Assicurazione Professionale responsabilità del professionista?
Libro quinto - Titolo III - Capo II
Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l`esercizio delle quali e` necessaria l`iscrizione in appositi albi o elenchi.
L`accertamento dei requisiti per l`iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell`iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all`esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 2230 Prestazione d`opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale e` regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 Mancanza d`iscrizione
Quando l`esercizio di un`attivita` professionale e` condizionata all`iscrizione in albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non e` iscritto non gli da` azione per il pagamento della retribuzione.
La concellazione dall`albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d`opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all`utilita` del lavoro compiuto.
Art. 2232 Esecuzione dell`opera
Il prestatore d`opera deve eseguire personalmente l`incarico assunto. Puo` tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilita`, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri e` consentita dal contratto o dagli usi e non e` incompatibile con l`oggetto della prestazione.
Art. 2233 Compenso
Il compenso, se non e` convenuto dalle parti e non puo` essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice, sentito il parere dell`associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all`importanza dell`opera e al decoro della professione.
Sono nulli se non redatti informa scritta i patti conclusi dagli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
Art. 2234 Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell`opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235 Divieto di ritenzione
Il prestatore d`opera non puo` ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Art. 2236 Responsabilita` del prestatore d`opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta`, il prestatore d`opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Art. 2237 Recesso
Il cliente puo` recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d`opera le spese sostenute e pagando il compenso per l`opera svolta.
Il prestatore d`opera puo` recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l`opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d`opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Art. 2238 Rinvio
Se l`esercizio della professione costituisce elemento di un`attivita` organizzata in forma d`impresa, si applicano anche le disposizioni del Titolo II .
In ogni caso, se l`esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II.