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Assicurazione Strutture Sanitarie e Studi Medici

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RC Strutture Sanitarie: che tipo di polizza è?

La polizza è rivolta alle strutture sanitarie o socio-sanitarie assistenziali pubbliche o private a tutela dai danni causati a terzi (RCT) e al personale dipendente (RCO) nello svolgimento delle attività specificate nel contratto.
Le strutture che possono beneficiare di questa polizza includono:
  • aziende sanitarie pubbliche con posti letto;
  • cliniche private con posti letto;
  • laboratori di analisi;
  • strutture sanitarie ambulatoriali senza posti letto;
  • strutture residenziali e socio-sanitarie;
  • studi dentistici associati e cliniche odontoiatriche;
  • studi veterinari associati.

Le società private possono essere assicurate in varie forme, tra cui società di capitali, di persone, tra professionisti e associazioni.
Il contraente ha la flessibilità di assicurare l'attività presso tutte le sedi o solo alcune, oltre alla sede legale. È inoltre possibile assicurare le società collegate, purché vengano indicate al momento della sottoscrizione del contratto.

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Polizza obbligatoria per strutture sanitarie e sociosanitarie

Secondo l'art. 10 comma 1 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono obbligatoriamente dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO). La polizza deve includere il personale operante a qualsiasi titolo presso la struttura, compreso chi svolge attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica; inoltre, deve applicarsi alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria e attraverso la telemedicina. È importante notare, però, che secondo l'articolo 9 della medesima legge, la struttura conserva il diritto di rivalsa nei confronti del professionista sanitario in caso di dolo o colpa grave. Di conseguenza, ogni professionista è tenuto a stipulare un'assicurazione per la colpa grave, come stabilito dall'articolo 10, comma 3 della Legge.

Per completezza d'informazione, ricordiamo che le strutture sanitarie possono ricorrere a misure analoghe di copertura in alternativa o in aggiunta al contratto di assicurazione con una compagnia, cioè attraverso l’assunzione diretta, totale o parziale, del rischio (art. 9 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232). In questi casi, i rapporti tra l'assicuratore e la struttura devono essere regolamentati tramite obbligatori accordi di gestione del sinistro (art.15 comma 1 del medesimo decreto).

Obblighi di pubblicità e trasparenza

Conformemente all'articolo 10, comma 4 della Legge Gelli-Bianco, le strutture devono pubblicare sul proprio sito internet la denominazione dell'impresa che fornisce la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti e le clausole assicurative, ovvero le altre analoghe misure di copertura.
Secondo l'art. 7 comma 2 del Decreto 232/2023, le strutture sono tenute a rendere disponibili sul proprio sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati nell’ultimo quinquennio, relativi a lesioni personali, decessi, violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, violazioni del consenso legati all’esercizio dell’attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni altra attività connessa all’esercizio di una professione sanitaria.

Massimali delle assicurazioni per strutture sanitarie

L'articolo 4 comma 1 lettere a), b), c), d) del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232 definisce le disposizioni operative della polizza per le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.
Di seguito i massimali minimi per:

a) Strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura, compresi i laboratori di analisi:

- Massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00;
- Massimale per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

b) Strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, comprese le strutture socio-sanitarie residenziali e semi residenziali; strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura; strutture ambulatoriali che eseguono attività odontoiatrica; strutture socio-sanitarie:

- Massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00;
- Massimale per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

c) Strutture che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto:

- Massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00;
- Massimale per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

d) Per sinistri riferibili a più richieste di risarcimento riconducibili allo stesso atto, errore od omissione o conseguenti ad una stessa causa:

- Massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui alle lettere a-b-c, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

L’articolo 4 definisce, inoltre, il massimale minimo di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera. Tale tetto massimo corrisponde ad € 2.000.000,00, per sinistro e per anno.

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Quanto dura la copertura della Polizza RC per strutture e studi medici?

Conformemente all'articolo 5 del Decreto 232/2023, la polizza opera in modalità "claims made", pertanto copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e all'assicuratore durante il periodo di validità del contratto. Tuttavia, è necessario che l'errore che ha generato il sinistro sia stato commesso nel medesimo periodo o nei dieci anni precedenti (retroattività), come specificato nell'Articolo 11 della Legge 24/2017. Per i professionisti in attività da meno di 10 anni, è possibile considerare un periodo di retroattività più breve, corrispondente alla data di iscrizione all'albo. Inoltre, attivando la clausola Deeming Clause, è possibile estendere la copertura a errori dichiarati spontaneamente dall'assicurato durante il periodo di validità del contratto, anche se la richiesta di risarcimento si presenta dopo la scadenza, in qualsiasi momento.

Nel caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, indipendentemente dalla causa, è necessario prevedere un periodo di copertura postuma (ultrattività) per le richieste di risarcimento che potrebbero essere avanzate nei dieci anni successivi e riferite a eventi accaduti durante il periodo di validità della polizza, incluso il periodo di retroattività. La garanzia Ultrattività (o Postuma) può essere acquistata nell'ultimo contratto o in un secondo momento, purchè entro un certo limite dalla scadenza dell'ultima annualità di polizza attiva.

Cosa copre la Polizza Strutture Sanitarie

La Polizza Strutture Sanitarie offre una copertura completa attraverso due principali tipi di garanzie: la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO).

