Non capita raramente che piccoli imprenditori, professionisti e privati contraggano un debito maggiore rispetto al proprio reddito disponibile. In casi come questo che, va ricordato, sono in forte crescita sia in Italia che nel resto di Europa, si parla di sovraindebitamento.


Sovraindebitamento

La definizione più classica del sovraindebitamento è la seguente: “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.

Il sovraindebitamento è, appunto, una situazione in cui il debito contratto da un soggetto è maggiore del reddito disponibile, con l’aggravante di una sopravvenuta impossibilità ad adempiervi. Questo può verificarsi per motivi di vario tipo, come una malattia prolungata o la riduzione dello stipendio.


Composizione della crisi da sovraindebitamento

La composizione della crisi da sovraindebitamento è una procedura alla quale possono accedere i soggetti che non riescono con il proprio patrimonio a far fronte al pagamento dei troppi debiti contratti.  Il debitore può ricorrere a questa procedura per cercare di risolvere la situazione debitoria. Come? Rivolgendosi ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento oppure facendo domanda al Tribunale competente in materia.


Organismo di composizione della crisi: a cosa servono e quando

L’istituzione dell’Organismo di composizione della crisi (spesso abbreviato con OCC) da sovraindebitamento è stato previsto dal D.M. 24 settebre 2014 n. 202, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2015. Il 5 luglio 2015 il Ministero della Giustizia ha reso noto l’iter da seguire per iscriversi ad un apposito registro, ed essere così inseriti nell’elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento Ministero della Giustizia.

Tali organismi possono essere costituiti da parte di enti pubblici come i Comuni, le Provincie, le Città metropolitane, Regioni, e le università pubbliche. Possono anche essere istituiti presso le camere di commercio, il segretariato sociale, gli ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai.

Ma quali funzioni svolgono questi organismi? Innanzi tutto assistono il debitore durante l’elaborazione del piano di ristrutturazione o della formulazione della proposta di accordo con i creditori. Si occupano i verificare i dati dell’accordo e della documentazione e, più, in generale, fanno da tramite tra debitore e creditori.

I soggetti in sovraindebitamento possono rivolgersi ad un Organismo di composizione della crisi per evitare che il debito diventi esecutivo e che si arrivi quindi al pignoramento (immobiliare o presso terzi). Il debitore deve scegliere un OCC tra quelli presenti nell’elenco ufficiale del Ministero della Giustizia.

 

Quali sono i soggetti interessati?

I soggetti che possono accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sono i debitori a cui non si applica la legge fallimentare:

  • consumatori, se estranei all’attività imprenditoriale o professionale
  • Imprenditori commerciali sotto soglia o che hanno cessato l’attività da più di un anno
  • Enti privati non commercali
  • Imprenditori agricoli
  • Startup innovative

 

Una polizza a tutela degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

La copertura di RC professionale per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento è obbligatoria per l’iscrizione al Registro e per eventuali conseguenze patrimoniali. Infatti, se si considera che le responsabilità dell’OCC sono molto onerose, si può comprendere perché occorre stipulare una polizza RC Professionale Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Tale polizza è stata creata per soddisfare gli obblighi imposti dalla normativa vigente e copre possibili danni commessi durante lo svolgimento delle normali attività. Qui trovate maggiori informazioni sulle assicurazioni per la responsabilità civile degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

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