Ultimamente alcuni istituti bancari nazionali hanno compiuto tutti i processi per l’ottenimento dell’ormai famoso “sconto” super bonus 110%.

Si stanno delineando diverse figure importanti nella catena dei processi, tuttavia dal mondo assicurativo non sono arrivati segnali.

Noi di RCPolizza.it stiamo ricevendo delle richieste da parte vostra in merito alle idonee garanzie da fornire alle necessità dei professionisti coinvolti in questi processi. Pensiamo che sia utile per tutti, a partire da questi ultimi, delineare ruoli e responsabilità in modo chiaro. I processi prevedono infatti delle contaminazioni e degli incroci tra i professionisti coinvolti.

GLI ATTORI COINVOLTI

Analizziamo le diverse figure di professionisti e come intervengono nei processi per l’ottenimento del super bonus 110%.

Amministratori di condominio: i professionisti più coinvolti vista l’attività di coordinamento tra tutti i soggetti interessati. Le probabilità di criticità sono alte. Gli amministratori di condominio non hanno nessun onere assicurativo e responsabilità in cui possono imbattersi sono diverse ed hanno un peso notevole. Per prima cosa il termine temporale di fruizione del 110% è perentorio, sarà quindi necessario cantierare tutte le fasi previste per tempo, ad iniziare per esempio dall’assemblea condominiale.

Senza una delibera il cantiere non può aprire. Qui potrebbe sorgere il primo problema, ad esempio, della realizzazione logistica della assemblea, unico organo competente in questo caso. Il divieto di assemblea a mezzo internet è stato sottolineato più volte. La maggioranza per la approvazione/lavori richiesta all’assemblea è un numero di voti che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio.

Un esempio di quanto siano delicate queste fasi: la maggioranza deve approvare la redazione degli API nei singoli appartamenti. Anche l’ipotesi di un’opera che vada oltre i limiti previsti può rivelarsi una criticità che ricade sull’amministratore.

Ulteriore aspetto è la scelta individuale sulla fruizione del bonus 110%. La detrazione in 5 anni, la cessione del credito non possono essere stabilite dal condominio.

Asseveratori: le asseverazioni sull’esistenza dei requisiti energetici sono condizionate da criteri restrittivi. Detti professionisti corrispondono alle categorie indicate, ma non sono abilitati alla progettazione di edifici/impianti ed inoltre devono essere iscritti in specifici elenchi.

I documenti prodotti permettono di effettuare la detrazione del 110% sia per le agevolazioni, gli sconti in fattura che per cedere il credito. Il termine per la presentazione delle asseverazioni è di 90 giorni dalla fine lavori all’ENEA.

Condomino: il proprietario di un appartamento sceglie di cambiare tutti gli infissi della sua abitazione. In casi come questo deve essere assolutamente sicuro che il condominio abbia deliberato i lavori del super bonus 110% facendo realizzare un’opera come il cappotto termico dello stabilevisto cheper fruire individualmente del bonus ci deve essere un’opera trainante.

Certificatori energetici: al superbonus si accede solo con l’Attestato Prestazione Energetica (APE). Un documento che deve essere presentato prima e dopo i lavori da effettuare. Questa certificazione può essere rilasciata esclusivamente da un professionista tramite dichiarazione asseverata.

Architetti, Geometri, Ingegneri e Periti che abbiano seguito una formazione abilitante, possono svolgere questi incarichi di progettazione.

Fiscalisti: i soggetti che fruiscono delle agevolazioni possono esercitare l’utilizzo diretto della agevolazione, scegliere per lo sconto in fattura oppure trasformare l’importo in credito di imposta e da qui decidere una cessione a terzi, banche comprese.

Si rende quindi necessario il visto di conformità, che certifichi la sussistenza dei presupposti operativi. Il visto viene rilasciato dalle seguenti figure: ragionieri, commercialisti, periti commerciali iscritti all’albo professionale, con autorizzazioni e copertura assicurativa.

