La scorsa settimana abbiamo tracciato le linee generali della responsabilità civile avvocato nei riguardi del proprio cliente a partire da alcune Sentenze della Cassazione, accomunate dal tema fondamentale dell’obbligo di consigliare il proprio assistito, informarlo e quando opportuno dissuaderlo dall’intraprendere o portare avanti azioni che presentano un elevato rischio di produrre conseguenze negative per lo stesso cliente.

Ma senza completare il quadro con le ipotesi di esclusione ed altri importanti correttivi di questo articolato sistema, sembra emergere una regola inquietante: l’avvocato è responsabile sempre.

Così infatti non è: il diritto al risarcimento del danno viene in essere non in modo automatico come conseguenza di un qualunque inadempimento da parte del legale, bensì a seguito di un giudizio prognostico sull’eventualità che -se l’avvocato non avesse commesso quell’errore- gli esiti sarebbero stati diversi, o per meglio dire se l’assistito senza l’errore del suo difensore avrebbe visto la sua domanda accolta allora il difensore è tenuto al risarcimento (Cass. 297/2015).

Il concetto è stato ribadito in tempi ancor più recenti, ponendo un punto fermo sul fatto che è necessario che sussista un nesso causale tra non corretto adempimento dell’attività professionale ed evento produttivo del pregiudizio, se condotta e danno sono slegati la responsabilità dell’avvocato non può affermarsi (Cass. 1984/2016).

Un’ulteriore ipotesi di attenuazione della responsabilità attiene alla natura dell’obbligazione che il professionista assume, essendo questa qualificata come di mezzi e non di risultato, il grado di diligenza atteso dal professionista ex art 1176 cc è quello medio, ma qualora si pongano problemi tecnici di difficile soluzione si afferma responsabilità nei soli casi di dolo e colpa grave (Cass 2954/2016).

Questa, che è una sintesi estrema di alcune delle sentenze rese sul tema della responsabilità civile avvocato, evidenzia come i rischi di essere chiamati a rispondere per condotte borderline sia molto elevato, non solo perché i clienti non riescono a discernere gli inadempimenti che integrano responsabilità civile da quelle che invece non avrebbero prodotto conseguenze diverse, ma anche e soprattutto perché la sussistenza dell’eventuale nesso causale è giudicata da un tribunale secondo il convincimento dei suoi componenti. Ed anche nell’ipotesi di piena assoluzione, tempo e denaro spesi inutilmente per difendersi sono un’eventualità da mettere in conto.

Come ci si tutela quindi? O con un atteggiamento zen, che costa zero ma non offre particolari sicurezze, o con una polizza professionale che copra le spalle in caso di contestazioni da parte di clienti delusi, siano essi nel torto o nella ragione. Non costa zero, costa poco, ma i benefici superano sicuramente l’entità dell’investimento.


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