<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>RCPolizza.it - Assicurazioni Professionali: Articoli e Notizie</title>

<link>https://www.rcpolizza.it/notizie</link>

<description></description>

<language>it</language>
<item>
<title>Esame IVASS 2026: come cambia la prova d\'idoneità e come prepararsi</title>
<link>https://www.rcpolizza.it/notizia/213/esame-ivass-2026-come-cambia-la-prova-didoneit-e-come-prepararsi/?ref=4</link>
<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[<img src='https://www.rcpolizza.it/design/v1/images/notizie/6d6849c932a58c4d958b8232282794db.jpg'/>]]>Ottenere l'abilitazione IVASS&#160;&#232; il passo fondamentale per chiunque desideri intraprendere la carriera di intermediario assicurativo in Italia. L'esame RUI&#160;(Registro Unico degli Intermediari) rappresenta una prova selettiva e complessa, ma il 2026 porta con s&#233; novit&#224; importanti che possono agevolare il percorso dei candidati.
In questa guida analizzeremo tutto ci&#242; che devi sapere sulla prova d'idoneit&#224;: dalle date ufficiali alle strategie vincenti per superare i quiz.
&#160;
Calendario esami IVASS 2026: date e scadenze
La novit&#224; principale, introdotta dal&#160;Provvedimento n. 165 del 2 dicembre 2025, riguarda la scomposizione della prova in&#160;due appelli annuali. Questa riforma permette una migliore pianificazione dello studio e offre una seconda possibilit&#224; di appello nello stesso anno solare.
Le sessioni d'esame si svolgeranno a Roma, presso la&#160;Nuova Fiera di Roma&#160;(Via Portuense, 1645/1647), secondo il seguente calendario:
&#160;




Sessione


Data Svolgimento


Apertura Iscrizioni


Chiusura Iscrizioni






1a&#160;sessione&#160; &#160;


Gioved&#236; 11 giugno 2026&#160;&#160;


3 marzo 2026 (ore 12:00)&#160;&#160;


15 aprile 2026 (ore 12:00)&#160;&#160;




2a&#160;sessione&#160; &#160;


Gioved&#236; 3 dicembre 2026&#160;&#160;


1 settembre 2026 (ore 12:00)&#160;&#160;


15 ottobre 2026 (ore 12:00)&#160;&#160;




&#160;
Mentre il termine per l'iscrizione alla prima sessione &#232; ormai concluso, chi non &#232; riuscito a procedere in tempo o chi non dovesse superare il primo turno potr&#224; puntare con decisione al&#160;secondo appello di dicembre.
Ricordiamo che la domanda deve essere inviata esclusivamente online tramite il sito ufficiale dell'Istituto, accedendo con&#160;SPID o CIE. La quota di partecipazione &#232; di&#160;70,00 &#8364;, a cui va aggiunta una marca da bollo da&#160;16,00 &#8364;.
&#160;
Requisiti per la parteciapzione all'esame IVASS
Per sostenere l'esame per le sezioni Agenti o Broker, i candidati devono possedere, alla data di scadenza della domanda:

-&#160;un titolo di studio non inferiore al&#160;diploma di istruzione secondaria superiore&#160;(quinquennale) o un titolo estero equivalente;
-&#160;un documento di riconoscimento in corso di validit&#224; (da esibire obbligatoriamente il giorno della prova, pena l&#8217;esclusione).

&#160;
Struttura dell'esame RUI: moduli e materie
La prova &#232; strutturata in moduli differenziati in base all'attivit&#224; professionale scelta:

- modulo assicurativo (Sezioni A e B del RUI):&#160;la prova pi&#249; comune. Consiste in&#160;50 quesiti&#160;a risposta multipla da completare in&#160;75 minuti;
- modulo riassicurativo:&#160;dedicato a chi opera esclusivamente nella riassicurazione (20 domande in 30 minuti);
- modulo integrato:&#160;comprende sia la parte assicurativa che quella riassicurativa.