Le disposizioni per l’apposizione del visto non prevedono nessuna modifica in termini di massimali o nuove disposizioni che ne modificano le operatività. Il professionista “fiscale” non ha alcuna necessità di integrazioni se già in possesso della copertura a differenza dei professionisti tecnici. Non si può parlare di asseverazione se ci si riferisce ai fiscalisti, il termine può essere correttamente usato solo dai tecnici.

Imprese di costruzione: Il bonus 110% è nato dalla oggettiva necessità di rimettere in moto una filiera, quella legata all’edilizia. I professionisti elencati finora potranno essere coinvolti nelle attività portate avanti dalle imprese di costruzione. Ènecessario che la scelta ricada su società con affidabilità finanziaria e coperture assicurative solide.

I problemi in cui si incappa potrebbero essere svariati come le crisi economiche che determinano interruzione dei lavori oppure i danni arrecati a terzi durante lo svolgimento dei lavori.

Un altro aspetto non meno importante nella scelta della azienda a cui affidare l’incarico è che la stessa sia in grado di dimostrare l’assoluta sicurezza sul luogo ove si effettuano i lavori. Un problema annoso che si è accentuato nel 2019 con diversi incidenti sul lavoro. In diversi casi le aziende non avevano coperture assicurative adeguate o avevano polizze con massimali minimi ed esauriti rapidamente.

QUALI RAMI ASSICURATIVI POSSONO ESSERE COINVOLTI?

Sono diversi i rami assicurativi che potranno essere coinvolti nell’operazione 110%. La nostra categoria, gli assicuratori, gioca senza dubbio un ruolo importante. La domanda è se riusciremo a valorizzare questa iniziativa in termini di proposizione assicurativa e di consulenze.

Per le aziende delle aziende del settore edile

Polizza RCT/RCO

Per iniziare, in caso l’azienda non ne fosse già provvista, per poter partecipare alle gare per lavori straordinari per i condomini è indispensabile avere questa forma di copertura.

Pur non essendoci un obbligo di legge in via generica di stipulare una polizza di responsabilità civile terzi, tale copertura si rende obbligatoria in caso di lavori appaltati da una pubblica amministrazione.

In caso di gara per i lavori straordinari all’interno di un condominio, l’amministratore ha il dovere di richiedere la copertura RCT dell’impresa affidataria, altrimenti resterebbe responsabile in solido con l’impresa in caso di problemi.

Polizza CAR e Postuma decennale

Il Testo Unico per la sicurezza e la Legge 210 rende obbligatoria la garanzia postuma decennale ai clienti per i lavori eseguiti, questa copertura viene generalmente rilasciata dalle imprese di assicurazione ad i clienti che hanno preventivamente stipulato la polizza CAR a copertura del cantiere interessato

Polizze cauzione

In caso di cessione del credito ad altre aziende e anche per la garanzia di svolgere i lavori a regola d’arte le imprese edili potrebbero essere chiamate a vario titolo al rilascio di garanzie fidejussorie (cauzioni) tra privati, che non sempre sono facilmente reperibili nel mercato assicurativo tradizionale.

Cessione del credito

Non tutte le imprese di costruzione hanno disponibilità di crediti fiscali abbastanza grandi da poter acquisire lavori di importi rilevanti o in grande quantità. Molte imprese di assicurazione si sono rese disponibili ad acquistare il credito di imposta, trattenendo piccole percentuali dal 110 elargito dallo stato.

Per una consulenza gratuita su queste coperture è possibile inviare una richiesta di informazioni su:

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Per i professionisti: Ingegneri, Architetti e Geometri:

POLIZZA ASSICURATIVA PER ATTIVITÀ DI ASSEVERAZIONI EX ART. 119 N. 14 DEL D.L. 34/2020, LEGGE DI BILANCIO 2022 e DL n. 13 del 25 febbraio 2022

Con il Decreto Legge n. 34 del 2020 il Governo ha dato il via libera definitivo alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Per godere di tale riduzione fiscale, questi lavori devono essere certificati da un "tecnico qualificato" che abbia una Polizza PI con un limite massimo adeguato alla propria attività o numero di certificazioni.

