Quando si parla di responsabilità civile? Quando un professionista è considerato responsabile, in senso tecnico, per l’attività svolta? Un ambito d’indagine molto esteso con confini evanescenti e ipertrofici, un’incertezza che genera sfiducia e rappresenta quindi un deterrente per il corretto svolgimento del lavoro di un architetto. Una polizza professionale non può essere considerata ingenuamente una panacea universalis, ma è uno strumento di tutela al quale non ha senso rinunciare.
Non soltanto di errori nella progettazione si parla quando si affronta il tema della responsabilità civile dell’architetto, non solo di problematiche relative alla costruzione, pensiamo ad un documento cartaceo risultante da un complicato carteggio con un ente pubblico che scivola sotto uno scaffale per essere ritrovato quando ormai è troppo tardi, o ad una scadenza importante che è stata dimenticata, un ritardo nell’eseguire un pagamento. Tutti errori banali in un certo senso, ma che fanno il paio con la natura umana di chi al di fuori dello studio o anche entro i suoi stessi confini, ha molte altre cose cui pensare.


Cosa ne deriva? La perdita del cliente innanzitutto, e come biasimare chi affida i propri interessi ad un professionista che si rivela incapace di soddisfare le più blande aspettative?!
La perdita della parcella, ovviamente, e anche qui c’è poco da discutere perché se il lavoro non è portato a compimento, il compenso -quantomeno nella sua interezza- non potrà essere richiesto, nella migliore delle ipotesi potrà essere richiesto il pagamento delle spese sostenute in vece del cliente. E ultima ma non certo per importanza la responsabilità patrimoniale. O piuttosto le responsabilità.
Già perché i clienti di oggi non solo sono più esigenti, ma dimostrano una propensione marginale alla litigiosità più elevata rispetto al passato, per cui di fronte alla più trascurabile inezia come al più irreparabile cataclisma, il cliente afferrerà il telefono non tanto per chiedere spiegazioni all’architetto quanto per rivolgersi ad un altro professionista: l’avvocato.
Senza contare che l’architetto, al pari di ogni altro prestatore d’opera, risponde per errori ed omissioni a carattere personale, oltre che degli stessi danni che derivino invece da collaboratori o dipendenti, ed in generale da persone di cui scelga di avvalersi e per i quali è-ex lege- responsabile.


Le conseguenze producono effetti che ricadono in tre ambiti distinti coprendo lo spettro nella sua interezza: ambito disciplinare, ambito civile, ambito penale.
Rispetto alla terza fattispecie non c’è polizza professionale che tenga poiché le sanzioni di massimo grado vengono comminate nelle ipotesi più gravi; per quanto riguarda invece l’ambito disciplinare, questo rappresenta una specificazione del comparto civile. Su quest’ultimo piano si rileva che il l’architetto assume un’obbligazione di mezzi e non di risultati per cui -in parole povere- si impegna a fare bene il suo lavoro senza dover garantire la buona riuscita dell’attività svolta, fermo restando però l’obbligo di diligenza che se violato può dare titolo per il risarcimento del danno. Possiamo dire quindi che se anche l’architetto non deve garantire l’esito positivo della prestazione, nell’esecuzione della stessa dovrà mettere tutto sé stesso.
Certo è che tra norme modulatrici della responsabilità, nel senso di attenuarla o amplificarla, è difficile comprendere anche la portata del rischio. Il codice civile, pur tentando di soddisfare il bisogno di chiarezza, non fornisce indicazioni univoche: l’articolo 2236 stabilisce infatti che se la prestazione implica soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili allora il prestatore risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave, quindi se l’impegno necessario è superiore alla ‘media’ allora la responsabilità è attenuta.
Ma come stabilire il livello di impegno richiesto al prestatore e la media di riferimento? Tutto presuppone che si confrontino grandezze misurabili che in realtà misurabili non sono.
Il committente che accetta i rischi connessi all’esecuzione dell’opera rinuncia quindi a rivalersi nei confronti del professionista al di fuori delle ipotesi ora considerate. Il fatto è che il committente non può riconoscere con lucidità e tende ad accendere il contenzioso spesso animati da spirito di rivalsa e niente più.
Per far fronte al rischio di essere accusati, a torto o a ragione, di aver cagionato un danno al committente, nell’opinione del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, un’assicurazione professionale per architetti rappresenta uno strumento straordinario per la gestione di questo tipo di rischi, dirottando sulla compagnia assicurativa l’eventuale depauperamento economico.
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