&#160;
Le materie d'esame spaziano dal diritto delle assicurazioni (Codice delle Assicurazioni e Regolamenti IVASS) alla tecnica assicurativa (rami vita e danni), includendo nozioni di diritto privato, tributario, previdenza complementare e tutela del consumatore.
&#160;
Sistema di punteggio: attenzione alle penalit&#224;
Capire come viene calcolato il punteggio &#232; determinante per definire la propria strategia. La soglia di idoneit&#224; &#232; fissata a&#160;60/100.
Per il modulo da 50 domande, il calcolo &#232; il seguente:

- risposta esatta:&#160;+1 punto (pari a +2 su base 100);
- risposta omessa:&#160;0 punti;
- risposta errata:&#160;-0,5 punti (pari a -1 su base 100).

&#160;
A causa della penalit&#224; per l'errore, la strategia migliore &#232; rispondere solo ai quesiti di cui si &#232; ragionevolmente certi. Molti esperti suggeriscono di puntare a circa&#160;31-32 risposte sicure, preferendo l'omissione al rischio di scendere sotto la soglia a causa dei "malus".
&#160;
Perch&#233; la preparazione specifica &#232; fondamentale
Le statistiche degli ultimi anni confermano la difficolt&#224; della prova, con tassi di superamento spesso compresi tra il&#160;20% e il 35%. La complessit&#224; normativa e il sistema di penalizzazione rendono lo studio autonomo sui soli manuali spesso insufficiente. I candidati che ottengono i risultati migliori sono coloro che integrano la teoria con esercitazioni pratiche costanti e simulazioni che replicano fedelmente l'ambiente d'esame.
&#160;
Il database ufficiale dei quesiti
Per le sessioni 2026, l'Istituto ha confermato l'utilizzo di un&#160;database pubblico&#160;realizzato in collaborazione con l'Universit&#224; di Firenze. Questo archivio contiene&#160;2.292 domande&#160;con le relative risposte corrette. Poich&#233; i quesiti della prova ufficiale vengono estratti esclusivamente da questo elenco, studiare questo database &#232; un passaggio imprescindibile per il successo.
&#160;
Mettiti alla prova: sei pronto per l'esame IVASS?
Per superare la prova non basta conoscere la materia: bisogna imparare a gestire il tempo e le insidie dei quiz. Se vuoi testare il tuo attuale livello di preparazione, abbiamo messo a disposizione uno&#160;strumento gratuito&#160;che ti permette di esercitarti in modo interattivo, memorizzando le risposte corrette attraverso simulazioni che replicano esattamente la logica d'esame.
Inoltre, potrai approfondire gli argomenti attraverso&#160;videolezioni semplificate, progettate specificamente per colmare i tuoi gap di preparazione in modo rapido ed efficace.
Il nostro sistema formativo si basa integralmente sul&#160;database ufficiale 2026, garantendoti cos&#236; una preparazione completa, aggiornata e ottimizzata per il superamento della prova.
Inizia oggi il tuo percorso verso l'iscrizione al RUI con il supporto di RCPolizza.it.</description>
<enclosure url="https://www.rcpolizza.it/design/v1/images/notizie/6d6849c932a58c4d958b8232282794db.jpg" lenght="auto" type="image/jpeg"></enclosure>
<category># </category>
<comments>Esame IVASS 2026: come cambia la prova d\'idoneità e come prepararsi</comments>
<author>info@rcpolizza.it (RCPolizza.it)</author>
</item>
<item>
<title>Guida alla Legge 01/2026: come cambia la responsabilità per i dipendenti pubblici</title>
<link>https://www.rcpolizza.it/notizia/214/guida-alla-legge-012026-come-cambia-la-responsabilit-per-i-dipendenti-pubblici/?ref=4</link>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[<img src='https://www.rcpolizza.it/design/v1/images/notizie/d8e525ac29b92e8458be098f9884db12.jpg'/>]]>Il 2026 segna un punto di svolta fondamentale per chi opera nella Pubblica Amministrazione. Con l'entrata in vigore della Legge 01/2026, il legislatore ha introdotto una riforma organica della responsabilit&#224; amministrativa e contabile, con l&#8217;obiettivo di trasformare un sistema spesso percepito come incerto in un quadro di regole chiare e, soprattutto, prevedibili.
Per dirigenti e dipendenti pubblici, questa evoluzione non rappresenta solo un mutamento tecnico, ma l'introduzione di una maggiore serenit&#224; operativa. Tuttavia, sorge spontanea una domanda: siamo di fronte a un sistema di maggiori tutele o a nuovi rischi? Se da un lato il perimetro della colpa grave &#232; pi&#249; definito, dall'altro la certezza della norma rende anche pi&#249; automatica la contestazione del danno nei casi previsti. Vediamo nel dettaglio quali sono i pilastri della nuova disciplina.
&#160;
La nuova definizione di Colpa Grave: dai casi aperti alla tassativit&#224;
In passato, il perimetro della "colpa grave" non era tipizzato e lasciava ampio spazio alla discrezionalit&#224; interpretativa, rendendo difficile per il professionista pubblico valutare preventivamente l'esito dei propri atti. La Legge 01/2026 interviene su questo punto definendo quattro casi tassativi.
La condanna per colpa grave pu&#242; scattare esclusivamente se si verifica una delle seguenti fattispecie:

