Assicurazione Dentisti e Odontoiatri - Header sinistra Assicurazione Dentisti e Odontoiatri - Header destra

Assicurazione Dentisti e Odontoiatri

Confronta in modo semplice e veloce le proposte delle migliori Compagnie assicurative per la Tua polizza. Valutale con l'assistenza dei nostri consulenti e acquista comodamente on-line.

Valutato: Eccezionale

Valutazione eccezzionale

Broker Assicurativo regolamentato e vigilato Ivass Logo

RC Dentisti e Odontoiatri: che tipo di polizza è?

La polizza RC assicura la responsabilità civile del professionista per i danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell'attività professionale di Dentista e Odontoiatra. Più precisamente, la polizza si riferisce a:

  • liberi professionisti o dipendenti che svolgono attività extramoenia;
  • dipendenti pubblici o convenzionati, inclusa l’attività intramoenia (anche allargata), presso una struttura sanitaria pubblica o privata (per la sola colpa grave);
  • studi associati, associazioni professionali, società.


Nel caso in cui tu svolga esclusivamente l'attività professionale in qualità di dipendente, ti invitiamo a visitare la pagina Assicurazione RC Colpa Grave Medico. Se, invece, hai bisogno di una polizza RCT/RCO completa per il tuo studio o per una struttura sanitaria, ti invitiamo a visitare la pagina Assicurazione per Struttura Sanitaria e Studio Medico.


Il preventivo è gratuito, non vincolante e ti assicura il prezzo per 60 giorni

Richiedi un preventivo

Dentisti e odontoiatri: la polizza professionale è obbligatoria?

Dal 15 agosto 2014, dentisti e odontoiatri che esercitano la libera professione hanno l'obbligo di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale, in conformità all'art. 5 del D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 (Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali). Il medesimo articolo, al comma 1, specifica che il professionista è tenuto a comunicare al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, i dettagli della polizza professionale e il relativo massimale, nonchè ogni successiva variazione. L'obbligo è ulteriormente sancito dall'art. 10 comma 2 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, meglio conosciuta come Legge Gelli-Bianco.

I dipendenti di strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private devono invece munirsi di una polizza RC per la colpa grave (art. 10 comma 3 della Legge 8 marzo 2017, n. 24), nel caso in cui l'ospedale o l'ente pubblico avanzino richieste di risarcimento per la loro attività professionale.

Massimali della Polizza Dentista/Odontoiatra

Il decreto attuativo dell'art. 10 della L. 24/2017 (Decreto 15 dicembre 2023 n. 232) stabilisce i requisiti minimi e le condizioni generali di operatività della polizza. In particolare, l'art. 4 comma 2 definisce i massimali minimi da adottare nell'ambito della libera professione, delineati come segue:

a) SENZA attività chirurgica e anestesiologica:

- Massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00;
- Massimale per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

b) CON attività chirurgica e anestesiologica:

- Massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00;
- Massimale per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

c) Per sinistri riferibili a più richieste di risarcimento riconducibili allo stesso atto, errore od omissione o conseguenti ad una stessa causa:

- Massimale per sinistro non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui alle lettere a-b, indipendentemente dal numero dei danneggiati;
- Massimale per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui alle lettere a-b, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Quanto dura la copertura della polizza?

L'articolo 5 del decreto attuativo della L. 24/2017 si concentra sull'efficacia temporale della polizza. Questa è prestata nella forma "claims made", pertanto copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di validità della polizza e riferite a fatti avvenuti durante lo stesso periodo o successivi alla data di retroattività stabilita. Infatti, secondo l'Art. 11 della Legge Gelli-Bianco, la garanzia assicurativa deve garantire copertura anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purchè denunciati all'assicuratore durante il periodo di assicurazione. Nel caso in cui il professionista sia neolaureato, la retroattività corrisponderà alla data di iscrizione all'albo.

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale - per qualsiasi causa - deve essere previsto un periodo di copertura postuma (ultrattività) per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza (incluso il periodo di retroattività). L'ultrattività è estesa agli eredi e non è attivabile alla clausola di disdetta.

RC Professionale Dentisti: che cosa copre?

L'assicurazione è di tipo "All Risks", pertanto copre tutte le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato, purchè non siano escluse esplicitamente nel testo di polizza. Generalmente, a titolo esemplificativo, la copertura base copre:

  • danni involontari ai pazienti, dovuti a:
    - negligenza, imprudenza o imperizia nell'esercizio dell' attività professionale;
    - piccoli interventi chirurgici o invasivi, ambulatoriali e/o domiciliari, senza ricorso ad anestesia totale;
    - manipolazione e/o rimozione di tessuti orali e/o periorali, inclusi i denti;
    - strumenti e/o attrezzature rese disponibili nel campo specifico e attinente alla specializzazione conseguita;
    - fatti dolosi di persone delle quali l'assicurato è tenuto a rispondere;
    - agopuntura, chiroterapia e omeopatia;
  • responsabilità civile personale dei singoli professionisti parte di studi associati, associazioni professionali, società;
  • interventi di primo soccorso in caso di urgenza per motivi deontologici, indipendentemente dall'attività abituale dell'assicurato;
  • attività intramoenia, anche allargata, e le prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
  • prestazioni in regime libero-professionale presso strutture sanitarie pubbliche;
  • azioni di rivalsa dell'azienda sanitaria e della struttura medico/ospedaliera nonchè dei loro assicuratori;
  • azioni di rivalsa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.