La Responsabilità Civile e Professionale verso Terzi (RCT) protegge l'assicurato dai danni involontariamente causati a terzi, sia per azioni proprie che per azioni del personale operante per conto della struttura. Questa copertura comprende:
  • RC professionale (Medical Malpractice);
  • RC da conduzione della struttura (studio, laboratorio, ambulatorio, ecc).

La Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) protegge l'assicurato dalle eventuali spese che potrebbe essere tenuto a sostenere per gli infortuni subiti dal personale dipendente durante le attività coperte dalla polizza. Questa copertura include:
  • RCO per infortuni, morte e lesioni personali con conseguente invalidità permanente al personale dipendente addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
  • Malattie professionali riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

Entrambe le assicurazioni (RCT e RCO) coprono le azioni di rivalsa intraprese dall'I.N.P.S. o da enti simili, conformemente all'articolo 14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984.

Garanzie base

Per quanto riguarda la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), sono generalmente inclusi nella polizza i danni causati a terzi da:
  • attività del Direttore Sanitario, operante in nome e per conto della struttura;
  • attività di volontari, tirocinanti, specializzandi e borsisti operante in nome e per conto della struttura, anche gratuitamente;
  • proprietà, comodato, uso e detenzione di strutture, macchinari, impianti e attrezzature;
  • attività pubblicitarie, promozionali, culturali, scientifiche in qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, congressi, seminari, concorsi;
  • farmacie ospedaliere durante preparazione e distribuzione di prodotti sanitari (farmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi, ecc)
  • distribuzione di alimenti e bevande;
  • utilizzo di fonti radioattive nell'attività sanitaria, purchè conforme alle normative;
  • incendio, esplosione o scoppio di beni della struttura;
  • interruzione di attività di terzi a seguito di eventi indennizzabili;
  • inquinamento accidentale da rifiuti urbani, speciali, pericolosi;
  • inquinamento accidentale dell'acqua, aria e suolo per guasti o rotture accidentali di impianti;
  • deterioramento delle cose del personale dipendente o degli ospiti della struttura;
  • trasporto sanitario dei pazienti tra sedi e/o strutture;
  • raccolta, distribuzione e utilizzo di sangue, organi e tessuti.

L'elenco potrebbe variare a seconda della compagnia scelta, per cui consigliamo di leggere attentamente i dettagli della polizza durante la registrazione del preventivo.

Garanzie opzionali

Su richiesta, è possibile acquistare ulteriori garanzie per:
  • perdite patrimoniali derivanti dagli incarichi di CTU o CTP, nonché la necessità di sostituire Medical Device prescritti con altri equivalenti;
  • richieste di risarcimento al penale per notifiche e atti della magistratura penale e degli organi di polizia giudiziaria;
  • rinuncia all'azione di surroga della compagnia assicurativa nei confronti del personale libero professionale, dipendente e convenzionato per il recupero delle somme pagate per il risarcimento di danni;
  • crioconservazione, scongelamento e trasferimento di elementi organici umani, purché l'attività sia conforme alla normativa vigente;
  • sinistri in serie, secondo cui la data e il periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento saranno considerati per le richieste successive, a condizione che siano denunciate entro 12 mesi dalla scadenza dell'assicurazione.

Esclusioni: cosa non è coperto

Solitamente non rientrano in copertura:
  • multe e sanzioni dell’assicurato;
  • danni ai dipendenti per discriminazione, molestie, abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;
  • danni a soggetti terzi, inclusi pazienti, a seguito di discriminazione, molestie, abusi o altro tipo di maltrattamento nei loro confronti;
  • danni causati da incidente o attacco cyber, per cui è possibile stipulare una Polizza Cyber Risk. Questa garanzia è fondamentale, considerando che si tratta di dati sensibili importanti, per i quali la disciplina del GDPR è molto severa;
  • violazioni della normativa sul trattamento dei dati;
  • difetti di fabbricazione di prodotto;
  • consulenze on line e/o pubblicazioni sul web in materia sanitaria o di divulgazione sanitaria.

Obblighi della struttura

Al momento della sottoscrizione del contratto, è importante fornire informazioni precise e veritiere in relazione al rischio assicurato. Inoltre, durante il periodo di copertura assicurativa, il professionista è tenuto a comunicare prontamente ogni cambiamento che possa influire sull'aumento del rischio assicurato.
In ottemperanza all'art. 5  comma 3 del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232, in caso di sinistro, l'assicurato ha l'obbligo di notificarlo all'assicuratore entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza o comunque entro il limite definito dalla compagnia e indicato nel contratto.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, è responsabilità dell'assicurato informare tempestivamente la compagnia assicurativa riguardo a eventuali altre polizze in corso, segnalando il sinistro a tutti gli altri assicuratori coinvolti.

Come scegliere la Polizza RC Strutture Sanitarie

Per garantirti la migliore Polizza RC per Strutture Sanitarie, adottiamo un approccio scrupoloso attraverso una valutazione personalizzata del rischio.
Durante la richiesta del preventivo, ti chiederemo di specificare il tipo di struttura sanitaria, il massimale desiderato (cioè il limite massimo indennizzabile) e il valore del fatturato. Una volta forniti i tuoi dati, riceverai nella tua area personale la proposta più adatta alle tue esigenze. Per ulteriori informazioni o assistenza, potrai contattare telefonicamente o tramite chat uno dei nostri consulenti, che sarà pronto ad offrirti il supporto di cui hai bisogno. Richiedi un preventivo gratuito e affidati ad RCPolizza.it!

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