- violazione manifesta delle norme: intesa come l'inosservanza grave di una norma che risulti chiara, precisa e inescusabile;
- travisamento palese dei fatti: quando la ricostruzione degli eventi risulta distorta rispetto a quanto emerge dagli atti ufficiali del procedimento;
- affermazione di un fatto escluso: ovvero l'asserzione di una circostanza che i documenti smentiscono in modo incontrovertibile;
- negazione di un fatto risultante: speculare al punto precedente, riguarda la negazione di fatti che emergono con chiarezza dagli atti disponibili.

A ulteriore tutela della professionalit&#224;, la legge chiarisce che non costituisce colpa grave l'errore derivante dall'aver seguito indirizzi giurisprudenziali prevalenti o pareri autorevoli delle autorit&#224; competenti. Se l'azione non rientra in questi casi specifici, la responsabilit&#224; amministrativa non &#232; configurabile.
&#160;
Il sistema del "doppio tetto": un limite alla responsabilit&#224; economica
Oltre alla chiarezza sulle cause, la riforma introduce una misura fondamentale per la protezione del patrimonio personale: il limite risarcitorio. Salvo le ipotesi di dolo o illecito arricchimento, l'obbligo risarcitorio &#232; infatti calmierato da due soglie massime invalicabili:

- il limite del danno: l'importo richiesto non pu&#242; eccedere il 30% del danno complessivo accertato;
- il limite della retribuzione: il risarcimento non pu&#242; comunque superare il doppio della Retribuzione Annua Lorda (RAL) del dipendente.

L'aspetto fondamentale &#232; che il risarcimento dovuto corrisponder&#224; sempre alla cifra pi&#249; bassa tra questi due massimali.
Esempio pratico: un dipendente con una RAL di &#8364;50.000 (tetto massimo &#8364;100.000) che causa un danno erariale accertato di &#8364;1.000.000, sar&#224; chiamato a rispondere per un massimo di &#8364;100.000, poich&#233; il doppio della sua RAL &#232; inferiore al 30% del danno (che sarebbe &#8364;300.000).
Questo sistema garantisce che l'esposizione economica sia sempre proporzionata alle capacit&#224; reddituali del dipendente, pur restando cifre che possono incidere significativamente sul patrimonio familiare.
&#160;
Obbligo assicurativo e rinvio Milleproroghe: facciamo chiarezza
C'&#232; stata molta discussione sul rinvio dei termini introdotto dal decreto Milleproroghe. &#200; essenziale distinguere tra la disciplina della responsabilit&#224; e l'obbligo della polizza:

- la responsabilit&#224; &#232; gi&#224; attuale: per tutto il 2026, la Corte dei Conti giudica gi&#224; in base alla nuova disciplina della Legge 01/2026. Se un atto compiuto oggi genera un danno, il dipendente ne risponde subito secondo queste nuove regole;
- l'obbligo formale &#232; slittato: solo l'obbligo di possedere una polizza assicurativa per chi ricopre incarichi che comportino la gestione di risorse pubbliche &#232; stato posticipato al 1&#176; gennaio 2027.

