Polizza obbligatoria per istituti di vigilanza
L'obbligo di sottoscrivere questa polizza è riportato nell'Allegato A del DM 269/2010, dove sono indicati i
Requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza. Al punto 6.2 è specificata la necessità di una idonea copertura assicurativa per la
Responsabilità Civile Contrattuale (RCC) e la
Responsabilità Civile Conto Terzi (RCT), proporzionata ai servizi svolti e alla dimensione dell'istituto. I valori minimi di copertura sono definiti nell'Allegato F1.
Massimali minimi per la Polizza Istituti di Vigilanza (DM 269/2010)
L'Allegato F1 consente di determinare l'adeguatezza delle coperture assicurative richieste in funzione di due parametri principali:
- le classi funzionali delle attività svolte (classi da A a E);
- gli ambiti territoriali per cui viene richiesta la licenza (ambiti da 1 a 5).
Questi parametri, descritti dettagliatamente nell'
articolo 2 del DM 269/2010, consentono di stabilire i massimali minimi della polizza come illustrato nella tabella di seguito:
Massimali classe A e/o C
|
Ambito 1 |
Ambito 2 |
Ambito 3 |
Ambito 4 |
Ambito 5 |
RCT |
1,5 mln € |
2 mln € |
4 mln € |
8 mln € |
10 mln € |
RCC |
1 mln € |
1,5 mln € |
2 mln € |
4 mln € |
6 mln € |
Massimali classe A e/o B e/o C e/o D e/o E
|
Ambito 1 |
Ambito 2 |
Ambito 3 |
Ambito 4 |
Ambito 5 |
RCT |
3 mln € |
4 mln € |
7 mln € |
10 mln € |
10 mln € |
RCC |
1,5 mln € |
2 mln € |
5 mln € |
8 mln € |
10 mln € |
Scoperto
L'Allegato F1 prevede uno
scoperto massimo pari al 10%. Ad esempio, in caso di un danno di 10.000 €, l'assicurato dovrà coprire 1.000 €, mentre i restanti 9.000 € saranno risarciti dalla polizza.
Consigliamo di leggere attentamente il set informativo della polizza, poiché le condizioni offerte possono variare a seconda della compagnia assicurativa, pur rispettando questo limite.
Cosa copre la polizza per istituti di vigilanza?
Conformemente al DM 269/2010, la totalità dei testi di polizza propone le seguenti garanzie:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
La garanzia RCT tutela l'assicurato per
danni involontari causati a terzi (morte, lesioni personali o danni a cose) durante lo svolgimento delle attività esercitate. Sono inclusi anche i danni derivanti da comportamenti illeciti, dolosi o colposi dei dipendenti.
Responsabilità Civile Operai prestatori di lavoro (RCO)
La copertura RCO interviene per
danni subiti dai dipendenti a causa di infortuni sul lavoro, ed include:
- le somme dovute agli istituti assicurativi (INAIL, INPS) a titolo di regresso;
- le somme dovute al lavoratore infortunato o ai suoi eredi.
Responsabilità Civile Contrattuale (RCC)
La garanzia RCC protegge l’assicurato in caso di
danni subiti dagli utenti a seguito di inadempimenti contrattuali legati alle attività svolte. Sono coperti anche i danni patrimoniali causati a terzi non committenti, purché derivanti da inadempimenti contrattuali nei confronti del committente.
Per "
dipendenti" si intendono i dirigenti, i funzionari, gli impiegati, i commessi, le guardie particolari giurate ed in genere ogni persona, diversa dall’assicurato, che opera o ha operato alle dirette dipendenze dell’assicurato. Sono parificati a dipendenti anche i soci e gli amministratori.
Garanzie opzionali
La polizza può essere integrata con coperture aggiuntive, come:
- RC conduzione e/o proprietà dei locali;
- RC inquinamento accidentale.
Durata della copertura
La polizza opera con la formula Claims Made, che copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, purché relative ad eventi accaduti nello stesso arco di tempo. Tuttavia è possibile estendere la copertura con le seguenti clausole:
- retroattività: estende la copertura a eventi verificatisi prima della stipula, a condizione che vengano denunciati entro la scadenza della polizza;
- ultrattività (postuma): prevede un periodo aggiuntivo per la denuncia di sinistri legati ad eventi accaduti durante la validità della polizza.
Consigliamo di consultare attentamente le condizioni contrattuali per verificare le modalità di attivazione delle garanzie aggiuntive, che sono generalmente offerte con un costo supplementare.
Altre polizze obbligatorie per istituti di vigilanza
Oltre alla polizza di responsabilità civile, gli istituti di vigilanza sono tenuti a rispettare ulteriori
obblighi assicurativi stabiliti dalla normativa vigente, che riguardano sia il rilascio della licenza che la tutela dei propri dipendenti.
Polizza Fideiussoria per istituti di vigilanza
Per ottenere la
licenza di esercizio, gli istituti di vigilanza sono tenuti a depositare una cauzione presso la cassa eepositi e prestiti, in conformità all'
articolo 137 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
In alternativa al deposito cauzionale, è possibile stipulare una
polizza fideiussoria che offra le medesime garanzie. Questa polizza è posta "a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza".
Per maggiori dettagli, visita la pagina
Polizza Fideiussoria Istituto di Vigilanza.
Polizza Infortuni per dipendenti di istituti di vigilanza
Come stabilito dall'articolo 54 del CCNL per i dipendenti della vigilanza privata, il datore di lavoro è obbligato a:
- assicurare presso l’INAIL il personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo le vigenti norme legislative e regolamentari;
- stipulare per il personale tecnico-operativo un’assicurazione cumulativa contro morte o invalidità permanente causata da infortuni sul lavoro, con massimali specifici per ciascun caso.
Per ulteriori informazioni, consulta la pagina
Polizza Infortuni Dipendenti Istituto di Vigilanza.
Polizze consigliate per istituti di vigilanza
In un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza e affidabilità, è fondamentale tutelarsi con polizze specifiche per prevenire e gestire eventuali imprevisti. Oltre alle coperture obbligatorie, gli istituti di vigilanza possono proteggersi ulteriormente con polizze specifiche:
- Tutela Legale: copre le spese legali e la difesa in caso di controversie civili e penali relative all'attività dell'istituto;
- RC Amministratori e Dirigenti (D&O): copre la responsabilità civile di amministratori, dirigenti e sindaci nei confronti della società, dei creditori, dei soci e di terzi;
- Cyber Risk: copre i danni causati da attacchi informatici, assicurando la protezione dei dati e la continuità operativa.
Queste coperture aggiuntive aiutano a garantire la continuità aziendale, proteggere il patrimonio e gestire gli imprevisti con maggiore sicurezza.
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