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Polizza RC Professionale Colpa Grave per Medici e personale sanitario (dipendenti del SSN o parificati)

Conviene stipulare una Polizza Colpa Grave per un medico (dipendente del SSN o parificato)?

Negli ultimi anni abbiamo riscontrato nel nostro paese un incremento vertiginoso delle cause civili e penali nei confronti del nostro sistema nazionale sanitario e, in generale, del personale medico e paramedico. Si è assistito ad un processo tale, che, in alcuni casi il personale si è trovato ad avere il timore di intervenire per il dubbio di poter incorrere in qualche azione legale.

La legge Gelli-Bianco nasce proprio per cercare di porre alcuni limiti di responsabilità, almeno e soprattutto per le azioni legali di tipo penale, al fine di dare ai medici la serenità necessaria a poter intervenire senza troppa ansia e per dare maggiore tutela al contempo ad i pazienti.

Cosa prevede la legge Gelli-Bianco?

In primis che, chiunque operi in ambito sanitario, a qualsiasi titolo deve dotarsi di apposita copertura assicurativa. Che, quindi, le strutture sanitarie debbano coprire il proprio personale dipendente per la colpa lieve e dotarsi di solidi protocolli e misure che mitighino i rischi di risarcimento in generale e tutelino l’operato del personale medico.

<< Il medico sarà pur sempre responsabile per danni patrimoniali e non patrimoniali (capitale, interessi e spese), "causati da morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni cagionati a terzi e prestatori d'opera con dolo o colpa grave dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, ed estesa alle prestazioni sanitarie svolte nell'ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la telemedicina". La copertura della responsabilità extracontrattuale include anche gli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura ai sensi dell’art. 2043 c.c. come previsto dall’art. 7 comma 3 della legge n.24/2017.>>

La legge Gelli-Bianco prevede alcuni importanti aspetti a tutela del personale sanitario:

- il medico ha rispettato le linee guida dettate dalla struttura in cui esercita o, ove non presenti, le “buone pratiche clinico - assistenziali”, si applica un esonero di responsabilità in ambito penale e civile, per le azioni di rivalsa da parte della struttura;

- in caso di responsabilità del medico per i casi di “imperizia”, “imprudenza” o “negligenza” citati dalla legge, stabilisce il tetto massimo al risarcimento del danno è fissato in 3 volte la RAL (Retribuzione Annua Lorda);

- prevede delle specifiche interessanti che riguardano la copertura assicurativa a tutela del personale medico e sanitario si in merito alla tutela per la colpa lieve, in carico alla struttura, sia per la colpa grave;

- incombe sulla Struttura l’onere della prova di responsabilità esclusiva del Medico, nel caso in cui intenda esercitare l’azione di rivalsa per colpa grave, nei casi di imperizia, imprudenza o negligenza del medico;

Quali polizze è necessario sottoscrivere e a chi sono rivolte?

La polizza assicurativa colpa grave Medici e personale sanitario non medico è indicata per i professionisti che svolgono le proprie mansioni alle dipendenze di una struttura sanitaria, sia con contratti subordinati che con partita iva, ma con mansioni paritetiche.

Le professioni assicurabili sono praticamente tutte:

  • Medici di I livello, chirurghi e non chirurghi;
  • Medici di II livello, con mansioni amministrative;
  • Personale sanitario non medico (O.s.s., Infermieri, ostetriche, ecc..);

Nello specifico le strutture, per cui è possibile richiedere la garanzia, sono:

  • Ospedali o Cliniche appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale;
  • Ospedali o Cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;
  • Cliniche o Studi medici privati;

* Alcune polizze prevedono anche l'estensione alla responsabilità amministrativa per i quadri dirigenziali della struttura sanitaria oltre che per membri dello staff, dipendenti, collaboratori dell’assicurato. (Queste mansioni sono coperte solo su alcuni tra i contratti proposti, leggere attentamente la descrizione della polizza, le eventuali garanzie opzionali nel nostro comparatore e il fascicolo informativo allegato)

Cosa Copre la Polizza obbligatoria?

La Polizza Colpa Grave Medici tiene indenne il medico da ogni somma che è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, parzialmente o totalmente ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di eventi addebitati a sua Colpa Grave durante lo svolgimento della propria attività lavorativa per imperizia e/o negligenza nel rispetto delle linee guida della legge Gelli-Bianco.