In sostanza, il rinvio burocratico non elimina il rischio economico reale del 2026: il dipendente continua a rispondere delle proprie azioni con i propri beni.
&#160;
La gestione autonoma della tutela professionale
Un aspetto spesso dimenticato &#232; che, ai sensi della Legge 244/2007, le Pubbliche Amministrazioni non possono farsi carico del premio assicurativo per la colpa grave dei propri dipendenti; i contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli. La tutela &#232; strettamente personale e deve essere attivata dal lavoratore in autonomia.
Scegliere una copertura specifica oggi significa operare con la consapevolezza che il proprio patrimonio &#232; protetto da un partner esperto, in grado di partecipare direttamente al giudizio (litisconsorzio necessario) e coprire non solo i danni diretti all'Ente, ma anche le eventuali rivalse per danni causati a terzi.
&#160;
La soluzione RCPolizza.it: protezione allineata alla nuova normativa
Per rispondere a questo scenario, la polizza "Colpa Grave Pubblica Amministrazione" di RCPolizza.it, aggiornata a febbraio 2026, &#232; stata progettata per essere gi&#224; perfettamente coerente con il nuovo quadro normativo e le esigenze del settore pubblico.
La nostra soluzione offre vantaggi esclusivi gi&#224; nella tutela base:

- tutela multi-incarico: copertura valida per un massimo di 7 incarichi diversi, anche in societ&#224; partecipate. Sono inclusi ruoli delicati come RUP, DEC e responsabile della sicurezza (D.Lgs 81/2008);
- premi competitivi: proposte economicamente sostenibili, studiate per offrire il miglior equilibrio tra qualit&#224; della copertura e risparmio;
- massimali personalizzati: un'ampia scelta di massimali per garantire una protezione su misura della reale esposizione professionale;
- continuit&#224; temporale: la polizza include 5 anni di retroattivit&#224; e 10 anni di postuma in caso di cessazione dell'attivit&#224;.

La polizza &#232; inoltre altamente personalizzabile con garanzie aggiuntive per rispondere ad ogni esigenza.
Proteggi la tua serenit&#224; professionale: non lasciare il tuo patrimonio esposto ai rischi del 2026. Scopri di pi&#249; e richiedi un preventivo su RCPolizza.it.</description>
<enclosure url="https://www.rcpolizza.it/design/v1/images/notizie/d8e525ac29b92e8458be098f9884db12.jpg" lenght="auto" type="image/jpeg"></enclosure>
<category># </category>
<comments>Guida alla Legge 01/2026: come cambia la responsabilità per i dipendenti pubblici</comments>
<author>info@rcpolizza.it (RCPolizza.it)</author>
</item>
<item>
<title>Ultima proroga in scadenza: obbligo polizze catastrofali entro il 31 marzo 2026</title>
<link>https://www.rcpolizza.it/notizia/211/ultima-proroga-in-scadenza-obbligo-polizze-catastrofali-entro-il-31-marzo-2026/?ref=4</link>
<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
<description><![CDATA[<img src='https://www.rcpolizza.it/design/v1/images/notizie/5d6fe0020c7d5661ce4fa7432a1b1d9a.jpg'/>]]>Il countdown per l'adeguamento normativo in materia di rischi catastrofali &#232; agli sgoccioli. Con la scadenza del 31 marzo 2026, si esaurisce l&#8217;ultima finestra temporale di proroga concessa dal legislatore, segnando il passaggio definitivo a un regime di tutela assicurativa obbligatoria per l'intero tessuto imprenditoriale italiano.
Sebbene la data del 31 marzo riguardi formalmente i settori che hanno beneficiato dello slittamento previsto dal D.L. n. 200/2025, il segnale per il mercato &#232; univoco: la protezione del patrimonio aziendale contro gli eventi naturali non &#232; pi&#249; una facolt&#224; discrezionale, ma un pilastro della continuit&#224; operativa.
&#160;
Le attivit&#224; che devono adeguarsi entro il 31 marzo
Entro la fine del mese, sono chiamate ad adempiere le realt&#224; che finora hanno operato in regime di deroga:&#160;


&#8226; settore ittico: imprese della pesca e dell&#8217;acquacoltura;
&#8226; comparto turistico-ricettivo: micro e piccole imprese (hotel, B&#38;B professionali, strutture all'aria aperta);
&#8226; food &#38; beverage: micro e piccole imprese del settore somministrazione di alimenti e bevande.


