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RC Professionale Farmacologo

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Polizza Farmacologo: chi assicura?

La polizza di Responsabilità Civile (RC) assicura l'attività del medico libero professionista per i danni causati a terzi durante l'esercizio dell'attività dichiarata. Considerata la complessità e la pluralità degli incarichi svolti, è possibile includere garanzie aggiuntive per la tutela delle attività svolte simultaneamente come dipendente di strutture sanitarie. Per semplificare, la polizza offre copertura per:
  • attività di libero professionista, anche in extramoenia (garanzia base);
  • eventuale attività di dipendente di una struttura sanitaria pubblica , inclusa l’attività intramoenia, anche allargata (assicurazione di colpa grave - garanzia opzionale);
  • eventuale attività di dipendente di una struttura sanitaria privata (assicurazione di colpa grave - garanzia opzionale).

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La RC Professionale Farmacologo è obbligatoria?

A partire dal 15 agosto 2014, i medici che esercitano la professione in qualità di liberi professonisti hanno l'obbligo di sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile professionale, come stabilito dall'art. 5 del D.P.R. 137/2012, datato 7 agosto 2012. Secondo il comma 1 del medesimo articolo, infatti, il professionista è tenuto ad informare il cliente dei dettagli della polizza e del relativo massimale, nonché di ogni successiva variazione. L'obbligo è stato successivamente confermato dall'art. 10, comma 2 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco.

I dipendenti di strutture sanitarie o sociosanitarie, sia pubbliche che private, devono invece munirsi di una polizza RC per la colpa grave, come indicato nell'art. 10, comma 3 della Legge 24/2017. Questa garantisce la tutela necessaria nel caso in cui l'ospedale o l'ente pubblico avanzino richieste di risarcimento per l'attività professionale svolta.

Cosa copre la RC Professionale Farmacologo?

La polizza è di tipo "All Risks", pertanto copre tutte le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato, purchè non escluse esplicitamente nel testo di polizza. A titolo esemplificativo, di seguito sono elencati alcune delle garanzie generalmente coperte da un'assicurazione per medici:
  • danni involontari ai pazienti, dovuti a:
    - negligenza, imprudenza o imperizia nell’esercizio dell'attività professionale;
    - strumenti e/o attrezzature rese disponibili nel campo specifico e attinente alla specializzazione conseguita;
    - fatti dolosi di persone delle quali l’assicurato è tenuto a rispondere;
    - pratiche di telemedicina;
  • interventi di primo soccorso in caso di urgenza per motivi deontologici, indipendentemente dall’attività abituale dell’assicurato;
  • fatti commessi dal medico che sostituisce l’assicurato, se esiste una responsabilità in capo a quest'ultimo;
  • responsabilità civile personale dei singoli professionisti parte di studi associati, associazioni professionali, società;
  • attività intramoenia, anche allargata, e prestazioni in convenzione con il SSN;
  • prestazioni in regime libero-professionale presso strutture sanitarie pubbliche;
  • azioni di rivalsa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.

L'elenco potrebbe non riportare tutte le garanzie previste dalle diverse compagnie, per cui consigliamo di leggere attentamente i dettagli della polizza durante la registrazione del preventivo.

Garanzie per Medico Generico (Medicina di Base)

Nell'Assicurazione Professionale Farmacologo sono incluse le attività di medicina di base (medico generico), svolte generalmente dal medico che non ha conseguito alcuna formazione specifica post-laurea, come ad esempio:
  • sostituzione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;
  • servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica);
  • medico prelevatore presso laboratori privati od associazioni;
  • attività di consulenza presso enti pubblici e privati (es. case di cura private, istituti termali, centri benessere);
  • attività di docente per corsi di primo soccorso e presso istituti di formazione;
  • medico accompagnatore durante vacanze studio di gruppi di studenti;
  • assistenza medica di primo soccorso per eventi sportivi e manifestazioni.