Perciò l'assicurato sarà coperto:

  • In caso di rivalsa dell’Ente Pubblico o della struttura privata a seguito della richiesta danni del terzo;
  • In caso di rivalsa da parte della Compagnia di assicurazione dell’Ente Pubblico o della struttura privata dopo l’indennizzo di un sinistro in cui si rilevi una responsabilità grave;
  • In caso di condanna della Corte dei Conti per danno erariale (ricordiamo che l’azione di responsabilità amministrativa per danno all’Erario è obbligatoria ed esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei Conti);
  • In caso di fatti dolosi commessi da un membro dello Staff e/o dipendente o collaboratore del cui operato l’assicurato sia legalmente tenuto a rispondere;

E’ necessario considerare che in alcuni casi la copertura della sola colpa grave va integrata con delle opportune estensione, concesse da alcune Compagnie assicurative, tra le più rilevanti:

  • Continuità assistenziale;
  • Attività intramoenia;
  • Attività extramoenia;

Quali caratteristiche deve avere la Polizza obbligatoria?

Ormai la quasi totalità delle polizze assicurative in ambito di responsabilità civile patrimoniale (Ossia le polizze per colpa grave in ambio medico), è prestata secondo gli standard inglesi:

1) Prevedono infatti la formula di copertura “all risk”, assicurando cioè tutto ciò che non è espressamente escluso dalle clausole di polizza (da leggere con attenzione). Al contrario delle polizze di derivazione italiana che vengono denominate “a chiamata” e cioè non assicurano nulla se non quanto richiamato specificamente nelle condizioni.

2) Sono prestate con la formula “claims made”. Per la copertura non viene preso considerazione che il sinistro si sia verificato durante il periodo di copertura dell’assicurazione (come accade nelle normali polizze di tipo “loss occurance”), va si tiene conto della data in cui l’assicurato ne entra in conoscenza. Da notare che le claim made pure prevedono un periodo di retroattività illimitato, cosa che però ormai non è più così scontata.

Tenuto conto di queste caratteristiche, la legge Gelli-Bianco introduce anche delle caratteristiche che devono avere le polizze di colpa grave per il settore sanitario, sempre per la maggiore tutela degli assicurati. Nello specifico la legge prevede che le polizze debbano avere:

- Retroattività di almeno 10 anni;
- Postuma decennale;

La Retroattività è il periodo di tempo, antecedente alla data di effetto della polizza, i sinistri avvenuti durante questo periodo e denunciati per la prima volta durante il periodo di validità della polizza rientrano in copertura.

La Postuma, al contrario, copre le richieste di risarcimento che possono arrivare nel periodo successivo alla scadenza della polizza. Se per la retroattività non ci sono particolarità su cui fare attenzione, per la postuma è necessario soffermarsi con maggiore attenzione, in quanto è regolata da condizioni particolari presenti sul testo di polizza. Esistono diversi tipi di copertura sulla postuma relativa a contratti di colpa grave per il personale sanitario, ma in questo caso il legislatore non entra nel merito parlando in modo generico della garanzia postuma decennale. Vediamo alcune tipologie di estensioni presenti sulle attuali polizze in commercio:

- La postuma che si attiva solo nei casi di premorienza o cessazione definitiva dell’attività, su richiesta dell’assicurato o degli eredi. In questi casi, se non si rinnova il contratto di anno in anno o non ci si ricorda di attivarla, non si ha una reale copertura al termine del contratto di assicurazione.
- La postuma decennale che vale limitatamente per i sinistri che si generano durante l’anno assicurato e vengono denunciati per la prima volta nei dieci anni successivi.
- La postuma decennale che vale anche per i sinistri che possono essersi generati nel periodo di retroattività. Questo tipo di estensione di norma ha un costo abbastanza elevato e andrebbe richiesta sull’ultima copertura prima del pensionamento per garantirsi ogni possibile sinistro avvenuto durante la carriera lavorativa.

Sono necessarie queste caratteristiche sulla Polizza di Colpa grave medico?

Si, sono necessarie ed è importante tenerle in considerazione nella scelta della propria polizza. Anche tenendo conto delle importanti novità introdotte dalla Legge bisogna prendere in considerazione che le cause promosse per malpractice sono sempre molto numerose ed è necessario, in ogni caso, presentarsi di fronte agli organi di giustizia per la propria difesa, sostenendone il costo.

A questo proposito è indispensabile fare un’ulteriore importantissima considerazione. La legge prevede l’obbligo per l'assicurazione di responsabilità civile, ma non si tiene conto di due caratteristiche fondamentali:

- Molte polizze intervengono per risarcire il danno DOPO che vi sia una sentenza passata in giudicato, lasciando sull’assicurato l’anticipo di tutte le spese legali e processuali;
- L'assicurazione di responsabilità civile non interviene affatto nei processi penali;

Per questo è vivamente consigliabile abbinare sempre una polizza di tutela legale per colpa grave alla propria polizza di R.C.

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