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Polizza assicurativa per il Visto Leggero

Compensazione crediti IVA ("Stand Alone" o copertura esclusiva)

Cos'è il Visto Leggero?

Secondo il D.l. 1/7/2009 n° 78, art. 10, convertito in Legge n° 102 del 3/8/2009, per compensare i crediti Iva eccedenti € 15.000 è necessario rilasciare una certificazione che attesti la bontà del credito. Tale certificazione viene detta "Visto Leggero" o "Visto di Conformità".

Il Visto Leggero è, quindi, l'attestazione, da parte del professionista abilitato, che i dati presentati nella dichiarazione (Modello 730) sono conformi ai documenti esibiti dai contribuenti. E' possibile rilasciare il "visto" se vi è corrispondenza tra i dati inseriti nella dichiarazione e le la relativa documentazione relativamente ad oneri deducibili, detrazioni d'imposta, ritenute, e gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto o di rimborsi spettanti.

L'apposizione del visto implica dunque, per il professionista, la responsabilità della veridicità della dichiarazione e la verifica puntuale di tutti i registri e documenti presentati dal contribuente, pertanto è molto importante, nonché obbligatorio, per il professionista, munirsi di un'adeguata polizza di assicurazione visto leggero.


Quali professionisti sono abilitati ad apporre il c.d. "Visto Leggero"?

  • 1) I responsabili dell’assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-imprese, così come previsto dall’art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • 2) Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, indicati nell’art. 3, comma 3, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, così come previsto dall’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • 3) Gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, indicati nell’art. 3, comma 3, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, così come previsto dall’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Purché abbiano i seguenti requisiti:
  • - Avere una polizza assicurativa Visto leggero con massimale minimo di 3.000.000 di euro;
  • - Non avere provvedimenti di sospensione dell'ordine professionale di appartenenza;
  • - Non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti.


La Polizza di assicurazione per il "Visto Leggero"

La polizza visto leggero può essere rilasciata in modalità "Stand alone" (Polizza singola a specifica copertura del solo rischio "Visto leggero") o in appendice/estensione alle polizze professionali di professionisti quali i commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi o periti contabili. Sia che venga rilasciata in modo autonomo che in estensione la polizza, essendo richiesta dall'agenzie delle entrate per l'abilitazione del professionista all'apposizione del suddetto visto.

  • Avere un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00;
  • La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;
  • La polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

E' necessario precisare che se prestata in estensione alle polizze professionali, non è necessario per il professionista chiedere per la polizza "base" un massimale di 3.000.000,00 in quanto l'estensione "visto leggero" ove prevista ha già tale massimale autonomamente dalla polizza cui viene allegata.

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