Garanzie per Medico dipendente - RC Colpa Grave Medici

Per le mansioni medico-sanitarie dell'assicurato in qualità di dipendente, consulente o collaboratore di una Struttura Sanitaria pubblica o privata, compresa l’attività di intramoenia, sono solitamente incluse nella copertura:
  • azioni di responsabilità amministrativa in conseguenza di danni erariali (per il dipendente pubblico);
  • azioni di rivalsa della struttura sanitaria privata (per il dipendente privato);
  • azioni di surrogazione dell’impresa di assicurazioni della struttura sanitaria pubblica o privata (per il dipendente pubblico e/o privato).

Garanzie opzionali

La polizza professionale può incudere ulteriori garanzie, come:
  • attività di medicina legale o medicina del lavoro;
  • attività di medicina e chirurgia estetica (es. filler, botulino, asportazioni di neoformazioni benigne);
  • attività di direttore sanitario, dirigente di II livello o primario, per le funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all’attività professionale di medico;
  • servizio di emergenza sanitaria (D. Lgs. 229/99 - Ex servizio 118);
  • operatività su più sedi;
  • pregressa attività da dipendente pubblico, privato o specializzando;
  • consenso informato, per insufficienza e/o inidoneità del consenso informato acquisito all’assicurato;
  • perdite patrimoniali per l'attività di libero docente, Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), Consulente Tecnico di Parte (CTP), titolare di cattedra universitaria, autore di testi, saggi, articoli e pubblicazioni in genere;
  • RC conduzione dei locali in cui viene svolta l'attività professionale e RCO per la responsabilità civile verso i dipendenti;
  • spese per il ripristino della reputazione, in seguito a danni all'immagine causati da una richiesta di risarcimento;
  • retroattività illimitata, in estensione a quella decennale ordinaria;
  • postuma (protezione di eredi e tutori), in caso di cessazione definitiva dell'attività esercitata o in caso di decesso dell'assicurato;
  • Deeming clause, per denunciare cautelativamente un evento dannoso che potrebbe generare un sinistro.

Esclusioni: cosa non è coperto dalla polizza?

Solitamente non rientrano in copertura:
  • danni a soggetti non considerati terzi, come il coniuge, il convivente, i genitori, i figli, ecc;
  • azioni dolose dell'assicurato;
  • multe e sanzioni dell’assicurato;
  • circostanze e fatti noti al momento della sottoscrizione del contratto;
  • danni ai dipendenti per discriminazione, molestie, abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;
  • danni a soggetti terzi, inclusi pazienti, a seguito di discriminazione, molestie, abusi o altro tipo di maltrattamento nei loro confronti;
  • danni a cose causati da furto, incendio, allagamento, esplosione o scoppio, per cui è possibile stipulare una Polizza Multirischi Impresa
  • plagio, violazione di diritti d’autore, copyright, licenze, appropriazione indebita o violazione di brevetto o segreto commerciale;
  • danni causati da incidente o attacco cyber, per cui è possibile stipulare una Polizza Cyber Risk. Questa garanzia è fondamentale, considerando che si tratta di dati sensibili importanti, per i quali la disciplina del GDPR è molto severa;
  • infortuni subiti dall’assicurato nello svolgimento delle attività professionali, per cui è possibile stipulare una specifica Polizza Infortuni, con estensione "3 virus" (HIV, Epatite B, e C);
  • tutela legale completa, per cui è possibile stipulare una apposita Polizza Tutela Legale;
  • violazione della normativa sul trattamento dei dati;
  • difetti di fabbricazione di prodotto.

Quanto dura la copertura della Polizza Farmacologo?

