L'Organismo di Vigilanza è un soggetto indipendente di controllo e verifica, un organo previsto dal Modello organizzativo 231 con funzioni di tutela, monitoraggio e reporting dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo degli enti per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Le responsabilità dell'Odv comprendono:

- il controllo sull'osservanza e l'attuazione del MOG (Modello di organizzazione e controllo)
- la proposta di eventuali adattamenti e aggiornamenti del MOG
- la gestione di processi di formazione e informazione del MOG

L'Organismo ha il compito generale di vigilare sulla responsabilità degli enti verificando costantemente il modello organizzativo in termini di aderenza, rispetto, efficacia ed efficienza: se gli amministratori della società non adottano un modello adeguato e l'Odv non ne rileva il difetto, la sua responsabilità sarà pari a quella dell'ente coinvolto.

Per disciplinare le attività di cui è responsabile, che nella fattispecie superano i poteri di mero controllo, iniziativa e giudizio, e che riconoscono all'organismo anche una responsabilità civile sia verso l'ente, sia verso eventuali terzi danneggiati, l'Organismo di Vigilanza dispone di un proprio Regolamento condiviso con il Consiglio di Amministrazione.

Di particolare importanza, in questo senso, è l'esigenza per ogni componente interna o esterna dell'Odv di tutelarsi dai possibili rischi connessi alla responsabilità civile professionale: per farlo, l'organismo deve dotarsi di un'adeguata copertura assicurativa che risponda di eventuali imprudenze o negligenze nell'adempimento dei suoi incarichi. La polizza ottimale, di conseguenza, sarà quella che prevede sia la copertura in termini di perdite pecuniarie causate a terzi danneggiati, sia l'anticipo dei costi richiesti dalla difesa legale.

A distanza di quasi vent'anni dall'entrata in vigore della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, sebbene nel complesso siano state numerose le imprese italiane che hanno adottato un MOG, sono tuttavia ancora poche quelle che riconoscono nell'Odv un ruolo decisivo nel controllo e nella gestione del proprio rischio aziendale.

L'ADEGUAMENTO ALLA NUOVA RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI

Con la riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157 è stato inserito il nuovo art.25 quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001 che riconduce l'intervento normativo nell'ambito di un'estensione della responsabilità penale a reato di enti, persone giuridiche, società e associazioni.

Nella fattispecie, il nuovo art.25 quinquiesdecies evidenza quali reati tributari sono suscettibili di responsabilità amministrativa e le relative sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Allo stato attuale, i MOG che non hanno ancora accolto la riforma sono a tutti gli effetti non idonei a prevenire i reati in oggetto.

In questo scenario, l'Odv dovrebbe intervenire in maniera preliminare e segnalare l'esigenza di una revisione del modello, adottando, nel frattempo, una serie di misure cautelative temporanee in grado di limitare potenziali rischi.


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