Come detto nei giorni passati, quando il professionista si rende responsabile di un danno cagionato nell’esercizio della propria attività, in base alle vigenti normative, ne risponde personalmente ed illimitatamente.

Dovremo distinguere a questo punto tra il professionista avveduto, il quale sarà coperto da assicurazione professionale, e chi invece, anche contravvenendo a specifici obblighi, operi privo di simile copertura. Nella prima fattispecie è l’assicuratore a rispondere per la parte economica, nel secondo caso è il professionista che si espone col proprio patrimonio personale. E’ facilmente intuibile quale sia la dimensione di rischio per entrambi, ma ponendo che abbiamo aperto queste considerazioni a partire da aspetti tecnico-giuridici inerenti il contratto assicurativo, vorremmo concludere offrendo importanti precisioni in merito, dal momento che gli obblighi posti in capo ai contraenti -assicurato ed assicuratore- sono numerosi, fermo restando che alcuni risultano più importanti di altri.

Il legislatore del 1942 ha codificato infatti alcuni atteggiamenti che tendono ad influire sulla validità del rapporto, comportamenti che non possiamo esimerci dal sottolineare poiché sono capaci di limitare o escludere la copertura della quale il professionista sceglie di avvalersi acquistando una polizza professionale. Il desiderio qui è quello di mettere il professionista in condizione di poter godere della copertura assicurativa in modo pieno, consapevolmente di quelli che sono i limiti inderogabili fissati dal legislatore.

-Articolo 1892 cc: quando il professionista fa dichiarazioni inesatte o tace circostanze che avrebbero indotto l’assicuratore a non contrarre, e lo fa con dolo o colpa grave, il rapporto è colpito ipso iure dalla sanzione dell’annullamento.

-Articolo 1893 cc: pur agendo senza dolo o colpa grave, quando il contraente abbia reso dichiarazioni inesatte o sia stato reticente rispetto a determinate informazioni in suo possesso, il legame contrattuale non viene colpito da nullità ma è riconosciuta all’assicuratore la facoltà di recedere dal contratto unilateralmente; nell’ipotesi che un sinistro si verifichi prima che la dichiarazione venga scoperto essere inesatta o la reticenza portata a conoscenza dell’assicuratore -o comunque prima che quest’ultimo abbia potuto recedere dal contratto- la somma dovuta è ridotta proporzionalmente, avendo considerazione di quelle che sarebbero state le condizioni applicate se le circostanze fossero state note.

-Articolo 1898 cc: qualora però si verifichino eventi capaci di aggravare il rischio oggetto del contratto assicurativo, l’assicurato deve darne tempestiva comunicazione all’assicuratore. Anche in questo caso all’assicuratore è riconosciuta la facoltà di recedere.

Queste tre circostanze non devono indurre il professionista a ritenere che l’assicurazione professionale sia un ‘salvagente bucato’, piuttosto si consideri che le disposizioni ora ricordate ed illustrate essenzialmente fanno eco ai principi generali di lealtà e collaborazione, sanzionando la parte che -pur non in cattiva fede- contribuisca alla ricostruzione della realtà (e quindi del contratto) in modo diverso da come sarebbe avvenuto se il modo di essere di determinate circostanze fosse stato noto ab initio.

Del resto quello di assicurazione, pur con molte particolarità, resta comunque un contratto e quindi il risultato dell’incontro tra due volontà negoziali. L’assicuratore accetta di assumersi il rischio per gli eventuali danni cagionati dall’assicurato, a determinate condizioni e sulla base di circostanze a partire dalle quali si può formulare un giudizio prognostico sull’eventualità che l’ipotesi ‘rischio’ diventi concreta. E’ quindi una questione di correttezza che l’assicurato tenga l’assicuratore aggiornato su sviluppi capaci di influenzare il rapporto contrattuale. Alla correttezza del primo corrisponde la piena collaborazione del secondo, solo quando il professionista ha la piena consapevolezza degli elementi strutturali dell’assicurazione professionale, questa dispiega in modo efficace i suoi effetti.

Ed è nell’interesse diretto di RCpolizza.it, quale attore principale nel settore delle assicurazioni professionali, contribuire a rendere i professionisti consapevoli dei loro obblighi, così da garantire una collaborazione duratura e soddisfacente con gli istituti assicurativi.

Tutto a partire da un’offerta commerciale variegata ma che nella qualità del prodotto e nella competitività dei prezzi riconosce un fondamentale denominatore comune. Un professionista informato sa bene che quella di tutelarsi è la scelta più intelligente e meno rischiosa (per sé ma anche per gli altri), un professionista informato sceglie di assicurare il proprio futuro! Se a frenarvi è il timore che possa essere un dispendio esorbitante fate un preventivo, vi renderete immediatamente conto che come si suol dire il gioco ben vale la candela con RCpolizza.it.


Richiedi un preventivo >


Ti è piaciuto l'articolo? Condividilo ai tuoi amici e colleghi