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Assicurazione per Presidente o componente Organismo di Vigilanza

Polizza di Responsabilità Civile è dedicata ai professionisti che svolgono i compiti di presidente o Componente dell’Organismo di Vigilanza (OdV), di cui all’art. 6 del Dlgs 231/01.

L'Organismo di Vigilanza è un soggetto indipendente di controllo e verifica, un organo previsto dal Modello organizzativo 231 con funzioni di tutela, monitoraggio e reporting dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo negli enti e nelle società strutturate (S.p.a. o grandi s.r.l.) per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Le responsabilità dell'Odv comprendono:

  • il controllo sull'osservanza e l'attuazione del MOG (Modello di organizzazione e controllo)
  • la proposta di eventuali adattamenti e aggiornamenti del MOG
  • la gestione di processi di formazione e informazione del MOG

A distanza di quasi vent'anni dall'entrata in vigore della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, sebbene nel complesso siano state numerose le imprese italiane che hanno adottato un MOG, sono tuttavia ancora poche quelle che riconoscono nell'Odv un ruolo decisivo nel controllo e nella gestione del proprio rischio aziendale.

Quali sono le responsabilità di un membro dell’Organismo di Vigilanza?

La responsabilità amministrativa dipendente da reato imputabile ai membri dell’OdV è la medesima di una figura di vertice dell’ente o della società in quanto i componenti dell’Organismo di Vigilanza sono comparati ai membri del Consiglio di Amministrazione o ai DG e DT delle Pubbliche Amministrazioni.

Quali sono le nuove responsabilità per il membro dell’Organismo di Vigilanza stabilite dalla riforma dei reati tributari?

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha inserito il nuovo art.25 quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001 che riconduce l'intervento normativo nell'ambito di un'estensione della responsabilità penale a reato di enti, persone giuridiche, società e associazioni.

In particolare, il nuovo art.25 quinquiesdecies evidenza quali reati tributari sono suscettibili di responsabilità amministrativa e le relative sanzioni pecuniarie consistenti in caso di:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
  • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
  • Occultamento o distruzione di documenti contabili
  • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Ad oggi, i MOG che non hanno ancora accolto la riforma sono a tutti gli effetti non idonei a prevenire i reati in oggetto.

In questo contesto, l'Odv dovrebbe intervenire in maniera preliminare e segnalare l'esigenza di una revisione del modello, adottando, nel frattempo, una serie di misure cautelative temporanee in grado di limitare potenziali rischi.

L’Organismo di Vigilanza ha importanti obblighi di comunicazione in tema di antiriciclaggio: deve comunicare all’Autorità di Vigilanza di settore, al Ministero dell’economia e delle finanze e/o all’Unità di Informazione Finanziaria le infrazioni alle disposizioni da essi emanate. Il mancato rispetto di tali obblighi di comunicazione è espressamente sanzionato (art. 55 D. Lgs 231/2007).

Risulta pertanto evidente come le attribuzioni dell’OdV valichino i poteri di mera iniziativa e controllo, di impulso e critica nei confronti dell’organo dirigente: il legislatore dunque riconosce all’organismo rilevanza esterna e conseguentemente una responsabilità civile dei suoi componenti di natura sia contrattuale nei confronti dell’ente o della società che ha conferito l’incarico sia nei confronti di terzi danneggiati.

Cosa Copre la Polizza per componente dell’Organismo di Vigilanza?

L'OdV ha il compito generale di vigilare sulla responsabilità degli enti verificando costantemente il modello organizzativo in termini di aderenza, rispetto, efficacia ed efficienza.

Per disciplinare le attività di cui è responsabile l'Organismo di Vigilanza dispone di un proprio Regolamento condiviso con il Consiglio di Amministrazione o con i vertici delle P.A.

Di particolare importanza, in questo senso, è l'esigenza per ogni componente interna o esterna dell'Odv di tutelarsi dai possibili rischi connessi alla responsabilità civile professionale: per farlo, ogni membro dell'organismo deve dotarsi di un'adeguata copertura assicurativa che risponda di eventuali omissioni, imprudenze, imperizie e/o negligenze nell'adempimento dei suoi incarichi.

La polizza ottimale per presidente o componente dell’Organismo di Vigilanza prevede la copertura in termini di perdite pecuniarie causate a terzi danneggiati, in ambito civile e i costi richiesti dalla difesa legale (parcelle e spese) derivanti da indagini, perizie, liquidazione, difesa ed appello connessi con qualsiasi richiesta di risarcimento, e garantite con un quarto del massimale per la responsabilità civile, in aggiunta allo stesso.

E’ di fondamentale importanza considerare che la polizza RC per i componenti dell'Organismo di vigilanza copre le spese solo in ambito civile, pertanto è indispensabile associare una copertura di tutela legale per avere una adeguata tutele nei casi di responsabilità penale e nei casi di responsabilità civile, per le spese processuali, qualora la Compagnia che assicura la responsabilità civile dovesse decidere di non intervenire.

Chi assicura la Polizza di Responsabilità Civile Organismo di Vigilanza?

L’assicurazione di Responsabilità Civile Professionale per modello 231 è rivolta a professionisti che sono chiamati a ricoprire il ruolo di Presidente o componente dell’Organismo di Vigilanza di un ente o di una società strutturata (S.p.a. o grandi s.r.l.).

Cosa assicura l’assicurazione per Organismo di Vigilanza?

La polizza 231 per componente dell’OdV interviene sia nell’ambito di procedimenti civili, sia penali, sia amministrativi.

Per essere chiari l’assicurazione per membro dell’Organismo di Vigilanza interviene nelle seguenti casistiche:

  • Qualsiasi procedimento civile intentato contro il Componente di Organismo di Vigilanza, al fine di ottenere un risarcimento economico;
  • Qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare al Componente di Organismo di Vigilanza la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi comportamento colposo specificato;
  • Qualsiasi avviso di procedimento penale ove il Componente di Organismo di Vigilanza assuma la veste processuale di indagato;
  • Qualsiasi procedimento amministrativo o qualsiasi indagine riguardante un qualsiasi comportamento colposo specificato che si presuppone commesso dal Componente di Organismo di Vigilanza.

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