Nei più recenti articoli abbiamo avuto premura di elencare i principali istituti e la terminologia di più diffuso impiego nella strutturazione delle polizze professionali, certi che contribuendo a rendere più facilmente accessibile il linguaggio di settore, ogni professionista abbia modo di verificare come un’assicurazione professionale sia il miglior investimento che possa essere fatto per tutelare sé stessi, la propria professione e il proprio patrimonio.

L’ultimo argomento affrontato riguarda la cd Deeming clause, una clausola per effetto della quale un evento che si sia verificato fuori del periodo di efficacia della polizza possa comunque essere coperto dall’assicurazione a seguito di una sorta di autodenuncia preventiva che ha l’effetto di fissare l’evento entro un dato lasso di tempo.
Abbiamo anche già tratto una prima importantissima considerazione e cioè l’evidente convenienza di questa clausola al momento in cui il professionista ‘migra’ da una polizza all’altra senza così perdere la solidità delle sue difese, in ipotesi -ovviamente- di una soluzione di continuità tra la polizza di provenienza e quella di arrivo.
La Deeming clause diventa una sorta di connessione tra le due compagnie assicurative, così che nessun evento anche solo potenzialmente suscettibile di denuncia di un sinistro, resta escluso: una volta fatta la denuncia, ogni richiesta di risarcimento ad esso connesso resta legata alla polizza sulla quale è stata fatta la denuncia a prescindere da che sia poi stata sottoscritta un’assicurazione professionale con altra e diversa compagnia.
Lo stesso meccanismo tuttavia si attiva anche rimanendo assicurati con la stessa compagnia quando però la polizza non preveda il tacito rinnovo, per cui il professionista sarà considerato un assicurato ex novo e dovrà rendere dichiarazioni in merito alla conoscenza -o meno- di simili eventi. Le polizze sono infatti considerate autonome l’una verso l’altra.
A tutti gli effetti, in assenza di tacito rinnovo, si tratta di una nuova polizza.
Rileva qui un’ulteriore circostanza legata alla retroattività della polizza: la misura contrattualmente prevista non si adegua, nel senso che una polizza professionale che prevede un periodo di retroattività di 10 coprirebbe oggi fino al 2006, se rinnovata nel 2017 senza tacito rinnovo, non coprirà fino al 2006 ma solo fino al 2007 poiché l’apertura del periodo di efficacia si trasla.


Con questo approfondimento chiudiamo un percorso nel quale ci siamo ripromessi di offrirvi gli strumenti per individuare in piena autonomia gli elementi strutturali che possano soddisfare le specifiche esigenze di ogni professionista, sia esso medico, ingegnere, architetto o avvocato. Confidiamo che nella nostra vetrina troverete il prodotto ideale e vi invitiamo a contattarci per toccare con mano la convenienza della nostra offerta commerciale; tutelare il vostro futuro non è mai stato così semplice, le polizze professionali di RCPolizza.it sono lo strumento migliore per investire sul proprio futuro, tutto a portata di click!


Ti è piaciuto l'articolo? Condividilo ai tuoi amici e colleghi