L’ultimo decreto legge, n. 13 del 25 febbraio 2022 ha introdotto importanti modifiche per i professionisti e per le compagnie assicurative, che dettagliamo nel dettaglio di seguito.

Al comma 14 dell’articolo 119 (del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) vengono sostituite le parole “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro” con: “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

In sostanza non compare più l’indicazione sull’importo minimo di 500.000 euro e il requisito dell’adeguatezza rispetto al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate.

Ciò significa che l’assicurazione dei tecnici dovrà essere commisurata all’importo dei lavori e il tecnico è obbligato a stipulare specifica polizza professionale per ogni intervento agevolabile e che richiede asseverazione.

Tutti i professionisti di cui sopra, come previsto per legge(a decorrere dal 15/08/2013 (comma 3 dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012 e successivi decreti attuativi), hanno già o dovrebbero avere adeguata polizza a copertura della R.C. Professionale, che in molti casi copre anche la parte relativa alla certificazione energetica. Molte Compagnie, dopo l’entrata in vigore del c.d. Decreto Rilancio, danno la possibilità di emettere appendici integrative del massimale della polizza professionale o di eliminazione di eventuali sottolimiti riguardanti la certificazione energetica.

Essendo però la copertura assicurativa del professionista vincolante al fine del rilascio del contributo ci sentiamo di sconsigliare vivamente di utilizzare le appendici sulle polizze professionali, ma piuttosto di stipulare una più idonea e sicura polizza stand alone, che ha realmente un massimale dedicato solo alle asseverazioni.

Il professionista avrà così la possibilità di dichiarare, come previsto, la copertura relativa alle proprie asseverazioni sul sito di enea senza aver timore di dover dare dichiarazioni inesatte.

Ecco il link di ENEA dove rendere la propria dichiarazione di avere un massimale di polizza dedicato alla singola asseverazione o che ha una capienza adeguata al numero di asseverazioni:

https://detrazionifiscali.enea.it/

Ci sono inoltre diverse motivazioni legate a vari dettagli tecnici della copertura assicurativa della polizza professionale, che rendono la scelta di una polizza stand alone sicuramente preferibile:

  • Le polizze professionali possono attivare la garanzia postuma solo in caso di cessazione dell’attività. Per cui se nell’appendice non viene precisato si ha una copertura che scade allo scadere della polizza
  • Ne consegue che per mantenere la copertura il professionista dovrebbe ricordarsi di rinnovare puntualmente la polizza per i restanti 9 anni, restando anche vincolato in qualche modo con la Compagnia con la quale ha la polizza professionale.
  • Un eventuale sinistro su una asseverazione andrebbe a compromettere la sua situazione assicurativa, con il rischio di dover pagare premi esorbitanti al rinnovo, ammesso che la Compagnia accetti il rinnovo (in caso di assenza di tacito rinnovo o continous cover)


N.B. Tutte le polizze sono emesse a discrezione della compagnia previa visione della documentazione assuntiva.

Last but non list quando scade la possibilità di usufruire dei bonus?

Grazie al Bonus al 110% le persone fisiche potranno riqualificare i loro immobili fino al 31 dicembre 2022, ma solo a patto che al 30 giugno 2022 abbiano già svolto lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Nessun limite ISEE per l’accesso al beneficio (come invece si paventava nelle prime bozze della legge).

condomìni (per interventi sulle parti comuni), le persone fisiche (per interventi su massimo 2 unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio), le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, potranno usufruire del bonus fino al 2025 con aliquote a scalare secondo il seguente calendario: nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, al 70% per le spese del 2024 e al 65% per le spese del 2025.

Gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti e dalle cooperative a proprietà indivisa potranno utilizzare il bonus al 110% fino al 31 dicembre 2023, ricorrendo la condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Medesime scadenze valgono per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno degli stessi edifici (case popolari).

Per gli interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus spetterà nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2025.


Preventivo polizza asseverazione >


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