La Responsabilità Civile Professionale

Cos'è la Responsabilità Civile Professionale?

Prima di descrivere la RC professionale è necessario definire la figura del professionista. Il professionista è colui che svolge un'attività lavorativa, con relativa continuità, a favore di terzi.
Tale attività è solitamente a carattere intellettuale, richiede cioè l'applicazione di particolari conoscenze tecniche o scientifiche ed è svolta in maniera indipendente.

L’attività di un professionista è, inoltre, collegata spesso all’iscrizione in un albo; questa ha lo scopo di garantire il pubblico circa il possesso da parte dell’iscritto di adeguate conoscenze tecniche.

La natura dell’attività esercitata, intellettuale e non intellettuale, ha notevole rilevanza per quanto riguarda la tipologia delle obbligazioni che dalla stessa sorgono, che potranno essere di mezzi o di risultato.

L'obbligazione di mezzi

Si ha professione intellettuale se la prestazione implica la conoscenza e la soluzione di problemi tecnici particolarmente complessi. Il professionista intellettuale assume un’obbligazione di mezzi. Si ha obbligazione di mezzi quando il debitore è obbligato a svolgere, a favore del creditore, una determinata attività senza, tuttavia, garantire il risultato che da quest’ultima il creditore attende.

Un caso di obbligazione di mezzi è, ad esempio , la prestazione dell’avvocato o del medico, i quali non garantiscono la vittoria della causa o la guarigione del malato, pur impegnandosi l’uno a difenderlo e l’altro a curarlo. Il professionista si obbliga pertanto a prestare la propria opera con la diligenza che la natura dell’attività esige e non a conseguire il risultato. In questo caso, in base all’art. 2236 del Codice Civile il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave. Nell’obbligazione di mezzi inoltre spetta al creditore l’onere di provare la colpa del debitore (inversione dell’onere della prova).

L'obbligazione di risultato

Si ha professione non intellettuale quando una persona, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche, si obbliga a compiere dietro un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente. L’opera o il servizio devono essere conformi a quanto convenuto, pertanto il professionista non intellettuale assume un’obbligazione di risultato. Un caso di obbligazione di risultato è quello dell’artigiano cui viene affidato il compito di riparare un impianto elettrico domestico o un mobile di pregio. L’artigiano deve quindi conseguire anche il risultato voluto dal cliente. Nel caso di obbligazione di risultato, pertanto ci sarà responsabilità anche in caso di colpa lieve.

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