La durata della copertura della Polizza Farmacologo è definita da diversi fattori e normative. Secondo l'articolo 5 del Decreto 232/2023, la polizza opera in modalità "claims made": ciò significa che la copertura è valida per le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità del contratto, a condizione che l'errore si sia verificato nello stesso periodo o durante il periodo di retroattività. L'Articolo 11 della Legge 24/2017 stabilisce che la copertura deve includere i 10 anni precedenti alla stipula del contratto, rendendo quindi obbligatoria una retroattività di almeno dieci anni. Se il professionista esercita la professione da meno di 10 anni, il periodo di retroattività può essere ridotto fino alla data di iscrizione all'albo.

Per estendere la copertura alle richieste di risarcimento che potrebbero sorgere dopo la scadenza della polizza, è possibile attivare la "Deeming Clause". Questa clausola permette di coprire gli errori dichiarati spontaneamente dall'assicurato durante il periodo di validità della polizza, anche se la richiesta di risarcimento viene presentata successivamente alla scadenza, senza limiti di tempo.

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, indipendentemente dalla causa, l'Art. 11 della Legge Gelli-Bianco richiede che sia garantita una copertura postuma (ultrattività) per le richieste di risarcimento relative a eventi verificatisi durante la validità della polizza, incluso il periodo di retroattività, che possono essere presentate nei 10 anni successivi. Questa garanzia postuma può essere acquistata come parte dell'ultimo contratto attivo o in un secondo momento, sia dall'assicurato che dai suoi eredi, purché entro un certo limite dalla scadenza dell'ultima annualità della polizza.

In sintesi, la copertura della Polizza Farmacologo è valida per l'intero periodo contrattuale e include un periodo di retroattività decennale obbligatoria, Inoltre, può essere estesa con la Deeming Clause e con la garanzia postuma decennale obbligatoria in caso di cessazione dell'attività.

Massimali delle Assicurazioni per Farmacologo

L'articolo 4 del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232 definisce le disposizioni operative della polizza per gli esercenti le professioni sanitarie e ne stabilisce i requisiti minimi per l'effettiva operatività. Nel dettaglio:

Massimali per Medico libero professionista

Il comma 2, lettere a), b) e c), delinea con precisione i massimali minimi nell'ambito della libera professione:

a) SENZA attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto:

- Massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00;
- Massimale per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

b) CON attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto:

- Massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00;
- Massimale per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

c) Per sinistri riferibili a più richieste di risarcimento riconducibili allo stesso atto, errore od omissione o conseguenti ad una stessa causa:

- Massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui alle lettere a-b, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Massimali per medico dipendente di struttura sanitaria pubblica o privata - Colpa Grave

Il comma 3 fa riferimento all'art. 9, comma 5 e 6 della Legge Gelli-Bianco, secondo cui l'importo della condanna/rivalsa/surrogazione, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione annuale lorda. Per questo motivo, consigliamo:
- Massimale per sinistro non inferiore al triplo della RAL;
- Massimale per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

Durante la richiesta di un preventivo, è necessario indicare un massimale che rispetti i requisiti minimi del decreto sopracitato. Ad esempio, supponiamo il caso di un medico che svolge l'attività professionale in qualità di libero professionista (senza effettuare atti invasivi) e, al contempo, in qualità di dipendente di una struttura sanitaria pubblica (supponiamo una RAL di 100.000€). In questo caso, il massimale potrebbe essere di € 3.000.000 per anno e € 1.000.000 per sinistro, perché:
  • è conforme a quanto indicato nel comma 2 lettera a);
  • non è inferiore a quanto disposto dal comma 3 (€ 900.000 nel nostro esempio).

Per effettuare un confronto delle tariffe su RCPolizza.it è sufficiente inserire il massimale per anno.

Assicurazione Farmacologo Neolaureato (Giovane Medico)

Alcune compagnie assicurative offrono vantaggi esclusivi ai giovani professionisti medici, garantendo sconti speciali nei primi anni dall'iscrizione all'Albo e fino al raggiungimento di una determinata età. Queste iniziative sono pensate appositamente per supportare i medici nelle prime esperienze professionali. Per ottimizzare la tua ricerca, assicurati di fornire tutti i dati corretti durante la richiesta del preventivo: in questo modo potrai ricevere una proposta che considera le agevolazioni previste e ti garantisce la migliore copertura assicurativa, al costo più conveniente.