&#160;
&#200; opportuno ricordare che per la generalit&#224; delle altre imprese il termine &#232; gi&#224; decorso. Tuttavia, i dati di monitoraggio indicano che una quota significativa di aziende non ha ancora formalizzato la copertura, esponendosi a vulnerabilit&#224; che vanno ben oltre il semplice profilo burocratico.
&#160;
Oltre la normativa: la gestione strategica del rischio CAT-NAT
La polizza contro le calamit&#224; naturali (terremoti, alluvioni, inondazioni e frane) non deve essere interpretata come un mero onere amministrativo, bens&#236; come uno strumento di resilienza finanziaria.
L'obbligo riguarda i beni strumentali essenziali &#8212; fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature &#8212; ovvero il cuore pulsante dell'attivit&#224; produttiva. In un contesto climatico caratterizzato da fenomeni estremi sempre pi&#249; frequenti e severi, l'assenza di una copertura adeguata configura un rischio di "default tecnico" in caso di sinistro.
La mancata sottoscrizione non comporta sanzioni pecuniarie immediate, ma innesca una serie di preclusioni critiche:&#160;


&#8226; inammissibilit&#224; a contributi pubblici:&#160;l'impresa non in regola decade dal diritto di accedere a finanziamenti, incentivi e agevolazioni statali o regionali;
&#8226; esclusione dai ristori:&#160;in caso di evento catastrofale, le aziende prive di polizza non potranno beneficiare dei fondi di emergenza o dei risarcimenti pubblici previsti per le zone colpite;
&#8226; rating e accesso al credito:&#160;la mancanza di protezione sul patrimonio pu&#242; influenzare negativamente la valutazione del merito creditizio da parte degli istituti bancari.


&#160;
Soluzioni su misura e conformit&#224; normativa
L'adeguamento richiede un'analisi attenta dei valori assicurati e delle clausole contrattuali per garantire che la polizza sia pienamente rispondente ai requisiti minimi di legge e, soprattutto, alle reali necessit&#224; dell'azienda.
Se la tua impresa non ha ancora provveduto alla stipula, o se rientri nelle categorie in scadenza il 31 marzo, il momento di agire &#232; adesso. Rimandare ulteriormente significa operare in una condizione di precariet&#224; finanziaria non pi&#249; sostenibile.
&#160;
Proteggi il futuro della tua attivit&#224;.
Su RCPolizza.it mettiamo a tua disposizione l'expertise necessaria per confrontare le soluzioni dei primari gruppi assicurativi, garantendoti una consulenza tecnica per una copertura CAT-NAT conforme e competitiva.
&#10145;&#65039; Consulta la guida tecnica alle polizze catastrofali per imprese
&#10145;&#65039; Richiedi un&#8217;analisi del rischio e un preventivo gratuito
&#160;</description>
<enclosure url="https://www.rcpolizza.it/design/v1/images/notizie/5d6fe0020c7d5661ce4fa7432a1b1d9a.jpg" lenght="auto" type="image/jpeg"></enclosure>
<category>#scadenzapolizzacatastrofali #polizzacatastrofaliobbligatoria </category>
<comments>Ultima proroga in scadenza: obbligo polizze catastrofali entro il 31 marzo 2026</comments>
<author>info@rcpolizza.it (RCPolizza.it)</author>
</item>
<item>
<title>Obbligo polizze catastrofali: per quali imprese slitta al 31 marzo 2026</title>
<link>https://www.rcpolizza.it/notizia/210/obbligo-polizze-catastrofali-per-quali-imprese-slitta-al-31-marzo-2026/?ref=4</link>
<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
<description><![CDATA[<img src='https://www.rcpolizza.it/design/v1/images/notizie/c4e6cfebb37856664f8097ed0205df14.jpg'/>]]>Il panorama normativo sull'obbligo assicurativo per eventi calamitosi&#160;si aggiorna. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del&#160;Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (GU n.302 del 31-12-2025), &#232; stata ufficializzata la proroga delle scadenze per specifiche categorie di imprese.
&#160;
A quali imprese si riferisce la proroga al 31 marzo 2026?
Non tutte le attivit&#224; possono usufruire dello slittamento. Secondo il D.L. n. 200/2025, la nuova scadenza del&#160;31 marzo 2026&#160;si applica esclusivamente a:

- imprese della pesca e dell'acquacoltura&#160;(art. 15, comma 2, del D.L. n. 200/2025);
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonch&#233; per le imprese turistico ricettive (solo micro e piccole imprese)&#160;(art. 16, comma 2, del D.L. n. 200/2025).

