La Polizza Agronomo è obbligatoria?
Si, il
Regolamento CONAF (art. 3) riporta che ai sensi dell’art. 5 del DPR del 7 agosto 2012 n. 137 e dell’art. 3 dell’Ordinamento Professionale sono tenuti all’obbligo assicurativo gli iscritti all’albo che esercitano l’attività professionale in qualità di:
- libero professionista individuale o in forma associata;
- soci di società professionali stabilite dalle norme vigenti;
- dipendenti dei soggetti di cui ai due punti precedenti.
Ricordiamo che il professionista è ritenuto personalmente responsabile dell’
inadempienza all’obbligo assicurativo e della non idoneità della polizza individuale. Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR 137 /2012, in caso di inadempienza rispetto all’obbligo assicurativo, l’iscritto è sottoposto a
procedimento disciplinare.
Caratteristiche della polizza per agronomi secondo il Regolamento CONAF
Secondo l'art. 4 del Regolamento, la polizza professionale è considerata idonea se rispetta i seguenti criteri:
- attività assicurata: devono essere coperte tutte le attività previste e disciplinate dall’Ordinamento Professionale;
- tipologia di danni coperti: la polizza deve garantire copertura per tutti i danni, compresi quelli non patrimoniali, arrecati a terzi, clienti e consumatori;
- massimali di copertura: i massimali devo essere adeguati in base alla tipologia e al valore delle prestazioni, secondo la Tabella A e la Tabella B del Regolamento;
- durata della copertura: la copertura deve prevedere retroattività illimitata e ultrattività decennale dopo la cessazione dell’attività.
Massimali di copertura
I massimali di copertura sono determinati in base al rischio associato all'attività del professionista, calcolato considerando il numero, la tipologia e l'entità delle prestazioni professionali offerte. In particolare, la
tabella A del Regolamento utilizza due parametri chiave per verificare l'adeguatezza del massimale rispetto al rischio: il
VRC (valore di rischio) e il
VOP (valore dell'opera progettata, valutata o pianificata).
Questi parametri vengono calcolati sulla piattaforma
SIDAF in base ai dati relativi alle prestazioni erogate. Grazie a questi valori e alla tabella A, è possibile stabilire un massimale adeguato e conforme alle disposizioni de CONAF.
Il massimale ottenuto può essere utilizzato nella richiesta di preventivo sulla nostra piattaforma, dove è richiesto di comunicare anche l'ammontare del fatturato.
Retroattività e ultrattività
Come indicato nel Regolamento, la polizza assicurativa per gli agronomi deve includere due specifiche estensioni temporali di copertura:
- retroattività illimitata: garantisce copertura per eventi dannosi derivanti da prestazioni professionali svolte prima della stipula della polizza, a condizione che la richiesta di risarcimento venga presentata durante il periodo di validità della stessa;
- ultrattività decennale (postuma): tutela il professionista anche dopo la cessazione dell’attività, estendendo la copertura a eventuali richieste di risarcimento avanzate fino a dieci anni dopo la chiusura dell’attività, purché i fatti all’origine della richiesta siano avvenuti quando la polizza era in vigore.
Queste clausole offrono una protezione completa, assicurando sia il professionista che i clienti, e garantiscono la conformità della polizza alle direttive previste dal regolamento.
Cosa copre una Polizza RC Agronomo?
La polizza copre tutte quelle attività per le quali a norma di legge un agronomo iscritto all'albo può emettere fattura. In tutti questi casi l'assicurazione serve a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese).
Garanzie base
La polizza offre copertura per:
- inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia, anche in caso di colpa grave;
- responsabilità derivante da azioni o omissioni, anche colpose, commesse da dipendenti e collaboratori;
- attività svolte come perito del tribunale;
- attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria;
- sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie applicate ai clienti;
- perdita di documenti, sia cartacei che archiviati su supporti digitali;
- violazione di copyright;
- diffamazione e danni all’immagine;
- tutela dei dati personali in conformità al Codice Privacy (D.lgs. 196/2003).
Garanzie opzionali
Su richiesta, è possibile estendere la polizza includendo:
- danni da inquinamento accidentale, causati da contaminazioni di aria, acqua o suolo;
- contratti con la Pubblica Amministrazione;
- attività di certificazione energetica;
- opere particolarmente rischiose (opere ad alto rischio);
- spese per il ripristino della reputazione professionale in caso di danni all’immagine;
- RC Conduzione Studio, per danni causati durante la gestione dello studio professionale;
- responsabilità solidale, in caso di responsabilità condivisa con altri professionisti;
- attività di amministratore di stabili;
- incarichi in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori (D.lgs. 81/2008);
- tutela legale per controversie in ambito civile.
Ricordiamo che le garanzie possono variare a seconda della compagnia assicurativa scelta. Consigliamo di consultare attentamente il fascicolo informativo di ogni polizza prima di sottoscrivere il contratto. Per una consulenza più approfondita, puoi contattarci via telefono o chat.
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