Importanti novità sia per la responsabilità civile verso terzi da opere o beni, che sui danni diretti all’immobile nelle fasi di compimento, installazione, produzione o vendita. Inoltre se hai già una polizza in essere puoi richiederne l'adeguamento in conformità con le nuove specifiche.

In edilizia la polizza decennale postuma è un'assicurazione obbligatoria che il costruttore di un immobile è tenuto a stipulare a beneficio dell'acquirente (o dell'assegnatario dell'immobile) per tutelarlo dai potenziali difetti o vizi di costruzione e nell’eventualità che l’opera arrechi danni a terzi.

Esistono due tipologie di copertura: Indennitaria, che prescinde da una valutazione di responsabilità e Risarcitoria, che si basa sulla responsabilità dell’appaltatore.

La Polizza Decennale Postuma Indennitaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 4 del Decreto Legislativo 122/2005, e deve il suo nome al fatto che copre eventuali difetti o danni di natura costruttiva fino a 10 anni dalla data di ultimazione dell'edificio.

Nella G.U. n. 247 del 21 ottobre u.s. è stato pubblicato l’allegato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante il Regolamento che fissa il contenuto e le caratteristiche della polizza indennitaria decennale e il relativo modello standard, a favore di acquirenti di immobili da costruire, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 122/2005.

Il Regolamento prevede uno schema - tipo suddiviso in due sezioni rispettivamente riferite:

  • alla polizza di assicurazione decennale postuma indennitaria danni diretti all’immobile;
  • alla responsabilità civile verso terzi, che costituiscono il contenuto minimo della polizza, derogabile solo in senso più favorevole al beneficiario, che il costruttore è obbligato a contrarre e rilasciare all’acquirente.

La polizza deve avere efficacia dalla data di ultimazione dei lavori e deve garantire la copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

Il Provvedimento reca, inoltre, una Scheda Tecnica (all. B) riassuntiva delle caratteristiche di polizza e un’attestazione di conformità (all. C) proprio per semplificare le procedure di attivazione della copertura assicurativa.

All'atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell'«Attestazione di Conformità». L'Assicuratore rilascia copia dell'«Attestazione di Conformità» al notaio che ne fa richiesta.

Il decreto entra in vigore il 5 novembre 2022 e si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente a tale data, ferma restando la facoltà per il contraente di richiedere l'adeguamento della polizza assicurativa già stipulata in conformità ai requisiti di cui al presente decreto, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

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