Ricordiamo che RCPolizza.it propone soluzioni di differenti compagnie assicurative, per cui è fondamentale verificare le garanzie previste leggendo attentamente il set informativo della polizza scelta.

Altre coperture della Polizza Odontoiatra (Estensioni)

È possibile estendere la copertura alle seguenti garanzie:

  • attività di direttore sanitario, dirigente di II livello o primario, per le funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale;
  • consenso informato, per insufficienza e/o inidoneità del consenso informato acquisito dall'assicurato;
  • interventi di implantologia osteointegrata o con altre tecniche (es. carico immediato, All on Four, All on Six, Mini-Impianto, Computer Assistita);
  • insuccesso implantare;
  • attività di medicina estetica, per trattamenti estetici esclusivamente al volto, eseguiti con applicazione superficiale esterna o iniezione cutanea (es. filler, botulino);
  • attività di medicina e chirurgia estetica (es. filler, botulino, asportazioni di neoformazioni benigne);
  • postuma (protezione di eredi e tutori), in caso di cessazione definitiva dell'attività esercitata o in caso di decesso dell'assicurato. La garanzia può essere acquistata anche in un secondo momento - sia dall'assicurato che dagli eredi - purchè entro un certo limite dalla scadenza dell'ultima annualità di polizza attiva;
  • RC conduzione dei locali in cui viene svolta l'attività professionale e RCO per la responsabilità civile verso i dipendenti;
  • spese per il ripristino della reputazione, in seguito a danni all'immagine causati da una richiesta di risarcimento;
  • attività di libero docente, Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), Consulente Tecnico di Parte (CTP), titolare di cattedra universitaria, autore di testi, saggi, articoli e pubblicazioni in genere;
  • tutela legale in ambito civile, penale e amministrativo, con o senza libera scelta del legale.

 

Estensioni per colpa grave (dipendente, consulente, collaboratore)

Sono disponibili garanzie aggiuntive per le mansioni medico-sanitarie in qualità di dipendente, consulente o collaboratore di una struttura sanitaria, compresa l’attività di intramoenia (anche allargata):

  • azioni di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria pubblica;
  • azioni di rivalsa della struttura sanitaria privata;
  • azioni di rivalsa dell'assicurazione della struttura sanitaria pubblica o privata.

 

Esclusioni: cosa non è coperto?

Solitamente non rientrano in copertura:

  • danni a soggetti non considerati terzi, come il coniuge, il convivente, i genitori, i figli, ecc;
  • azioni dolose dell'assicurato;
  • multe e sanzioni dell’assicurato;
  • circostanze e fatti noti al momento della sottoscrizione del contratto;
  • danni ai dipendenti per discriminazione, molestie, abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;
  • danni a soggetti terzi, inclusi pazienti, a seguito di discriminazione, molestie, abusi o altro tipo di maltrattamento nei loro confronti;
  • danni a cose causati da furto, incendio, allagamento, esplosione o scoppio, per cui è possibile stipulare una Polizza Multirischi Impresa
  • plagio, violazione di diritti d’autore, copyright, licenze, appropriazione indebita o violazione di brevetto o segreto commerciale;
  • danni causati da incidente o attacco cyber, per cui è possibile stipulare una Polizza Cyber Risk. Questa garanzia è fondamentale, considerando che si tratta di dati sensibili importanti, per i quali la disciplina del GDPR è molto severa;
  • violazione della normativa sul trattamento dei dati;
  • difetti di fabbricazione di prodotto.

 

Obblighi del professionista

Al momento della sottoscrizione del contratto è obbligatorio fornire informazioni veritiere e accurate riguardo al rischio da assicurare. Inoltre, durante il periodo di assicurazione, il professionista è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti che comportino un aumento del rischio assicurato.
Inoltre, secondo l’art. 5 comma 3 del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232, in caso di sinistro denunciato, l’assicurato deve darne avviso all’assicuratore entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza.

Come scegliere la Polizza Dentisti e Odontoiatri

Scegliere la polizza adatta per la propria attività rappresenta una decisione cruciale per la propria carriera: oltre all'obbligo normativo, infatti, una copertura adeguata consente di lavorare con serenità e concentrarsi appieno sui propri pazienti. Per individuare la polizza più idonea, è essenziale valutare attentamente i rischi connessi all'attività svolta, tenendo conto delle sue modalità e dell'entità degli interventi praticati.
Nonostante ultimamente non sia facile trovare offerte per la Polizza RC Dentista-Odontoiatra, in virtù del considerevole aumento di sinistri legati a questa professione, siamo in grado di offrirti molteplici opzioni, dalla polizza base alla soluzione completa per il professionista e lo studio associato. Compilando un breve questionario riceverai in pochi minuti un preventivo gratuito; in alternativa, è possibile contattare uno dei nostri esperti per una consulenza più approfondita.


Il preventivo è gratuito, non vincolante e ti assicura il prezzo per 60 giorni

Richiedi un preventivo