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Assicurazione Professionale Revisore legale

Polizza di assicurazione per la responsabilità civile per il Revisore legale.

La carica di revisore legale spesso viene affidata a Dottori Commercialisti, che svolgono le loro mansioni in via complementare ed accessoria alla propria professione principale.
In questi casi, di norma, il professionista che sia iscritto all'ordine dei Commercialisti, ha la possibilità di estendere la copertura alle funzioni di Revisore legale direttamente sulla polizza con la quale copre la Sua professione principale.
Alcune Compagnie, tuttavia, coprono queste estensioni in via accessoria e solo se il professionista ha un fatturato appunto "residuale" per queste mansioni, in genere inferiore al 50% o addirittura al 30% del fatturato complessivo.
Per i professionisti che, invece, svolgono l'attività di Revisore in via prevalente o esclusiva e siano iscritti all'ordine dei Revisori Legali è possibile stipulare una polizza ad hoc. Un professionista iscritto all'albo dei revisori Legali può essere chiamato a svolgere anche la finzione di sindaco.

Quali sono le mansioni e le responsabilità del Revisore Legale ?

i revisori devono effettuare le verifiche “segnalando all’organo amministrativo gli errori o le irregolarità riscontrati affinché adotti opportune misure per la loro correzione, nonché per il superamento dei punti di debolezza eventualmente riscontrati nel sistema di controllo interno”. Le verifiche che permettono di rilevare gli eventuali “artifici contabili”. Tali “artifici”, spesso non sono rilevabili dalla sola lettura dei rendiconti. Se la revisione legale non viene svolta secondo tali principi l’art. 15 del D.lgs. n. 39/2010 prevede che revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido con gli amministratori nei confronti della società, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Va precisato che nel caso la revisione venga svolta da più revisori, come avviene quando la revisione legale viene affidata al collegio sindacale, l’art 15 prevede una responsabilità solidale tra loro nei confronti della società che ha conferito l’incarico. Va rilevato però che sia nel caso di revisori persone fisiche che nel caso di società di revisione la responsabilità dei soggetti chiamati a rispondere in solido va attribuita entro i limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

Quali sono le mansioni e le responsabilità del Sindaco di società ?

Secondo la riforma del diritto societario del 2010, il collegio sindacale ha la funzione di organo di controllo sul rispetto della corretta amministrazione, della Legge e dello Statuto.
Il suo ruolo prevede:
  • - l’accertamento della regolarità di convocazione e svolgimento dell’assemblea e del consiglio di amministrazione;
  • - l’assistenza alle adunanze e nell’intervento “critico” nel dibattito in caso di violazioni della Legge e dello Statuto;
  • - la messa a verbale del proprio dissenso quando, ciononostante, vengano approvate delibere in contrasto con la Legge o lo Statuto;
  • - l’impugnazione delle delibere assembleari annullabili ai sensi dell’art. 2377 del codice civile;
  • - l’impugnazione delle delibere del C.d.A. se ritenute in contrasto con la Legge lo Statuto;
  • - fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Hanno, inoltre, la facoltà di effettuare tutte le verifiche e le indagini contabili che ritengano necessarie per svolgere correttamente le proprie mansioni. Sono quindi di due tipi le responsabilità nei confronti del collegio sindacale:
  • 1. diretta, relativa alla mancata professionalità e diligenza, connessa a false attestazioni ed eventuali violazioni del segreto sui fatti e documenti della società;
  • 2. indiretta, solidalmente con gli amministratori per fatti e omissioni, quando il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (culpa vigilando).

Anche in questo caso, se la responsabilità dei membri del collegio sindacale emerge a titolo esclusivo, le eventuali richieste risarcitorie più onerose per i sindaci derivano dalla solidarietà con l’organo amministrativo.

Cosa copre una Polizza di Responsabilità Civile professionale del Revisore Legale?

La polizza di assicurazione sulla responsabilità civile del professionista (c.d. R.C.P.) copre tutti i danni che possono essere arrecati ai terzi nello svolgimento della propria attività di Revisore Legale. In tutti questi casi l'assicurazione serve a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese). Va rimarcato che la polizza professionale copre i danni e le spese legali in ambito civile, ma il Revisore Legale ha spesso responsabilità anche in ambito penale, per cui è sempre consigliato stipulare anche una polizza di tutela legale

Perchè stipulare una polizza di Responsabilità Civile del Revisore Legale?

Per le ragioni di cui sopra è evidente che le richieste risarcitorie nei confronti di un Revisore legale possono a volte essere molto onerose, sia per l'entità patrimoniale delle richieste, che per le varie spese legali accessorie. Con una piccola spesa, in rapporto al nostro fatturato, possiamo tutelarci da tali circostanze e mettere al sicuro noi stessi, la nostra famiglia e il nostro futuro da tali circostanze. Non rimetterti nelle mani del caso, costruisci oggi il tuo futuro di certezze, con noi di RCPolizza ti bastano un paio di click e qualche secondo del Tuo prezioso tempo.

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