Abbiamo già affrontato il discorso sulle assicurazioni professionali ed in particolare sul punto della loro obbligatorietà, riconosciuta coralmente da soggetti autorevoli quale il tribunale di massima istanza del nostro ordinamento e numerosi ordini professionali; per altro verso abbiamo inaugurato una serie di riflessioni in merito alla sicura convenienza del dotarsi di uno strumento come la polizza professionale. Oggi vogliamo offrire un approfondimento che siamo certi vi darà modo di comprendere ulteriormente quanto lo strumento assicurativo possa rappresentare una via di sicura tutela cui sarà sempre più difficile rinunciare in progresso di tempo, da parte nostra c'è l'augurio che i tecnicismi riescano ad aprirsi anche ai non addetti ai lavori.
Il contratto assicurativo è tradizionalmente configurato come un contratto tipico avente ad oggetto la garanzia contro l’eventualità, e cioè il rischio, che venga in essere -­solo potenzialmente ed in futuro- una qualunque circostanza sfavorevole considerata dannosa
per la salute o per il solo patrimonio dell'assicurato.
Tecnicamente si parla di un contratto che è quindi sottoposto ad una condizione sospensiva in forza della quale una delle parti, l’assicurato, versa il premio all’assicuratore il quale si impegna ad indennizzare l’assicurato solo al momento in cui si verifichi l’evento dannoso configurato nel contratto. L’esempio più classico è il sinistro stradale, ma a torto, dal momento che se siamo
noi ad aver ragione a rimborsarci non è il nostro assicuratore ma l’assicuratore della controparte, cioè di chi ha la responsabilità del sinistro.
Ad ogni buon conto, tornando alla possibilità che si verifichi l’evento ‘rischio’, si parla di incertus an ed incertus quando, dal momento che non è noto né se si verificherà, né quando. La domanda a questo punto è una: vale la pena risparmiare qualche euro e vivere con l’ansia che succeda qualcosa di potenzialmente drammatico?
Trattandosi di contratti tipici, come anzidetto, la disciplina fondamentale trova cittadinanza già nel codice civile, venendo poi certamente arricchita da norme speciali che abbiano riguardo di aspetti particolari, di uno in particolare ci interessiamo oggi.
A partire da una lettura sistematica del Titolo III, Capo I, articoli 2229 e seguenti del codice civile si evince:
-che la prestazione deve essere eseguita personalmente dal professionista; laddove possibile questi può avvalersi di ausiliari e sostituti fermo restando che ciò avviene sotto la supervisione e direzione del professionista medesimo, il quale si assume ogni responsabilità nei confronti del committente
-l’esercizio di determinate professioni è riservata agli iscritti in appositi albi
-il professionista è indipendente nell’esercizio delle sue attività
-al professionista spetta un compenso determinato dalle tariffe fissate dall’ordine di appartenenza e proporzionato alla qualità dell’opera oltre che al decoro professionale
Ma per riprendere il discorso poc’anzi aperto con l’aspetto di maggior importanza…
-la responsabilità del professionista in ordine all’attività prestata è illimitata e personale
Vale a dire che se il professionista commette un errore e questo errore danneggia il committente/cliente, ne risponde personalmente col proprio patrimonio: paga cioè di tasca propria.
Qui si riaggancia la considerazione fatta più sopra in termini interrogativi, e cioè posto che il professionista risponde col proprio patrimonio dei pregiudizi in danno al terzo, ha senso risparmiare pochi euro ed esporre la propria situazione patrimoniale al rischio di depauperamento, ed il proprio futuro professionale ad una ingloriosa battuta d’arresto? Quale professionista amministra la propria attività senza cautelarsi dai rischi ad essa connaturati?
E se questa categoria di rischi non fosse di per sé un deterrente sufficiente rispetto al non dotarsi di una polizza professionale, ci sono ulteriori aspetti su cui vale la pena soffermarsi, e
non mancheremo di farlo nei prossimi giorni.


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