In un passato non troppo recente il legislatore nazionale è intervenuto per regolamentare un aspetto della professione forense condizionato da un giudizio di opportunità la cui formulazione era rimessa al singolo professionista. Quella di dotarsi di una polizza professionale avvocato era infatti una libera determinazione di ciascuno, di sicura convenienza -il che è trasversalmente accolto come vero- e non ancora disciplinata sul punto della sua obbligatorietà. Con la legge 247 del 2012 prima e il d.P.R. 137/2013 poi, il nodo gordiano è stato sciolto in modo definitivo ed inequivocabile giacché il testo delle normative ora menzionate fa riferimento alla polizza professionale avvocato come uno strumento di tutela a doppio canale del quale ciascun legale deve necessariamente avvalersi. Perché ‘doppio canale’? Perché la copertura assicurativa tutela il cliente in caso di errore del professionista ma tutela anche e soprattutto quest’ultimo esonerandolo dal rispondere col proprio patrimonio potendosi concentrare solo sulla professione e non anche sui rischi connaturati.

Come sfortunatamente troppo spesso accade, la legge può mancare di sufficiente chiarezza lasciando il professionista nel tanto temuto limbo, dove una formulazione incerta o incompleta non consente di fare una scelta consapevole. L’obbligo di sottoscrivere una polizza era stato ritenuto da una parte minoritaria dei professionisti ancora una facoltà dal momento che non risultavano fissati i requisiti minimi delle polizze a partire dal pavimento dei massimali.

La questione è stata oggetto anche di una consultazione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro il quale ha messo il Consiglio Nazionale Forense in condizione di fare una precisazione molto utile.

Si evince infatti dalla risposta data, come anche dalla lettura del testo normativo del resto, che la regolamentazione vigente prevede due distinte fattispecie.
Da un lato si pone in capo all’avvocato, all’associazione professionale o all’associazione di professionisti, l’obbligo di stipulare una polizza che copra la responsabilità (ovviamente civile) derivante dall’esercizio della professione incluse le attività collaterali. Il che mette il punto per quel che riguarda l’annosa questione sulla facoltatività od obbligatorietà del sottoscrivere una polizza.
Dall’altro pone l’obbligo per gli stessi soggetti di stipulare una ulteriore polizza che invece copra gli infortuni derivanti a sé medesimi ma anche a collaboratori, praticanti e dipendenti nello svolgimento dell’attività professionale, estesa fino al limite della sostituzione o collaborazione esterna occasionale.

Il CNF quindi ribadisce quanto espresso dalla legge, ritenuto erroneamente equivocabile: quello di stipulare una polizza professionale avvocato per la responsabilità civile, a copertura dei danni cagionati ai clienti come conseguenza della propria attività, è a tutti gli effetti un obbligo.

Non bastasse la statuizione del legislatore, vi sono considerazioni di convenienza ed opportunità che sottendono alla scelta di dotarsi di questo strumento di tutela, sulle quali avremo modo e piacere di soffermarci in altra occasione.

 


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