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Polizza Verificatore di progetto

Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale del Verificatore di progetto Esterno (libero professionista) ed interno alla stazione appaltante (dipendente pubblico).

Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei dipendenti pubblici come uffici tecnici, consortili o organismi pubblici delle stazioni appaltanti e per i progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti e delle società di ingegneria derivante dagli incarichi di verifica della progettazione ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Che cos’è una Polizza Verificatore di progetto?

L'assicurazione Verificatore di progetto è una polizza di Responsabilità Civile professionale che tutela il professionista tecnico interno ed esterno nell'ambito dell'attività di verifica di progetto e danni alle opere, ai sensi di quanto disposto dalla legge.

La polizza è in forma "claims made" e copre pertanto le richieste di risarcimento da parte della stazione appaltante nei confronti dell'assicurato avanzate per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo.

Polizza Verificatore di progetto cosa copre?

PRIVATI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

La polizza Verificatore di progetto copre tutte le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente responsabile esclusivamente per:

  • nuove spese di progettazione dell’opera o di parte di essa;
  • maggiori costi;
  • per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione Appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali nel progetto verificato imputabili a colpa professionale dell’Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

Questa tipologia di prodotti assicurativi devono rispondere al disposto normativo e a quanto il legislatore ha previsto in materia di incarichi di verifica. Il massimale viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 57 del regolamento. Per opere con valore fino a € 5.000.000,00 il massimale richiesto dalla legge è il 10% del valore delle opere.

DIPENDENTI DEI PUBBLICI UFFICI

Quanto l'Assicurato / Contraente sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali nell'attività di verifica / validazione del progetto imputabili ad errori od omissioni dell'Assicurato. L'assicurazione si intende estesa, ai sensi di quanto disposto dalla Legge, alle eventuali richieste di risarcimento derivanti da danni alle Opere.

Chi Assicura la Polizza Verificatore di progetto?

PRIVATI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

  • Liberi professionisti;
  • Studi tecnici;
  • Società di ingegneria;
  • Raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 48 comma 1 del D.P.R. 207/2010 incaricati dell’attività di verifica così come disciplinata dal D.P.R. 207/2010 parte II Titolo II.

DIPENDENTI DEI PUBBLICI UFFICI

  • Uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
  • Uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire
  • Organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge.

Da tenere ben presente che è la stazione appaltante a stipulare la polizza per il dipendente pubblico incaricato della progettazione / validazione interna.

Perché assicurarsi con la Polizza Verificatore di progetto?

Un professionista o un dipendente pubblico chiamato all'attività di verifica deve tutelarsi necessariamente da eventuali errori commessi nell’atto di svolgimento di questa tipologia di attività.

La polizza per i privati decorre dalla data di accettazione dell'incarico di verifica e termina entro l’arco temporale stabilito dalla polizza che, salvo limitazioni a proroghe pattuite, dovrebbe coincidere con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Per i validatori pubblici interni la polizza decorre dalla data di accettazione dell’incarico e scade alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

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