Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Grasso), ordinanza n. 21487 del 31 agosto 2018

Il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), deve considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa". Il giudice resta pertanto tenuto ad effettuare la liquidazione delle spese legali nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d.m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il d.m. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa, non potendo scendere al di sotto dei predetti minimi
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Il decreto è stato commentato dall'Avv. Andrea MascherinPresidente del Consiglio Nazionale Forense, che ha affermato: "L’ordinanza n. 21487/2018 della S.C. (unitamente alla precedente n. 1018/2018) porta ad un riequilibrio di sistema che si assesta proprio colà ove aveva indicato il CNF e non come pretendevano le interpretazioni distorte e strumentali che, al solo fine di giustificare una riduzione illegittima della soglia minima dei compensi, si fondavano anche sulla perdurante operatività dell’art. 1 u.c. del D.M. 140/2012
(“In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione della stessa”).

Nello specifico si invocava, da un lato, il principio di cui all’art.1 u.c. del dm n. 140/2012 (citato) e, dall’altro, si faceva strumentale interpretazione del penultimo periodo del c.1 dell’art. 4 del dm n. 55/2014, riferendo la locuzione “di regola” non esclusivamente all’aumento- cui era solamente riferibile in virtù’ della sua collocazione nel corpo della norma- ma anche alla diminuzione. Ed ulteriormente attribuendo applicabilità a tutte le fasi di quella previsione di diminuzione “di regola” sino al 70% che era, invece, dettata per la sola fase istruttoria.
L’ordinanza n. 21487/18 sancisce l’illegittimità dei compensi ove tali da violare il decoro professionale, affermato già nel 2015 e nel 2016 dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 8/12/2016), dalla Cassazione (sentenza n. 25804/2015, ordinanza n. 24492/2016) e dalla Giustizia Amministrativa (sentenza TAR Sicilia n. 3057/2016, 334/2017 e TAR Lombardia n. 902/2017) che avevano ribadito quei principi anche codicistici che strumentalmente si voleva far credere fossero usciti dal nostro ordinamento in virtù di una previsione meramente regolamentare.
Le decisioni sono ricognitive ed esplicative delle norme vigenti, perché riconoscono il valore della qualità dell’opera e dell’affidabilità del professionista, presupponendo che il criterio dell’economicità della prestazione sia sì rilevante, ma non tale da tradursi esclusivamente nella limitazione della spesa.
I nuovi parametri forensi, che devono essere necessariamente coordinati con la normativa in tema di equo compenso dalla quale sono ex professo richiamati, interpretano correttamente ed esplicitano ulteriormente quanto era già contenuto nella normativa precedente, inibendo definitivamente interpretazioni di comodo.

Si riscontra uno sviluppo normativo ed interpretativo giurisprudenziale coerente in linea con la posizione del Consiglio Nazionale Forense. Una serie di principi (quanto al compenso rapportato alla qualità, quantità e complessità del lavoro svolto ed alle sue caratteristiche) che, se rispettati, portano a delineare un compenso equo, e quindi legittimo, perché proporzionato all’opera e conforme al decoro professionale. Con l’ulteriore conseguenza che non possono farsi distinzioni, in ordine all’equità del compenso, tra liquidazioni giudiziali e determinazioni negoziali - proprio in virtù del combinato disposto tra la normativa primaria sull’equo compenso e quella secondaria a carattere regolamentare (i parametri) che dalla prima è richiamata - onde quello dell’equità del compenso viene definitivamente riconosciuto come principio fondamentale dell’ordinamento in tema di quantificazione della retribuzione professionale.


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