&#160;
Calendario scadenze per le altre Imprese
Per le restanti categorie, restano validi i termini stabiliti precedentemente:

- grandi imprese:&#160;31 marzo 2025 (con sanzioni applicabili dopo 90 giorni);
- medie imprese:&#160;31 settembre 2025;
- micro e piccole imprese&#160;(non rientranti nelle eccezioni sopra): 31 dicembre 2025.

&#160;
Rischi e limitazioni nell'accesso ai contributi pubblici
Sebbene la norma non preveda multe pecuniarie dirette per le imprese, l'inadempimento comporta gravi sanzioni indirette. Chi non sottoscrive la polizza obbligatoria entro i termini rischia:

- esclusione dai bandi:&#160;impossibilit&#224; di accedere a finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche;
- blocco degli incentivi:&#160;il MIMIT ha gi&#224; individuato misure precluse a chi &#232; privo di copertura;
- nessun ristoro post-evento:&#160;difficolt&#224; o esclusione dall'assegnazione di fondi straordinari previsti proprio in occasione di calamit&#224; naturali.&#160;

&#160;
Mettiti in regola: confronta le Polizze Cat Nat online
Non rischiare di perdere opportunit&#224; di finanziamento o di dover sostenere da solo i costi di un'alluvione o di un sisma:

- approfondisci la norma:&#160;scopri tutti i dettagli della normativa aggiornata sulla&#160;Polizza Catastrofali Impresa&#160;per capire come assicurare la tua attivit&#224;;
- richiedi una consulenza: in caso di dubbi o richiesta di chiarimenti, chiama uno dei nostri consulenti allo&#160;09711680036.

Se hai gi&#224; chiari tutti i dettagli normativi e non vuoi perdere altro tempo, puoi richiedere&#160;un preventivo gratuito e&#160;confrontare in autonomia le migliori offerte&#160;sul mercato. Affidati ad RCPolizza.it e tutela la tua impresa!</description>
<enclosure url="https://www.rcpolizza.it/design/v1/images/notizie/c4e6cfebb37856664f8097ed0205df14.jpg" lenght="auto" type="image/jpeg"></enclosure>
<category># </category>
<comments>Obbligo polizze catastrofali: per quali imprese slitta al 31 marzo 2026</comments>
<author>info@rcpolizza.it (RCPolizza.it)</author>
</item>
<item>
<title>Perché è importante stipulare unassicurazione professionale Personal Trainer</title>
<link>https://www.rcpolizza.it/notizia/207/perch-importante-stipulare-unassicurazione-professionale-personal-trainer/?ref=4</link>
<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
<description><![CDATA[<img src='https://www.rcpolizza.it/design/v1/images/notizie/19fc4ae1fcb97f809bbad05d9103663f.jpg'/>]]>L&#8217;attivit&#224; del personal trainer comporta responsabilit&#224; significative: accompagnare un cliente in un percorso di allenamento significa intervenire sul suo corpo, sulle sue abitudini e sul suo stile di vita: per questo motivo, il professionista pu&#242; essere chiamato a rispondere di eventuali danni causati da errori o negligenze.
In questo articolo vedremo&#160;cos&#8217;&#232; una polizza RC professionale,&#160;come il rischio del personal trainer viene inquadrato dalle compagnie&#160;e perch&#233; oggi &#232; altamente consigliato dotarsi di una copertura dedicata.
&#160;
Cos&#8217;&#232; una polizza RC professionale
La&#160;Responsabilit&#224; Civile Professionale (RC Professionale)&#160;&#232; un&#8217;assicurazione che tutela il professionista qualora, nello svolgimento della propria attivit&#224;, commetta un errore, un&#8217;omissione o un comportamento colposo che provochi un danno al cliente.
La polizza interviene risarcendo il terzo danneggiato e coprendo le spese legali, evitando cos&#236; che un singolo evento possa tradursi in un importante problema economico.
&#160;
Come viene inquadrato il rischio del Personal Trainer dalle compagnie
Le compagnie assicurative possono ricondurre questa figura a due diversi gruppi di rischio:

1. Personal trainer assimilati alle professioni sanitarie

Alcune compagnie inseriscono i personal trainer nella macro-categoria dei &#8220;sanitari&#8221;. Questo avviene perch&#233;, al pari di un professionista sanitario, anche&#160;il personal trainer pu&#242; provocare danni fisici al cliente, ad esempio derivanti da esercizi non idonei, sovraccarichi, indicazioni tecniche errate o mancata supervisione.
Si tratta tuttavia di una&#160;classificazione basata su criteri interni di valutazione del rischio, non su disposizioni normative. Approfondiamo questo punto nel&#160;paragrafo successivo.

