Recentemente abbiamo pubblicato la prima parte di un breve riassunto dei termini e delle formule più frequentemente utilizzati nel linguaggio contrattuale delle polizze professionali, nella convinzione che con la piena consapevolezza del loro significato, le assicurazioni professionali possano rappresentare uno strumento molto più efficace nella tutela della vostra professione (e perché no, del vostro patrimonio).
Al di là dell’excursus storico ad introduzione, abbiamo visto il significato dei termini ‘sinistro’, ‘claims made’, ‘periodo di assicurazione’, ‘data di retroattività’ e ‘periodo di efficacia dell’assicurazione’, oggi quindi concludiamo.

Retroattività: identifica la capacità della polizza di coprire eventi avvenuti in un momento antecedente alla sottoscrizione della polizza, può essere illimitata e quindi coprire ogni evento a prescindere da quando si sia verificato, o limitata, e offrire copertura solo a partire da una data prefissata.

Garanzia postuma: è il periodo, oltre la scadenza della polizza, entro il quale i reclami possono essere accolti; è sempre condizionata da una data prefissata oltre il quale il professionista non è più coperto.

Queste due definizioni chiudono il cerchio ma ci sono alcune questioni che vorremmo affrontare prima di terminare la consegna.

L’operatività della Claims Made

I casi da distinguere sono due.
Nella prima ipotesi il professionista riceve una richiesta di risarcimento del danno durante quello che abbiamo definito periodo di assicurazione, se la richiesta fa riferimento ad un evento avvenuto durante il periodo di efficacia dell’assicurazione e l’assicurato non ne aveva conoscenza quando ha stipulato il contratto, la copertura produce effetto e al risarcimento del danno provvede l’assicuratore. Ovviamente se invece l’evento non ricade nel periodo di efficacia dell’assicurazione o il professionista ne era a conoscenza e sia stato reticente alla stipula della polizza professionale, l’assicuratore non è tenuto a risarcire il danno.
Nella seconda ipotesi il professionista riceve una richiesta di risarcimento del danno che fa riferimento ad un episodio che si è verificato durante il periodo di assicurazione, ma la riceve in un momento successivo alla scadenza della polizza; pur avendo detto episodio avuto luogo in un momento in cui il professionista era assicurato, la copertura della polizza si esaurisce alla sua scadenza, ovviamente a meno di una postuma (o ultrattività). Conseguentemente l’assicurato risponde con le proprie risorse.

 

I rinnovi delle polizze

In caso di rinnovo tacito, il professionista corrisponde il premio e la compagnia assicuratrice non fa altro che estendere gli effetti della polizza, virtualmente questo meccanismo funziona in perpetuo, quantomeno finché l’assicurato paga. In questo modo il professionista resta coperto anche rispetto al passato, dal momento che l’efficacia della polizza copre il periodo compreso dall’eventuale data fissata per l’efficacia retroattiva sino al giorno corrente.
In caso invece di rinnovo non tacito si verifica una soluzione di continuità dei contratti per cui se la prima polizza aveva efficacia retroattiva ma la seconda no, eventi passati potrebbero risultare scoperti.

Vi è un altro aspetto decisamente importante in fatto di rinnovi, la c.d. Deming Clause, vista la particolarità di questa dinamica le dedicheremo uno spazio apposito, continuate a seguire RCPolizza.it per essere sempre aggiornati ed informati su tutto quello che riguarda il mondo delle assicurazione professionali, se ancora non avete assicurato il vostro futuro date un'occhiata alla nostra vetrina, troverete il prodotto perfetto per ogni esigenza.


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