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Polizza per asseverazione Bonus Edilizia, Ecobonus e Sismabonus 110%

Assicurazione Stand Alone Superbonus 110% valida ai fini del Decreto Rilancio (D.L 34/2020), della Legge di Bilancio 2022 e del decreto legge n. 13 del 25 febbraio 2022

L'articolo 119 del cosiddetto “Decreto Rilancio” (D.L 34/2020), ripreso dalla Legge di Bilancio 2022 e per ultimo dal decreto legge n. 13 del 25 febbraio 2022, norma la concessione di incentivi per l'efficientamento energetico, sismico (sisma bonus), fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo che:

  • I professionisti si dotino di una copertura di responsabilità civile per l'attività di asseverazione degli interventi finalizzati allo sgravio fiscale del 110% su Ecobonus e Sismabonus
  • La polizza sia stipulata con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni.

Essendo però la copertura assicurativa del professionista vincolante al fine del rilascio del contributo ci sentiamo di sconsigliare vivamente di utilizzare le appendici sulle polizze professionali, ma piuttosto di stipulare una più idonea e sicura polizza stand alone, che ha realmente un massimale dedicato solo alle asseverazioni.

Il professionista avrà così la possibilità di dichiarare, come previsto, la copertura relativa alle proprie asseverazioni sul sito dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico) senza aver timore di dover dare dichiarazioni inesatte.

Ecco il link dove il professionista può dichiarare di avere un massimale di polizza dedicato alla singola asseverazione o che la polizza abbia una capienza adeguata al numero di asseverazioni: https://detrazionifiscali.enea.it/

In queste settimane RCPolizza.it ha vagliato il mercato a 360 gradi per individuare i migliori prodotti per rispondere tempestivamente alle esigenze di tutti i professionisti attivamente coinvolti dalle pratiche sisma bonus, eco bonus 110% ed efficientamento energetico.

Proprio per garantire le specifiche esigenze dell’assicurato in merito a tale obbligo assicurativo, nasce un prodotto ad hoc, perfettamente conforme a quanto previsto dall’articolo 119 del decreto Rilancio, modificato dal decreto legge n. 13 del 25 febbraio 2022: La polizza Stand Alone Superbonus 110%.

Che cos’è la polizza Stand Alone Superbonus 110%?

Una polizza Stand Alone è un contratto che ha come oggetto una garanzia specifica rilasciata esclusivamente a tutela di tale attività, che si affianca alla comune polizza professionale di cui il professionista è già dotato.

Un esempio di polizza stand alone già presente sul mercato da svariati anni è la polizza per il visto leggero per i professionisti del settore economico giuridico (commercialisti, ragionieri, ecc.). Cogliamo l’occasione per precisare che la polizza visto leggero è sufficiente a garantire le responsabilità anche per i visti apposti sulle pratiche relative al bonus.

Cosa copre e quali sono le garanzie della polizza Stand Alone Superbonus 110%?

La polizza Stand Alone asseverazioni Superbonus 110% copre i danni che il professionista potrebbe arrecare al suo cliente o allo Stato durante lo svolgimento delle attività inerenti il superbonus 110%, sismabonus, efficientamento energetico e asseverazioni, con uno specifico massimale dedicato, tenendo indenne l’assicurato dalle perdite patrimoniali conseguenti ad imperizia, imprudenza o colpa dello stesso e che lo tuteli per le future richieste che potrebbero pervenire negli anni successivi alla conclusione dei lavori mediante la fondamentale garanzia della postuma decennale.

Cos’è la postuma e perché è necessario avere tale copertura a seguito di lavori relativi al superbonus 110%, sisma bonus ed efficientamento energetico?

La postuma è un'estensione di copertura che tutela gli assicurati da possibili richieste di risarcimento che possano raggiungerlo successivamente alla data di cessazione dell’attività professionale.

Tale garanzia è spesso normata nei contratti della polizza professionale e in taluni casi è previsto un sovra premio da corrispondersi alla compagnia in fase di cessazione dell’attività professionale.