2. Personal trainer inseriti tra le professioni non regolamentate (Polizze E&#38;O)

Altre compagnie, pi&#249; correttamente, collocano i personal trainer tra le&#160;professioni non regolamentate, assicurate tramite polizze&#160;E&#38;O (Errors &#38; Omissions). Questo perch&#233; il personal trainer&#160;non &#232; una professione sanitaria&#160;e&#160;non &#232; soggetto a un Albo professionale pubblico.
In Italia, infatti,&#160;non esiste un Albo nazionale obbligatorio per i Personal Trainer, n&#233; un Ordine analogo a quelli previsti per le professioni sanitarie. Esistono invece&#160;registri e certificazioni volontarie&#160;&#8212; rilasciate da federazioni, Enti di Promozione Sportiva, associazioni di categoria, etc&#160;&#8212; che rappresentano strumenti utili per attestare competenze e qualificazione professionale. Pur essendo riconosciuti nel mercato del fitness, tali registri&#160;non hanno valore di Albo pubblico&#160;e&#160;non comportano obblighi assicurativi previsti dalla legge.
&#160;
Punto importante: il Personal Trainer non &#232; una sanitario
&#200; fondamentale ribadire che i personal trainer&#160;non rientrano tra le professioni sanitarie, e pertanto:


- non sono soggetti all&#8217;obbligo di RC professionale previsto dalla legge Gelli-Bianco&#160;per i liberi professionisti sanitari e per la colpa grave dei dipendenti pubblici;
- non devono rispettare requisiti obbligatori nella stipula della polizza, poich&#233; non esistono norme che impongano massimali minimi, retroattivit&#224; o postuma (come avviene invece per i sanitari).


 La stipula di una RC Professionale per il personal trainer &#232; quindi&#160;una scelta volontaria, ma altamente consigliata. La polizza &#232; inoltre&#160;riservata ai liberi professionisti, poich&#233; i trainer dipendenti sono coperti dalla responsabilit&#224; civile della palestra o della struttura presso cui lavorano.
RC Personal Trainer sul portale RCPolizza.it
&#200; utile precisare che, all&#8217;interno del nostro portale, potresti trovare il personal trainer classificato nella categoria dei&#160;&#8220;sanitari non medici&#8221;. Si tratta esclusivamente di una&#160;catalogazione assicurativa, utilizzata per raggruppare professioni che presentano caratteristiche di rischio analoghe dal punto di vista tecnico-assicurativo.
Questa etichetta&#160;non modifica in alcun modo la natura della professione, che &#8212; come gi&#224; evidenziato &#8212; non rientra tra le professioni sanitarie e non &#232; soggetta agli obblighi previsti per queste ultime.
&#160;
Attenzione: cosa NON copre la polizza RC Professionale del Personal Trainer
&#200; importante ricordare che la&#160;polizza RC Professionale&#160;copre i danni derivanti dall&#8217;attivit&#224; professionale del personal trainer, ovvero errori, omissioni o negligenze legate alla tua consulenza o supervisione durante l&#8217;allenamento.
Non rientrano invece nella copertura i&#160;danni che avvengono nei locali&#160;ma che&#160;non dipendono&#160;dall&#8217;operato professionale del personal trainer (tranne in presenza di uan specifica garanzia aggiuntiva).
Per esempio:

- un cliente che scivola in sala pesi;
- un attrezzo mal posizionato che cade e provoca danni a persone o cose;
- un infortunio dovuto a un difetto del locale (pavimento bagnato, attrezzatura non fissata, ecc.).

