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Hai una Polizza Decennale Postuma? Per te tante novità con l'ultimo decreto del MISE!

Polizza Decennale Postuma Indennitaria novità nuovo decreto

Importanti novità sia per la responsabilità civile verso terzi da opere o beni, che sui danni diretti all’immobile nelle fasi di compimento, installazione, produzione o vendita. Inoltre se hai già una polizza in essere puoi richiederne l'adeguamento in conformità con le nuove specifiche.

In edilizia la polizza decennale postuma è un'assicurazione obbligatoria che il costruttore di un immobile è tenuto a stipulare a beneficio dell'acquirente (o dell'assegnatario dell'immobile) per tutelarlo dai potenziali difetti o vizi di costruzione e nell’eventualità che l’opera arrechi danni a terzi.

Esistono due tipologie di copertura: Indennitaria, che prescinde da una valutazione di responsabilità e Risarcitoria, che si basa sulla responsabilità dell’appaltatore.

La Polizza Decennale Postuma Indennitaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 4 del Decreto Legislativo 122/2005, e deve il suo nome al fatto che copre eventuali difetti o danni di natura costruttiva fino a 10 anni dalla data di ultimazione dell'edificio.

Nella G.U. n. 247 del 21 ottobre u.s. è stato pubblicato l’allegato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante il Regolamento che fissa il contenuto e le caratteristiche della polizza indennitaria decennale e il relativo modello standard, a favore di acquirenti di immobili da costruire, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 122/2005.

Il Regolamento prevede uno schema - tipo suddiviso in due sezioni rispettivamente riferite:

  • alla polizza di assicurazione decennale postuma indennitaria danni diretti all’immobile;
  • alla responsabilità civile verso terzi, che costituiscono il contenuto minimo della polizza, derogabile solo in senso più favorevole al beneficiario, che il costruttore è obbligato a contrarre e rilasciare all’acquirente.

La polizza deve avere efficacia dalla data di ultimazione dei lavori e deve garantire la copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

Il Provvedimento reca, inoltre, una Scheda Tecnica (all. B) riassuntiva delle caratteristiche di polizza e un’attestazione di conformità (all. C) proprio per semplificare le procedure di attivazione della copertura assicurativa.

All'atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell'«Attestazione di Conformità». L'Assicuratore rilascia copia dell'«Attestazione di Conformità» al notaio che ne fa richiesta.

Il decreto entra in vigore il 5 novembre 2022 e si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente a tale data, ferma restando la facoltà per il contraente di richiedere l'adeguamento della polizza assicurativa già stipulata in conformità ai requisiti di cui al presente decreto, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Il nostro staff è pronto ad aiutarti in tutte le fasi di preventivazione, dalla raccolta dei documenti alla compilazione della documentazione pre assuntiva.

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