E’ ufficiale, la polizza professionale per la responsabilità civile degli avvocati è a tutti gli effetti di legge un vero e proprio obbligo. La legge risale al 2012, ma la prescrizione della copertura assicurativa, già configurata allora come un requisito per l’esercizio della professione, era stata messa in stand by poiché mancavano dei parametri fondamentali.

Ma dopo tanto penare i massimali minimi sono stati individuati ed è arrivata prontamente la disclosure delle autorità competenti, “mancano i decreti attuativi” sosteneva in passato il Consiglio Nazionale Forense, e così in tanti avevano preferito aspettare che l’obbligo venisse consacrato come tale dall’emanazione di quei particolari provvedimenti che permettono alla legge astratta e generale di insinuarsi nel concreto e particolare delle nostre vite.


I tanto attesi massimali minimi sono stati fissati infine da un atto firmato nelle aule di via Arenula, il ministro Orlando aveva apposto il suo sigillo quasi un mese fa e si attendeva a grande gloria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cosa che è avvenuta negli ultimi giorni. Possiamo quindi affermare al riparo da ogni contestazione che ha preso il via un importante processo che pone in capo agli avvocati l’obbligo ineludibile di dotarsi di una polizza professionale per la responsabilità civile connessa al proprio lavoro. Il testo del provvedimento è a disposizione di chiunque trovi la materia di proprio interesse, e si trova sul sito della Gazzetta Ufficiale, qui.


In base al contenuto del decreto l’assicurazione professionale dovrà coprire ogni forma di pregiudizio che sia riconducibile alla responsabilità dell’avvocato, indipendentemente che ad essere danneggiato siano stati clienti o anche a terzi; quanto alla natura dei danni è pacificamente accolto che potrà trattarsi tanto di danni diretti quanto indiretti, patrimoniali o insucettibili di quantificazione economica.


Delle disposizioni attuative sicuramente le più importanti riguardano

-l’obbligo della polizza di prevedere una retroattività illimitata accompagnata ad una ultrattività di durata non inferiore ai 10 anni per quegli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza;

-la previsione che la polizza professionale contenga clausole atte ad escludere in modo espresso il diritto di recesso da parte dell’assicuratore a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, tanto durante la vigenza della polizza quanto nel periodo di ultrattività.


La polizza per responsabilità civile avvocati è uno strumento importantissimo posto a garanzia della professionalità e serietà dell’attività svolta. Ed è proprio questo il momento migliore per toccare con mano la convenienza delle nostre polizze. La copertura assicurativa offerta ai nostri clienti poggia sulle solide basi gettate dai principali istituti assicurativi del settore, solo il meglio per la nostra vetrina commerciale! RCPolizza.it è da sempre impegnata per assiurare i prodotti migliori al prezzo più conveniente, fai un preventivo e scopri quanto siano valide le nostre tariffe, modulate sulle esigenze del singolo professionista.

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