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Assicurazione per l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori in conto terzi

Polizza di assicurazione per autotrasportatori in conto terzi

Polizza di assicurazione per autotrasportatori in conto terzi:che cos'è?

L'articolo 2, comma 227 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), attuato attraverso successivi decreti e circolari, ha imposto l'obbligo alle imprese che intendevano esercitare la professione di trasportatore su strada di merci, ai fini dell'iscrizione al solo Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di effettuare il c.d. "accesso al mercato", dimostrando di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, di altra impresa che abbia cessato l'attività, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore nel complesso a 80 tonnellate. L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/1055, nel modificare l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009, ha soppresso il comma 2 di quest'ultimo articolo, che consentiva agli Stati membri di imporre requisiti supplementari per l'accesso alla professione. Pertanto, non è più consentito applicare alle procedure di accesso alla professione quanto previsto dal sopra descritto articolo 2, comma 227 della legge n. 244/2007 e dai relativi decreti e circolari applicative nonché quanto previsto dall'articolo 11, comma 6-quinquies del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 come convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35. In tale contesto, imprese che hanno avuto l'accesso al mercato, precedentemente alla data della circolare 13/05/2022 - Prot. n.3738, con veicoli appartenenti ad una determinata categoria EURO, possono immatricolare e/o utilizzare veicoli di qualsiasi categoria EURO.

Quali sono le caratteristiche della polizza di assicurazione per autotrasportatori in conto terzi?

Dal punto di vista operativo la procedura di accesso alla professione di trasportatore su strada comporta, esclusivamente, la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento, secondo le modalità già adottate e i criteri già noti sulla base di precedenti decreti e circolari riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, con gli aggiornamenti previsti dal decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. n. 145 e della circolare 13/05/2022 - Prot. n. 3738.
Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci, è richiesto, oltre a quanto precedentemente indicato, l'attestato di idoneità professionale (che si consegue superando un apposito esame) e l'attestazione di capacità finanziaria redatta in forma di fidejussione a cura di una banca, di una finanziaria o di una compagnia di assicurazione che dovrà attenersi ad un modello specifico, per un importo minimo di:

- € 9.000,00 per il primo veicolo a motore utilizzato;
- € 5.000,00 per ogni veicolo oltre il primo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 3,5 tonnellate;
- € 900,00 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate,

Quando un'impresa abbia in disponibilità un solo veicolo destinato al trasporto di merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, l'ammontare dell'idoneità finanziaria da dimostrare è pari a euro 9000, corrispondente, nell'elenco sopra riportato, al primo veicolo a motore utilizzato. Eventuali altri veicoli appartenenti alla medesima fascia corrispondono ciascuno ad un valore da dimostrare pari a euro 900.
Nel caso in cui nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055) e la data del 13/05/2022 in cui è uscita la circolare prot. n.3738, fosse stata riconosciuta per il trasporto stradale di merci l'idoneità finanziaria secondo modalità diverse da quelle sopra descritte, l'impresa interessata, a seguito della comunicazione del medesimo Ufficio a cui è stata presentata la predetta dimostrazione, è tenuta a ripresentarla nuovamente nel rispetto di quanto sopra descritto, entro i termini indicati nella suddetta comunicazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Inoltre, si precisa che le imprese hanno la facoltà, per i primi due anni di attività, di dimostrare l'idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 251 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e della circolare applicativa della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - protocollo 1807 del 28 gennaio 2015.

Conviene stipulare una polizza di assicurazione per autotrasportatori in conto terzi?

La nostra polizza di assicurazione sulla responsabilità civile della società di trasporto in conto terzi permette di assolvere gli obblighi di cui sopra, senza la necessità di sottoporre alla Compagnia i dati di bilancio, la documentazione patrimoniale dell'azienda e soprattutto, senza la necessità di coobbligare i soci.
Il costo della polizza è vincolato esclusivamente al numero degli automezzi ed è sufficiente presentare una visura camerale ed il documento dell'amministratore per poter sottoscrivere in tempi rapidi e senza vincoli patrimoniali.
L'assicurazione è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del periodo di assicurazione.

Fatto dei dipendenti e collaboratori

L'assicurazione è estesa a comprendere anche i reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione, per danni a terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell’attività professionale richiamata nel Modulo, da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti del contraente, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 12.

Responsabilità solidale

L'assicurazione Professionale Autotrasportatori vale anche per i danni di cui l'assicurato debba rispondere solidalmente con altri, limitatamente alla quota di sua diretta pertinenza. Copertura a favore degli eredi, successori, tutori - In caso di morte o di incapacità dell'assicurato, l'assicurazione prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore degli eredi o successori o tutori, purché essi ne rispettino le condizioni.

Perdita di documenti

L'assicurazione Professionale Autotrasportatori delimitata in questa polizza è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione per la responsabilità derivante all'assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il periodo di assicurazione, nell'ordinario svolgimento dell'attività professionale esercitata. Questa estensione è valida qualunque sia la causa dell'evento, ma salve le esclusioni che seguono, purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell’Assicurato o di un suo incaricato.

Perchè stipulare una polizza di Responsabilità Civile della Società di autotrasporto?

Oltre a tutte le garanzie sopra riportate l'assicurato avrà diritto al rilascio da parte dell'intermediario dell'attestazione di esistenza di una polizza di RC Professionale Autotrasportatori in linea con quanto stabilito dall'art. 7, comma 1,2 e 3 del Reg. CE n. 1071/2009 nonche della lettera b), Art.7 comma 1 del Decr. Dir. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Dip - Trasp. Prot. N. 291 del 25/11/2011, da ultimo meglio specificati con Cir.Min. Infr. e Trasp. N. 11551 del 11/05/2012. Che corriponde ad un titolo equipollente alla polizza fidejussoria per l'attestazione della capacità finanziaria richiesta per l'iscrizione all'albo Autotrasportatori.

Cosa possiamo offrirti?

Per emettere la polizza di cui sopra non è necessaria la presentazione di dati patrimoniali dell'azienda nè di coobbligazioni da parte dei soci. Non sono necessarie estenuanti attese, la polizza di assicurazione per autotrasportatori in conto terzi è emessa subito con la massima facilità, compilando un breve questionario direttamente dal Tuo ufficio.

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