Nei giorni scorsi abbiamo affrontato il tema delle truffe assicurative che nemmeno in estate sembra trovare pace ed anzi approfittando del grande flusso di spostamenti sembra che fiorisca più vigoroso che mai, vogliamo tornare oggi alle assicurazioni professionali, che oltre ad essere il nostro pane presentano per molti versi profili più semplici anche ad una prima e più semplicistica analisi, sfuggendo spesso alle dinamiche della truffa e dell’abuso.


In particolare vogliamo riprendere un discorso di taglio tecnico inaugurato diverse settimane fa e mai concluso: il questionario pre-assuntivo.


Il questionario pre-assuntivo è un documento che viene sottoscritto prima che avvenga la stipula della polizza professionale, con esso vengono raccolte le informazioni necessarie all’istituto assicurativo per calcolare quanto è rischioso assicurare un professionista. Per molti è una mera formalità, per i più coscienziosi è invece uno strumento esplorativo molto importante perché di fronte al professionista che ha ricevuto, in tempi più o meno recenti, una mole considerevole di richieste di risarcimento, l’assicuratore avrà il legittimo sospetto che forse offrirgli copertura rappresenti un rischio troppo grande da correre, sempreché l’aspirante assicurato non sia disposto a pagare un premio astronomico.


Il professionista avrà tutto l’interesse allora a fornire informazioni non false ma -per così dire- pilotate. Si ricordi però che un atteggiamento simile rappresenta in realtà la condotta più nociva possibile dal momento che si muove in direzione contraria rispetto al contegno che l’ordinamento giuridico si aspetta dai soggetti contraenti (a prescindere dallo schema formale in discorso). E’ infatti riconosciuto come distillato della costituzione un dovere di buona fede e correttezza durante tutta la vicenda contrattuale e il questionario pre-assuntivo si colloca nella fase delle trattative, pur essendo standardizzata si tratta di una vera e propria negoziazione. E se il professionista è reticente rispetto ad elementi rilevanti che avrebbero determinato l’assicuratore a non contrarre, allora l’ordinamento sanziona questa scelta contraria a correttezza e buona fede con l’inefficacia del contratto, negando quindi la copertura della polizza. In aggiunta a ciò si consideri anche un’eventuale richiesta di risarcimento del danno che l’assicuratore potrà indirizzare al professionista.


A ricordare portata ed effetto delle disposizioni civilistiche sono spesso le stesse condizioni generali di contratto, informando il paciscente che dichiarazioni inesatte o omissioni possono invalidare parzialmente o totalmente il diritto ad essere indennizzati. Si valuta diversamente la condotta del professionista che contribuisce ad una inesatta ricostruzione del suo profilo di rischio, a seconda che abbia agito con dolo o colpa grave, in questi casi infatti il contratto assicurativo non copre e il professionista non è coperto.

Per le reticenze fornite senza dolo o colpa grave invece, l’assicuratore ha 3 mesi di tempo per recedere dal contratto; nel caso si verificasse un sinistro nel frattempo, l’indennizzo è ridotto in misura proporzionale alla differenza tra il premio fissato e il premio che sarebbe stato fissato se le informazioni fornite fossero state corrette.


Quanto detto finora lascia emergere con grande chiarezza che il questionario pre-assuntivo rappresenta un passaggio fondamentale per la corretta configurazione dell’attestato di rischio del professionista, per la definizione del profilo cioè, al quale associare una data polizza professionale, compatibile con le necessità volta volta maturate e capace di dare al tranquillità di cui abbiamo bisogno.


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