Il 22 febbraio 2024, il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha presentato la nuova versione del codice deontologico per i professionisti iscritti all'albo. La bozza è stata pubblicata il 26 febbraio ed è attualmente in fase di consultazione fino al 10 marzo 2024, per raccogliere eventuali osservazioni dagli iscritti, dai Consigli degli Ordini e dai Consigli di disciplina. 

Il nuovo codice vuole definire i principi e i doveri che il professionista deve seguire nell'esercizio della propria attività, stabilendo linee guida per la condotta nei confronti di clienti, colleghi, altri professionisti e terzi.
Tra le novità principali, spicca l'obbligo di rispettare la normativa sull'equo compenso, introdotta con la Legge 49/2023 (articolo 5, comma 5). L'articolo 25 della bozza impone al professionista di concordare con il cliente un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta, basandosi sui parametri del decreto ministeriale di riferimento (comma 1, lettera a). La legge sull'equo compenso, infatti, prevede sanzioni specifiche per violazioni legate a compensi sproporzionati, sia in eccesso che in difetto, all’attività svolta o da svolgere.
La bozza stabilisce anche criteri dettagliati per valutare l'equità del compenso, considerando la natura della pratica, l'importanza, la difficoltà, la complessità, le condizioni di urgenza, i risultati ottenuti e l'impegno profuso (comma 2). Il Consiglio nazionale, a questo riguardo, ha richiesto la revisione delle soglie di compenso minimo del 2012, soprattutto per i compensi dei collegi sindacali.

Altre novità della bozza includono:

1. Introduzione di una sanzione unica per violazioni plurime con valutazione del comportamento complessivo del professionista (art. 4, comma 2);

2. Divieto di utilizzare espressioni denigratorie ed offensive nei confronti di colleghi, né screditarne le prestazioni professionali (art. 14, comma 2);

3. Raccomandazioni sull'uso corretto dei social network, astenendosi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l’onorabilità delle istituzioni e della professione (art. 39, comma 2);

4. Divieto di favorire l'attività abusiva, collaborando con soggetti non abilitati o sospesi dall'esercizio della professione (art. 31, comma 2);

5. Obbligo di comunicazione scritta al cliente nel caso in cui si intenda affidare parte o tutto l'esercizio dell'attività professionale a terzi. Per affidamenti già in essere, la comunicazione deve essere trasmessa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice. In ogni caso, è vietato affidare a terzi, senza il preventivo consenso del cliente, qualsiasi attività rientrante nell'incarico professionale (art. 8, comma 4);

6. Divieto di offrire prestazioni professionali senza richiesta esplicita al domicilio fisico o digitale degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e in generale in luoghi pubblici o aperti al pubblico  (art. 19, comma 6).

Inoltre, nell'articolo 13, comma 2 viene sottolineata l'importanza della trasparenza riguardo alla polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Il professionista, infatti, deve comunicare gli estremi della polizza al cliente "ogniqualvolta questo gliene faccia richiesta", contribuendo a una maggiore consapevolezza delle condizioni di assistenza. 

In conclusione, il nuovo codice deontologico per i commercialisti introduce cambiamenti significativi, con attenzione all'equo compenso e al comportamento generale dei professionisti: la consultazione in corso contribuirà a perfezionare ulteriormente il testo definitivo.

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