Nel caso specifico dei lavori relativi al superbonus, sismabonus, asseverazioni ed efficientamento energetico, la postuma deve essere garantita a prescindere al professionista, indipendentemente dalla fine della carriera professionale o il suo normale prosieguo, poiché i sinistri generatisi durante tali pratiche sono generalmente di lunga latenza e pertanto si rende necessaria l'attivazione della postuma per ogni lavoro asseverato o svolto dal professionista.

Come scegliere un massimale adeguato che rispetti i requisiti servisti per il superbonus 110%?

L'ultimo decreto legge n. 13 del 25 febbraio 2022, al comma 14 dell'articolo 119 (del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) sostituisce le parole “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro” con: “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

In sostanza non compare più l'indicazione sull'importo minimo di 500.000 euro e il requisito dell'adeguatezza rispetto al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate. Ciò significa che l'assicurazione dei tecnici dovrà essere commisurata all'importo dei lavori e il tecnico è obbligato a stipulare specifica polizza professionale per ogni intervento agevolabile e che richiede asseverazione.

Quando acquistare una polizza Stand Alone Superbonus 110%?

Nel momento in cui il professionista intraprende per il suo cliente l'incarico di asseverare i lavori relativi al superbonus 110%, eco bonus e sisma bonus, lo stesso inoltrerà la pratica presso l'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico) ente preposto appunto alla verifica e alla concessione degli incentivi normati dal Decreto Rilancio.

Il modulo che il professionista dovrà compilare online prevede che lo stesso dichiari il massimale della sua polizza a garanzia delle asseverazioni e certificazioni relativa al superbonus 110%, sisma bonus, efficientamento energetico, fornendo anche il numero della polizza stipulata in occasione del lavoro e indicando, oltre all’importo dei lavori stessi, anche quelli per i quali è stata utilizzata la stessa polizza, fino alla concorrenza del massimale complessivo.

Aumentare semplicemente il massimale della polizza professionale pertanto non è corretto, poiché il massimale è dedicato a tutte le fattispecie di sinistri che potrebbero verificarsi durante il periodo assicurativo e non ci sarebbe quindi il massimale dedicato a copertura esclusiva delle specifiche asseverazioni per le pratiche eco bonus, sisma bonus e superbonus 110% , esponendo di conseguenza l’assicurato, non solo a non avere una copertura adeguata, ma anche a non essere perfettamente in regola con le direttive previste dal Decreto Rilancio.

Quando acquistare una polizza Stand Alone Superbonus 110% è preferibile rispetto ad attivare una appendice sulla polizza professionale?

Ci sono inoltre diverse motivazioni legate a vari dettagli tecnici della copertura assicurativa della polizza professionale, che rendono la scelta di una polizza Stand Alone sicuramente preferibile:

  • Le polizze professionali possono attivare la garanzia postuma solo in caso di cessazione dell'attività. Per cui se nell'appendice non viene precisato la copertura scade allo scadere della polizza
  • Ne consegue che per mantenere la copertura il professionista dovrebbe ricordarsi di rinnovare puntualmente la polizza per i restanti 9 anni, rimanendo anche vincolato, in qualche modo, con la Compagnia con la quale ha stipulato la polizza professionale.
  • Un eventuale sinistro su una asseverazione andrebbe a compromettere la sua situazione assicurativa, con il rischio di dover pagare premi esorbitanti al rinnovo, ammesso che la Compagnia accetti il rinnovo (in caso di assenza di tacito rinnovo o continous cover)

A meno che quindi, il professionista non si trovi casualmente a dover fare una solo asseverazione di importo ridotto, è sicuramente preferibile attivare una Stand Alone, possibilmente con la garanzia postuma già inclusa alla stipula.

In questo modo si ha la possibilità di archiviare pratica e polizza senza preoccuparsi di rivederla alle prossime scadenze.

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N.B. Tutte le polizze sono emesse a discrezione della compagnia previa visione della documentazione assuntiva