Il welfare aziendale, come da circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 28/E/2016 cap.2, consiste nell’insieme di “prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

Il legislatore ha voluto incentivare l’erogazione da parte delle imprese ai propri dipendenti di beni e servizi esenti da imposizione o contribuzione, per garantire un maggior benessere generale ed evitando costi eccessivi per lo stato.

Molte aziende hanno iniziato a offrire queste soluzioni per migliorare la soddisfazione dei dipendenti, aumentare la produttività e ridurre il tasso di turnover. Benessere e produttività sono le due parole chiave che caratterizzano le soluzioni di welfare aziendale volte a rafforzare il clima in azienda e aumentare le performance.

Il costo del lavoro dipendente in Italia è iper tassato. Il welfare aziendale è un investimento vantaggioso per le aziende. In questo caso le spese sostenute possono essere portate in detrazione. 

L’articolo 51 comma 1 del TUIR, DPR nr. 917/1986 stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, costituito da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali. Il comma 2 elenca i beni o servizi che invece non concorrono a formare reddito, tra i quali i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi fine assistenziale, in seguito a contratto, accordo o regolamento aziendale, nel limite di € 3.615,20/ anno per ogni dipendente.

Per il datore di lavoro, l’importo dei contributi versati alla forma di assistenza sanitaria integrativa costituisce costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d’impresa calcolato ai fini IRES.

Gli ultimi interventi legislativi regolano la tassazione agevolata dei premi di produttività e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa, soggetti, entro certi limiti di importo, alla sola tassazione sostitutiva irpef del 10% e incrementando le agevolazioni fiscali per le aziende che offrono ai propri dipendenti benefit flessibili ovvero determinate tipologie di beni e servizi rientranti nel welfare aziendale.

Sono soggetti a regime fiscale agevolato, ossia alla sola tassazione del 10%, se:

- Corrisposti in recepimento di contratti collettivi;
- La produzione è accertata in base a parametri oggettivi e misurabili;
- Il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente non supera gli 8.000 euro;
- L’importo massimo soggetto all’agevolazione fiscale (ossia alla sola imposta del 10%) è 3.000 euro al netto dei contributi previdenziali anche se erogato non in denaro oppure da 2.500 a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i propri dipendenti nell’organizzazione del lavoro.

I dipendenti e i collaboratori che vantaggi hanno?

In base all’articolo 31 del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi) non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF i contributi versati dal datore di lavoro volontariamente o in sostituzione dei premi di produttività, alla generalità dei dipendenti o di categorie di essi e per scelta degli stessi, in conformità a disposizioni di contratti collettivi anche territoriali o aziendali, in destinazioni quali, ad esempio:

- Previdenza complementare anche se in eccedenza ai rispettivi limiti annui di 164,00 e 3.615,20 euro;
- Azioni societarie anche in eccedenza al limite di 2.065,83 euro;
- Assistenza sociale e sanitaria (come cure odontoiatriche, pediatriche, check-up, medicina preventiva, terapie;
- Forme assicurative (Long Term Care) aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana o il rischio di gravi patologie;
- Beni o servizi riconosciuti al lavoratore per finalità di:
- Educazione o istruzione (libri di testo, centri estivi, corsi professionalizzanti o di orientamento)
- Ricreazione (viaggi ricreativi, palestre, circoli sportivi, musica, teatro, mostre, biblioteche, etc.)
- Assistenza Sociale (badanti, assistenza domiciliare)
- Viaggi con finalità di culto, pellegrinaggi

Per i dipendenti la conversione dei premi di produzione o di parte della retribuzione in benefit, come sussidi sanitari, piani pensionistici o TFR integrativi, consente di non vedere applicata alcuna tassa.

Il welfare aziendale garantisce a dipendenti e collaboratori un piano aziendale di benefit veramente utili per loro e le proprie famiglie. Dipendenti e collaboratori protetti, che vedono i loro diritti fondamentali rispettati e tutelati sono dei lavoratori felici.

Cosa aspetti? Rivolgiti a dei professionisti!

Il vantaggio fiscale aumenta se non si passa direttamente tramite una compagnia assicurativa, ma da una cassa o da una mutua assicuratrice.

Ad esempio in caso di adesione ad una società di mutuo soccorso per l’assistenza sanitaria integrativa, la norma prevede che i contributi siano detraibili fiscalmente nella misura del 19% fino ad un massimo di 1.291,14 e 3.600 euro a dipendente, per l'attivazione di piani welfare aziendali. Non sono previste analoghe forme di deducibilità fiscale in caso di adesione a compagnie di assicurazione.

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