La polizza professionale è obbligatoria anche per chi non è iscritto all'albo?
Se svolgi una professione non regolamentata, non sei obbligato a stipulare una polizza di responsabilità civile professionale. L'obbligo di assicurazione per i professionisti è stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, che si applica solo alle professioni regolamentate, cioè quelle che richiedono l'iscrizione a ordini o collegi professionali (art. 1, c. 1).
Tuttavia, anche se non è richiesta dalla normativa, la polizza professionale offre una protezione fondamentale contro i rischi di
richieste di risarcimento che potrebbero derivare dal tuo operato. Errori o omissioni possono sempre capitare e, senza una copertura adeguata, potresti trovarti a dover affrontare
perdite finanziarie significative e
complicazioni legali.
Optare per una polizza di Responsabilità Civile Professionale significa tutelare non solo il tuo patrimonio, ma anche la tua reputazione professionale. In questo modo, puoi lavorare con maggiore tranquillità, sapendo che sei protetto da eventuali imprevisti.
Cosa copre un'assicurazione RC Esperti in haccp certificatori energetici?
La
Polizza RC Esperti in haccp certificatori energetici offre copertura per le somme che l'assicurato potrebbe dover risarcire a terzi a causa di errori o omissioni commessi involontariamente durante l'attività professionale, inclusi casi di
colpa grave.
La protezione è valida per le richieste di risarcimento notificate per la prima volta durante il periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano relative a eventi accaduti durante lo stesso periodo. In presenza di una clausola di
retroattività, la copertura si estende anche agli eventi verificatisi prima della stipula della polizza, fino alla data concordata, che di solito si fa coincidere con l'inizio dell'attività professionale.
Garanzie base
A titolo esemplificativo, nella polizza sono generalmente compresi i danni derivanti da:
- negligenza, imprudenza, imperizia dell'assicurato o dei suoi collaboratori;
- involontaria divulgazione di informazioni riservate su terzi, compresi i clienti;
- violazione di copyright;
- smarrimento o distruzione di documenti;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003);
- diffamazione e danni all'immagine;
- errori in perizie, consulenze o certificazioni svolte dall'assicurato.
Garanzie opzionali
La polizza può offrire opzioni di copertura aggiuntiva con una maggiorazione del premio, come ad esempio:
- spese per il ripristino della reputazione, per riparare il danno all'immagine dell'assicurato derivante da una richiesta di risarcimento;
- responsabilità civile della conduzione dello studio, per danni a terzi, inclusi lesioni personali, morte o danni a proprietà, causati da negligenza nell'uso dei locali utilizzati per l'attività professionale;
- tutela legale in ambito civile, in caso di controversie legali connesse all'attività professionale;
- retroattività (anche illimitata), per estendere la copertura a fatti avvenuti prima dell'attivazione della polizza, a patto che non siano già noti all'assicurato al momento della stipula;
- postuma (protezione di eredi e tutori), per estendere la copertura ai sinistri denunciati dopo la cessazione dell'attività (per qualsiasi causa), purché riferiti a eventi avvenuti durante il periodo di validità della polizza.
Le garanzie offerte possono variare a seconda della compagnia scelta, per questo motivo è importante leggere attentamente il set informativo della polizza. Consigliamo di scegliere le garanzie che meglio si adattano alle proprie esigenze per avere una copertura assicurativa completa e personalizzata.
Esclusioni
La polizza presenta diverse esclusioni, ossia situazioni in cui la copertura non è valida. Tra queste generalmente rientrano:
- attività non dichiarate nel modulo di proposta della polizza;
- circostanze preesistenti e note prima dell'inizio della polizza;
- eventi pregressi accaduti prima della decorrenza della polizza e del periodo di retroattività;
- beni o prodotti venduti, forniti, riparati o assistiti dall'assicurato, per cui è possibile stipulare una Polizza RC Prodotto;
- problemi informatici, perdite dati o incidenti cyber, per cui è possibile stipulare una Polizza Cyber Risk.
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