sede legale o sede operativa?

I dati oggetto della copertura devono fare riferimento alla sede operativa.
Nel caso di più sedi operative o in presenza di situazioni particolari, durante la registrazione del preventivo è consigliabile fornire ulteriori dettagli nella sezione Note. In questo modo, i nostri consulenti potranno esaminare il caso con la massima attenzione.

Esclusioni: cosa non può essere assicurato?

Nella maggior parte dei testi di polizza, sono esclusi dalla copertura:
  • fabbricati non pertinenti all'attività esercitata e dichiarata nel contratto;
  • fabbricati in costruzione, ricostruzione, in stato di abbandono o dichiarati inagibili alla sottoscrizione della polizza;
  • fabbricati costruiti abusivamente o con caratteristiche difformi rispetto a quanto dichiarato;
  • fabbricati non conformi alle tipologie costruttive descritte nel testo di polizza della compagnia scelta;
  • terreni, boschi, alberi, coltivazioni, o bestiame;
  • aeromobili, imbarcazioni, veicoli non correlati all'attività dichiarata;
  • merci su automezzi di terzi posteggiati nel perimetro aziendale, se già assicurati da altre polizze;
  • impianti ed apparecchiature elettroniche già assicurati da altre polizze.

Consigliamo di esaminare attentamente il documento informativo della polizza, così da verificare tutti i dettagli della copertura fornita dalla compagnia assicurativa.

Cosa copre l'Assicurazione Catastrofale Imprese?

In conformità all’art. 1, comma 101, L. 213/2023, la copertura riguarda i danni materiali e diretti derivanti da:
  • TERREMOTO;
  • ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE;
  • FRANAMENTO.

Di norma rientrano anche alcune garanzie correlate, tra cui:
  • danni verificatisi nelle ore successive all'evento che ha causato il sinistro, perchè considerati parte di un unico episodio;
  • danni derivanti da incendi o esplosioni provocati dall'evento catastrofico;
  • danni causati per ordine delle autorità da soccorritori o altre persone, se necessari per prevenire o limitare i danni.
  • spese per rimozione, trasporto, deposito temporaneo presso terzi e ricollocamento del contenuto, se il fabbricato è temporaneamente danneggiato o dichiarato inagibile;
  • onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti.

Anche in questo caso, il nostro consiglio è di verificare attentamente il set informativo della polizza per tutti i dettagli sulla copertura.

Limiti di copertura della Polizza Catastrofali Aziende

Ai sensi dei commi 104 e 105 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze catastrofali possono prevedere uno scoperto e un limite di indennizzo.
Il decreto attuativo (D.M. MEF n. 18 del 30 gennaio 2025) ne definisce i criteri agli articoli 6 e 7, come riepilogato nella tabella seguente.

Somma assicurata Scoperto Indennizzo
Fino a 1 mln di euro non più del 15% del danno indennizzabile 100% della somma assicurata
Da 1 a 30 mln di euro non più del 15% del danno indennizzabile non meno del 70% della somma assicurata
Oltre 30 mln di euro (grandi imprese) stabilito tra le parti stabilito tra le parti

Quanto costa l'Assicurazione Eventi Catastrofali Imprese?

Il costo della polizza per i rischi catastrofali dipende da diversi fattori. Principalmente, vengono valutate:
  • le caratteristiche dell’edificio in cui viene svolta l’attività (n° piani, anno di costruzione, materiali, etc);
  • la posizione geografica e il livello di rischio dell’area;
  • i beni in uso all’impresa.

Su RCPolizza.it sono disponibili soluzioni a partire da 100 euro; tuttavia, ogni situazione deve essere valutata nello specifico per garantire la copertura più adeguata alle esigenze della tua azienda.
Durante la richiesta del preventivo, ti chiediamo di compilare con attenzione il questionario di valutazione del rischio. Questo passaggio può richiedere alcuni minuti, ma è essenziale per analizzare nel dettaglio la tua situazione e offrirti la proposta migliore tra quelle presenti sul mercato.

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