Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, con circolare della Direzione generale sicurezza e autotrasporto, ha chiarito le disposizioni del decreto 8 aprile 2022, n. 145, in materia di accesso alla professione e al mercato dell’autotrasporto.

La circolare n. 3738 del 13 maggio 2022 tratta del Regolamento UE 1055 del 2020 che ha introdotto norme più stringenti relativamente ai requisiti necessari per svolgere l’attività di autotrasporto e di conseguenza non consente più agli Stati Membri di introdurre ulteriori vincoli, come avveniva in Italia ed in altri Stati.

Per questo motivo non sono più in vigore le norme nazionali che prevedevano ulteriori obblighi e requisiti rispetto a quelli uguali, validi per tutta l’Unione Europea, e la circolare sopracitata spiega il nuovo regime normativo che ha importanti aspetti di novità che di seguito sintetizziamo.

La procedura di accesso alla professione di trasportatore su strada comporta, esclusivamente, la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento, secondo le modalità già adottate e i criteri già noti sulla base di precedenti decreti e circolari riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, con gli aggiornamenti previsti dal decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. n. 145 e della circolare 13/05/2022 - Prot. n. 3738.

Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci, è richiesto, oltre a quanto precedentemente indicato, l'attestato di idoneità professionale (che si consegue superando un apposito esame) e l'attestazione di capacità finanziaria redatta in forma di fidejussione a cura di una banca, di una finanziaria o di una compagnia di assicurazione che dovrà attenersi ad un modello specifico, per un importo minimo di:

€ 9.000,00 per il primo veicolo a motore utilizzato;
€ 5.000,00 per ogni veicolo oltre il primo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 3,5 tonnellate;
€ 900,00 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate,

Quando un'impresa abbia in disponibilità un solo veicolo destinato al trasporto di merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, l'ammontare dell'idoneità finanziaria da dimostrare è pari a euro 9000, corrispondente, nell'elenco sopra riportato, al primo veicolo a motore utilizzato. Eventuali altri veicoli appartenenti alla medesima fascia corrispondono ciascuno ad un valore da dimostrare pari a euro 900.
Nel caso in cui nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055) e la data del 13/05/2022 in cui è uscita la circolare prot. n.3738, fosse stata riconosciuta per il trasporto stradale di merci l'idoneità finanziaria secondo modalità diverse da quelle sopra descritte, l'impresa interessata, a seguito della comunicazione del medesimo Ufficio a cui è stata presentata la predetta dimostrazione, è tenuta a ripresentarla nuovamente nel rispetto di quanto sopra descritto, entro i termini indicati nella suddetta comunicazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Inoltre, si precisa che le imprese hanno la facoltà, per i primi due anni di attività, di dimostrare l'idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 251 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e della circolare applicativa della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - protocollo 1807 del 28 gennaio 2015.

La nostra polizza di assicurazione sulla responsabilità civile della società di trasporto in conto terzi permette di assolvere l'obbligo di cui sopra, senza la necessità di sottoporre alla Compagnia i dati di bilancio, la documentazione patrimoniale dell'azienda e soprattutto, senza la necessità di coobbligare i soci.

Il costo della polizza è vincolato esclusivamente al numero degli automezzi ed è sufficiente presentare una visura camerale ed il documento dell'amministratore per poter sottoscrivere in tempi rapidi e senza vincoli patrimoniali.

L’assicurazione per autotrasportatori in conto terzi è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del periodo di assicurazione.
L’assicurazione è estesa a comprendere anche i reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l’assicurato durante il periodo di assicurazione, per danni a terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell’ambito e nello svolgimento dell’attività professionale richiamata nel modulo, da persone del cui operato l’assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti del Contraente, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell’articolo 12.
La polizza per autotrasportatori in conto terzi vale anche per i danni di cui l’assicurato debba rispondere solidalmente con altri, limitatamente alla quota di sua diretta pertinenza. Copertura a favore degli eredi, successori, tutori - In caso di morte o di incapacità dell’Assicurato, l’assicurazione prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore degli eredi o successori o tutori, purché essi ne rispettino le condizioni. Alla data di scadenza, l’assicurazione termina.

Perchè stipulare una polizza di Responsabilità Civile della Società di autotrasporto ?
Oltre a tutte le garanzie sopra riportate l'assicurato avrà diritto al rilascio da parte dell'intermediario dell'attestazione di esistenza di una polizza di RC Professionale Autotrasportatori in linea con quanto stabilito dall'art. 7, comma 1,2 e 3 del Reg. CE n. 1071/2009 nonche della lettera b), Art.7 comma 1 del Decr. Dir. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Dip - Trasp. Prot. N. 291 del 25/11/2011, da ultimo meglio specificati con Cir.Min. Infr. e Trasp. N. 11551 del 11/05/2012. Che corriponde ad un titolo equipollente alla polizza fidejussoria per l'attestazione della capacità finanziaria richiesta per l'iscrizione all'albo.

Cosa possiamo offrirti?
Stipulare una Polizza di assicurazione per autotrasportatori in conto terzi conviene!

Per emettere la polizza di cui sopra non è necessaria la presentazione di dati patrimoniali dell'azienda nè di coobbligazioni da parte dei soci. Non sono necessarie estenuanti attese, la polizza è emessa subito con la massima facilità, compilando un breve questionario direttamente dal tuo ufficio.


Fai un Preventivo >


Ti è piaciuto l'articolo? Condividilo ai tuoi amici e colleghi