Polizza Postuma Decennale
La Responsabilità Civile Postuma in ambito edile fa riferimento ai danni causati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita.
In edilizia, per Polizza Decennale Postuma si intende un'assicurazione che deve essere stipulata dall'impresa edile che costruisce un immobile, normata dall'art. 4 del D.L. 122 del 20 giugno 2005 n. 12 e dall'art. 1669 del codice civile. Lo scopo di questa polizza è tutelare l'acquirente dai potenziali difetti o vizi di costruzione e nell'eventualità che l'opera arrechi danni a terzi.
Esistono quindi due tipologie di copertura: Indennitaria, che prescinde da una valutazione di responsabilità e Risarcitoria, che si basa sulla responsabilità dell'appaltatore.
Cosa Copre la Polizza Postuma Decennale?
La Polizza Decennale Postuma è obbligatoria per un'opera edilizia ancora in costruzione e destinata alla vendita. Il costruttore, mediante la sottoscrizione di questo contratto di assicurazione, garantisce all'acquirente il completamento dei lavori.
L'obbligo di consegnare la Polizza Decennale Postuma all'acquirente vale per il costruttore anche nel caso in cui non sia lui a costruire direttamente l'immobile, ma deleghi il processo di edificazione a terzi.
La Polizza Postuma Decennale viene quasi sempre sottoscritta a seguito della Polizza CAR. In realtà alcune compagnie, previa accettazione, consentono di stipularla anche in assenza dell'assicurazione CAR ed anche all'atto del compromesso con l'impresa che realizzerà i lavori di costruzione.
L'assicurazione Decennale Postuma Indennitaria è solita coprire i seguenti danni:
- Rovina totale della costruzione;
- Parziale rovina dellacostruzione;
- Presenza di gravi difetti di costruzione, purché detti eventi siano derivanti da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata interamente realizzate a nuovo dall'appaltatore compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera stessa con conseguente dichiarazione di inagibilità;
- Anomalie del suolo manifestatisi dopo la stipula del contratto di compravendita o assegnazione.
L'assicurazione Decennale Postuma Risarcitoria copre:
- Crollo totale o parziale della costruzione;
- Presenza di gravi difetti costruttivi, purché detti eventi derivino da un accidentale difetto di costruzione di cui ne sia responsabile l'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 del C.C. ed abbiano colpito parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, interamente realizzate a nuovo dall'appaltatore, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera con conseguente dichiarazione di inagibilità.
Generalmente l' assicurazione Decennale Postuma viene considerata come ramo incendio, anche se si tratta di un rischio tecnologico e segue condizioni particolari disciplinate da normative sulla tutela dei consumatori (dlgs 122/2005) e dal codice degli appalti se l'opera è commissionata da un ente pubblico.
Che differenza c'è tra polizza Postuma Decennale Indennitaria e Risarcitoria?
La differenza tra Postuma Decennale Indennitaria e Risarcitoria consiste nella diversa considerazione delle responsabilità del costruttore. La somma assicurata per danni alle cose deve corrispondere al valore di ricostruzione dell'opera, al netto del valore dell'area.
La Responsabilità Civile verso Terzi è facoltativa ed è prestata a favore dell'assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni accidentali cagionati a terzi, a seguito di un sinistro indennizzabile per danni materiali e diretti.
Chi Assicura la Polizza Postuma Decennale?
L'assicurazione Postuma Decennale non può essere stipulata da un soggetto privato. Ma può avere come contraente un'impresa costruttrice o una cooperativa edilizia. Il beneficiario della polizza, invece, è l'acquirente dell'immobile. E deve essere un soggetto privato.
Cosa Assicura la Polizza Postuma Decennale?
Si attiva in tutela di due soggetti. Da un lato offre garanzie al proprietario dell'immobile nel caso in cui l'impresa edile non riuscisse a completare l'opera per cui è stata ingaggiata. Dall'altro protegge il costruttore e il suo patrimonio, qualora si verificassero danni materiali all'immobile nei 10 anni successivi alla sua costruzione. La data di decorrenza coincide con l’ultimazione dei lavori. Ciò significa che l'impresa edile sarà rimborsata dall’assicurazione solo in caso di danni materiali e diretti all’edificio manifestatisi dopo l’atto di compravendita.
Quando assicurarsi con una Polizza Postuma Decennale?
Di norma l'assicurazione Polizza Postuma Decennale viene sottoscritta a seguito della Polizza CAR.
Alcune compagnie tuttavia consentono, previa accettazione, di stipulare una decennale postuma anche in assenza della Polizza CAR e persino all'atto del compromesso con il costruttore, ovvero quando lo stabile o il complesso edile è ancora in fase progettuale. In questa casistica si versa un acconto sul premio di polizza che verrà calcolato e saldato solo all'atto del collaudo statico dell'edificio.
Quali garanzie attivare con una Polizza Postuma Decennale?
Nel caso della Polizza Postuma Decennale è possibile attivare le seguenti garanzie aggiuntive:
- Demolizione e sgombero;
- R.P.O materiali;
- Distacco totale o parziale dell'involucro;
- RCT per danni verso terzi.
Queste garanzie consentono di sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile. Inoltre coprono le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate danneggiate, per errata posa in opera o per difetto dei materiali impiegati, che rendano le opere non idonee per le prestazioni cui sono destinate.
Perchè assicurarsi con la Polizza Postuma Decennale?
Sottoscrivendo questo prodotto assicurativo, l'impresa edile è coperta. Qualora si verificassero eventuali problemi costruttivi nell’arco dei dieci anni successivi alla data di completamento del progetto edilizio.
Affinché la copertura assicurativa sia davvero efficace, è importante verificare che la polizza copra l'eventuale ricostruzione ex novo dell’edificio, in caso di sua rovina totale e i difetti accessori, e non solo strutturali, che possono impedirne la fruibilità.
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