RC Medici in pensione

Un Farmacologo che ha concluso il suo rapporto di lavoro in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale per pensionamento, può continuare ad esercitare la professione di medico in qualità di libero professionista. Per questo motivo, è tenuto a stipulare una polizza professionale al pari di un qualsiasi altro medico. In situazioni simili, può essere vantaggioso concludere il contratto dell'ultima polizza attivando la garanzia postuma per poi procedere con l'attivazione della nuova polizza.

Polizza Singolo Intervento Chirurgico

Se la tua attività professionale non richiede frequenti atti invasivi o interventi chirurgici, ti consigliamo di considerare una polizza professionale che escluda attività di questo tipo e di valutare separatamente una Polizza Singolo Intervento Chirurgico in caso di necessità, sia per l'attività extramoenia che intramoenia. Questa scelta potrebbe consentirti di ridurre il premio assicurativo della polizza professionale e assicurarti una copertura completa per gli interventi più delicati. Tuttavia, generalmente la polizza non copre le attività ortopediche di qualsiasi tipo, bariatriche e neurochirurgiche, salvo specifico accordo: in tal caso, ti invitiamo a contattarci telefonicamente o tramite chat.

Polizza Infortuni Medici

Data la natura delicata e rischiosa del lavoro svolto dal medico, è consigliabile valutare una polizza infortuni per proteggere il proprio patrimonio in caso di eventi accidentali. La polizza copre lesioni fisiche oggettivamente verificabili che possono causare morte, invalidità permanente o inabilità temporanea. L’assicurazione è valida per gli infortuni subiti durante le attività professionali dichiarate in polizza, inclusi i contagi da HIV, Epatite B e C, nonché per attività di natura non professionale. Per maggiori dettagli, visita la pagina Polizza Infortuni.

Obblighi del professionista

Al momento della sottoscrizione del contratto, è essenziale fornire informazioni precise e veritiere in relazione al rischio assicurato. Durante il periodo di copertura assicurativa, il professionista è tenuto a comunicare prontamente ogni cambiamento che possa influire sull'aumento del rischio assicurato.
In ottemperanza all'art. 5  comma 3 del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232, in caso di sinistro, l'assicurato ha l'obbligo di notificarlo all'assicuratore entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
Inoltre, come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, è compito dell'assicurato informare tempestivamente la compagnia assicurativa riguardo a eventuali altre polizze in corso. L'assicurato è infatti tenuto a segnalare il sinistro a tutti gli assicuratori coinvolti, rispettando i termini specificati nelle rispettive polizze.

Come scegliere la Polizza Professionale Farmacologo

Quando si sceglie una polizza professionale, è fondamentale considerare la complessità delle attività praticate e i molteplici ruoli che un Farmacologo può ricoprire. Innanzitutto, ti consigliamo di compilare accuratamente tutti i dati richiesti durante la fase di profilazione del rischio: questo passo è fondamentale per assicurarti di ottenere una polizza su misura, in grado di rispondere in modo mirato alle sfide della tua professione.
In secondo luogo, è fondamentale esaminare attentamente il set informativo della polizza prescelta. Valuta con attenzione se i rischi coperti corrispondono perfettamente alle tue specifiche esigenze professionali. Nel caso in cui le tue mansioni coinvolgano diverse aree professionali o siano caratterizzate da un'elevata complessità, potrebbe essere opportuno stipulare più di una polizza per garantire una copertura completa e adeguata.
Se hai dubbi o necessiti di un'analisi più approfondita e personalizzata, il nostro team di consulenti è a tua disposizione. RCPolizza.it è al tuo fianco nella scelta della migliore polizza professionale, offrendoti la tranquillità e la sicurezza necessarie per concentrarti serenamente sulla tua attività.

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