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RC Professionale Agente Assicurativo

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Polizza Agente Assicurativo: protezione completa per i professionisti del settore assicurativo

La Polizza per Agenti Assicurativi tutela i professionisti iscritti nella sezione A del RUI dalle perdite patrimoniali derivanti da atti illeciti commessi nell’esercizio della propria attività professionale, svolta in conformità con le normative vigenti. La copertura si estende sia alle negligenze e agli errori professionali imputabili direttamente all’assicurato, sia a quelli commessi da dipendenti, collaboratori o altre persone di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi di legge. Tra questi soggetti rientrano sia le persone fisiche, sia quelle iscritte nella sezione E del RUI (inclusi i subagenti) e i relativi dipendenti e collaboratori. La polizza comprende anche la responsabilità derivante dall’attività di intermediazione indiretta, ossia svolta tramite altri agenti o broker.
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La polizza è obbligatoria per gli agenti assicurativi?

Come riportato dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, gli intermediari iscritti alla sezione A del Registro (sia persone fisiche che società) che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa in Italia o in altri paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) hanno l'obbligo di stipulare una polizza di Responsabilità Civile Professionale.

Caratteristiche della Polizza Agente Assicurativo

La polizza, oltre ad essere obbligatoria, deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali:
  • deve garantire il risarcimento dei danni causati da errori o negligenze professionali dell’intermediario, dei suoi dipendenti, collaboratori (anche per infedeltà) o altre persone di cui l’intermediario è legalmente responsabile, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione.
    Per le società, la polizza deve includere nella copertura anche i rappresentanti legali, gli amministratori delegati e i direttori generali. Ricordiamo che non sono ammesse clausole che limitino o escludano queste coperture;
  • deve coprire i danni causati durante lo svolgimento dell’attività di distribuzione, compresi quelli denunciati fino a tre anni dopo la fine della copertura;
  • deve concedere l’integrale ristoro del danno subito. Eventuali franchigie e scoperti non possono essere opposti dall’impresa ai terzi danneggiati;
  • deve coprire l’attività svolta in tutti i paesi membri del SEE;
  • deve includere anche eventuali attività relative a forme pensionistiche complementari;
  • deve decorrere dalla data di iscrizione nel Registro. Ricordiamo che la polizza scade il 31 dicembre di ogni anno.

Massimali minimi - Regolamento UE n. 2024/896

Dal 9 ottobre 2024, in conformità al Regolamento UE n. 2024/896, la polizza deve avere:

- Massimale per sinistro ➔ non inferiore a € 1.564.610;
- Massimale per anno ➔ non inferiore a € 2.315.610.

Se il contratto è cumulativo, i massimali sono riferiti a ciascun intermediario. Per le società che svolgono attività assicurativa e riassicurativa, il massimale globale annuo deve essere distinto per tipo di attività.

Ricordiamo che per effettuare un confronto delle tariffe su RCPolizza.it è sufficiente inserire il massimale per anno.

RC Professionale Agenti di Assicurazione: cosa copre?

La Polizza Agente Assicurativo è una polizza 'All Risks' che copre tutte le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione, a meno che siano espressamente escluse dalle condizioni di polizza. Inoltre, è prestata nella forma 'Claims Made', per cui copre tutte le richieste di risarcimento comunicate all'assicurato e all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza (o nei tre anni successivi), a patto che l'errore che le ha generate sia stato commesso nel medesimo periodo o entro i limiti del periodo indicato come retroattività.

A titolo informativo, una polizza professionale per agenti assicurativi copre:
  • perdita di documenti;
  • fatto dei dipendenti e collaboratori;
  • responsabilità solidale;
  • tutela dei dati personali / Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003);
  • diffamazione e danni all'immagine;
  • violazione di copyright.
  • RC Conduzione studio dove è svolta l'attività professionale;
  • retroattività (anche illimitata), per estendere la copertura a fatti avvenuti prima dell'attivazione della polizza, a patto che non siano già noti all'assicurato al momento della stipula;
  • postuma triennale (protezione di eredi e tutori), per estendere la copertura ai sinistri denunciati dopo la cessazione dell'attività (per qualsiasi causa), purché riferiti a eventi avvenuti durante il periodo di validità della polizza.

Facciamo notare che alcune garanzie potrebbero essere incluse nella copertura solo su specifica richiesta, pertanto consigliamo di leggere attentamente i dettagli della polizza durante la registrazione del preventivo.

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