Diverse settimane fa abbiamo affrontato la questione degli istituti maggiormente diffusi nei contratti relativi alla stipula di una polizza professionale, tra tutti uno dei maggiormente caratterizzanti è certamente la clausola claims made, la clausola cioè che limita l’operatività della copertura assicurativa in relazione al periodo di vigenza della stessa, questo per evitare che sinistri occorsi in un momento assolutamente estraneo alla polizza vengano a gravare sull’assicuratore in mancanza di un qualsiasi nesso; si esclude così un utilizzo dell’assicurazione professionale espressamente riprovato dal nostro ordinamento.


Un recente ed importante episodio che aveva interessato la claims made, a livello giurisprudenziale, ha visto la III sez. civile della Corte di Cassazione rendere una pronuncia molto importante che offre un’interessante lettura del dettato normativo, alla luce della quale è più facile comprendere dove sia da collocare la linea di margine tra la richiesta legittima e la richiesta illegittima da parte dell’assicurato.

Il caso di specie aveva visto una società immobiliare citare per danni lo studio commerciale che si occupava della tenuta della contabilità, ai dottori commercialisti dello studio venivano contestati numerosi errori e altrettante irregolarità che erano risultati in una notevole perdita di credito, motivo per cui veniva richiesto un risarcimento. Lo studio commerciale, soccombente, ha chiamato in suo soccorso l’istituto assicurativo con cui era stata sottoscritta una polizza e da lì è nato il vero caso.


La pronuncia resa dalla Suprema Corte si è orientata nel senso di riconoscere la piena validità della clausola claims made, la cui inefficacia o nullità viene invocata a turno da assicurati ed assicuratori secondo convenienza per evitare di incorrere nelle relative disponibilità. L’assicuratore la include nel contratto nella consapevolezza che il fattore di rischio cui assoggetta la propria responsabilità rispetto all’assicurato aumenta esponenzialmente, per contro l’assicuratore esige che l’assicurato non tenga dolosamente comportamenti contrari a correttezza e buona fede, nel dichiarare se è a conoscenza di eventi dai quali potrebbe scaturire una responsabilità sua e per traslazione, dell’assicuratore. Quindi da un lato l’assicuratore non si può sottrarre ad una responsabilità (e ad un rischio) che accetta di correre consapevolmente, dall’altro la formulazione della clausola lo tiene indenne da eventuali circostanze note all’assicurato ma taciute al momento della stipulazione della polizza, e qui entra in discorso il questionario per-assuntivo, di cui vi abbiamo parlato l’ultima volta.


Nonostante la sentenza di cui sopra sembrava aver messo in chiaro la natura della clausola claims made, più di recente si è reso necessario un ennesimo intervento della Corte di Cassazione, sempre sul punto della ipotizzata vessatorietà della clausola claims made.


La sentenza in questione è la numero 9140/2016, oggetto poi di un’attenta lettura da parte del Consiglio Nazionali Ingegneri il quale, per il tramite del suo centro studi, ha diramato la circolare 766 del luglio scorso, riassumendo gli aspetti essenziali della pronuncia giurisprudenziale: le clausole claims mde, continuano ad essere perfettamente lecite, indiscutibilmente nella loro formulazione pura, per le altre si aprono limitatissimi spazi per la trattativa, ma solo per mettere giustamente alla gogna chi ne faccia un uso distorto in danno agli assicurati.


Questo dimostra come l’orientamento giurisprudenziale sia ormai consolidato.


In relazione alle ipotesi patologiche invece, la stessa Cassazione invita tutti i Consigli Nazionali dei vari ordini ad assistere i propri iscritti nella scelta della miglior polizza, così da evitare che i professionisti possano ritrovarsi con polizze professionali di bassa caratura.

Sul punto, a conclusione dell’articolo, ci preme ricordare che i nostri prodotti assicurativi sono emessi dai più importanti istituti presenti sul mercato, una garanzia di solidità ed affidabilità che vogliamo offrire a chiunque voglia dedicarsi alla propria professione in tutta tranquillità, a tutti quei professionisti che vogliano impegnarsi nell lavoro con la consapevolezza di avere le spalle coperte sempre, e non solo il giorno in cui si paga il premio!


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