Avendo terminato la nostra dissertazione sugli strumenti di lettura delle polizze professionali, avremmo voluto riprendere un discorso iniziato nei primissimi articoli pubblicati in questa sezione del sito, quello della litigiosità e in specie della cd ‘lite temeraria’, per fortuna o per sfortuna, secondo il punto di vista, oggi c’è una notizia ancor più importante da affrontare, e cioè la prossima approvazione di un disegno di legge che introdurrà importanti novità nel settore delle assicurazioni in ambito medico sanitario.

In tempi relativamente recenti è stato infatti approvato alla Camera dei Deputati il disegno di legge Gelli, dal nome del suo firmatario, come di consueto, come vuole la procedura delle navette, il testo si trova ora al vaglio della 12ª commissione Igiene e Sanità del Senato, dove si auspica che venga approvato senza modifiche così da diventare immediatamente legge senza innescare un processo di continui rinvii come troppo spesso, sfortunatamente, accade.
Come è facile desumere dal titolo del progetto “Sulla responsabilità in ambito medico e sanitario e su altre disposizioni concernenti la sicurezza delle cure e il risarcimento dei danni da parte delle strutture sanitarie pubbliche” questo si interessa di quegli episodi -ormai troppo frequenti avuto riguardo dello stato di avanzamento della tecnologia medica- dove il danno patito dal paziente è connesso a due fenomeni distinti ma spesso strettamente correlati.
1-La medicina difensiva, cioè le mal-practices adottare dai sanitari dove la tutela di sé e della struttura prevale sulla salute del paziente
2-La mole del contenzioso medico legale.
Questi due volti della pratica medica contemporanea hanno il solo effetto di distrarre volumi molto consistenti di risorse che dovrebbero essere destinate alla sanità, e più in particolare -in una visione forse utopica ed ingenua- alla cura dei pazienti.

La struttura.
Il ddl è ad oggi strutturato in modo da poter individuare due nuclei.
Il primo vuole irrobustire il comparto di norme introdotte nel nostro ordinamento per garantire la sicurezza delle cure, che diviene così una naturale implicazione del diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione, tale obiettivo è da perseguirsi non tanto con un rinnovato appello ad una coscienziosa pratica della medicina, quanto più con l’introduzione di un sistema di prevenzione dei rischi (Risk Management System) che faccia affidamento su risorse tecnologiche, strutturali ma soprattutto organizzative. Un presidio sanitario ben organizzato sfrutta al meglio le proprie risorse e ne ricava i migliori risultati.
Il secondo introduce importanti novità in materia di sanzioni comminate in ipotesi di accertati illeciti di natura penale: si vuole infatti introdurre un articolo 590-ter per ‘responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario’; viene poi tenuta distinta la responsabilità della struttura da quella dell’esercente la professione sanitaria (ospedali e medici per capirsi)
La portata delle conseguenze di questo nuovo progetto sono significative specie per il settore delle assicurazioni poiché viene introdotto un obbligo di stipulare una polizza assicurativa sia per il singolo professionista, sia che operi in regime di dipendenza sia di autonomia intramuraria, e per le strutture ospedaliere stesse. Peraltro resiste da parte dell’assicuratore la facoltà e non l’obbligo di contrarre per cui una pratica virtuosa della professione medica diviene prioritario anche per scongiurare il rischio di rimanere sprovvisti di copertura assicurativa.

Ovviamente trattandosi di un ddl di grande importanza quella attuata sarà paragonabile ad rivoluzione copernicana su piccola scala, motivo per cui avremo cura di offrire approfondimenti dedicati ad ogni settore di intervento. Restate con noi, con l’informazione di RCPolizza.it per essere sempre aggiornati sul mondo delle assicurazioni professionali.


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