&#160;
In questi casi la&#160;RC Professionale non interviene, perch&#233; non si tratta di un errore dell'istruttore: si tratta di rischi legati alla&#160;responsabilit&#224; della palestra/centro sportivo/studio.
Questi danni sono infatti a carico del titolare della struttura, che dovrebbe essere coperto da una specifica&#160;polizza RCT/RCO.
Se sei tu il titolare della palestra e non disponi ancora di questa copertura, ti consigliamo di attivarla qui &#128073;&#160;Preventivo Polizza RCT/RCO
&#160;
Perch&#233; conviene avere una RC professionale se sei un Personal Trainer
Come dicevamo, pur non essendoci un obbligo di legge, una RC Professionale &#232; una scelta estremamente utile per due motivi principali:
1&#65039;&#8419; Protezione economica importante:&#160;con una spesa minima (a partire da&#160;59 &#8364; l&#8217;anno) &#232; possibile ottenere una copertura efficace in caso di richiesta di risarcimento da parte di un cliente. Un&#160;errore pu&#242; comportare spese elevate e una polizza permette di evitare impatti economici rilevanti sul professionista.
2&#65039;&#8419; Credibilit&#224; professionale: presentarsi con una RC professionale attiva trasmette affidabilit&#224; e seriet&#224;. Per chi lavora a contatto diretto con il cliente, questa trasparenza &#232; un elemento distintivo e qualificante.
&#160;
Polizza RC Professionale Personal Trainer da 59 &#8364;
Tra le&#160;coperture che proponiamo, ce ne &#232; una che offre condizioni particolarmente vantaggiose e strutturate sulle necessit&#224; dei personal trainer:


- Durata del contratto:&#160;1 anno
- Massimale:&#160;3.000.000 &#8364;
- Franchigia/Scoperto:&#160;Nessuna
- Retroattivit&#224;:&#160;15 anni


&#160;La polizza &#232; offerta da Omnyy Europe, tramite accordo con Accelerant Insurance Europe SA, una compagnia assicurativa con sede in Europa, riconosciuta per la sua specializzazione nel ramo danni e per un approccio moderno e trasparente nella gestione delle coperture dedicate ai professionisti.
Massimale: cosa significa e perch&#233; &#232; importante
Il&#160;massimale&#160;indica l&#8217;importo massimo che la compagnia si impegna a pagare per ciascun sinistro. Un massimale di&#160;3.000.000 &#8364;&#160;garantisce una copertura superiore ai potenziali danni riscontrabili nell&#8217;attivit&#224; di un personal trainer, offrendo una protezione molto ampia.
&#160;Franchigia: perch&#233; &#8220;nessuna franchigia&#8221; &#232; un vantaggio concreto
La&#160;franchigia&#160;rappresenta la parte di danno che resta a carico dell&#8217;assicurato. Nel nostro caso&#160;non &#232; prevista alcuna franchigia: l&#8217;assicurato non dovr&#224; sostenere alcuna quota del risarcimento. Un vantaggio che elimina ogni partecipazione economica da parte del professionista.
&#160;Retroattivit&#224;: perch&#233; tutela anche attivit&#224; svolte in passato
Le polizze RC Professionali operano in regime&#160;claims made, secondo cui ci&#242; che attiva la garanzia &#232; la&#160;richiesta di risarcimento, non l&#8217;errore che l&#8217;ha originata.
Nello specifico:


- la polizza copre le richieste di risarcimento ricevute durante il periodo di validit&#224;;
- l&#8217;errore professionale che ha generato la richiesta di risarcimento pu&#242; essere stato commesso anche anni prima,&#160;purch&#233;&#160;nel periodo di&#160;retroattivit&#224;.


 Una retroattivit&#224; ampia &#8212; in questo caso&#160;15 anni&#160;&#8212; consente di tutelarsi anche per attivit&#224; svolte in passato, persino se la polizza viene stipulata solo oggi.
&#160;
Preventivo online facile e veloce
Richiedere un preventivo &#232; semplice: bastano pochi dati per ottenere rapidamente un&#8217;offerta personalizzata. Accanto alla soluzione promozionale da 59 &#8364;, RCPolizza.it offre una vasta gamma di alternative, grazie al ruolo di broker assicurativo. Questo ci permette di proporre ai clienti un ampio ventaglio di coperture provenienti da diverse compagnie, individuando la soluzione pi&#249; adatta alle specifiche esigenze professionali.
Inoltre, se necessiti di supporto, puoi contare sulla consulenza gratuita di un nostro esperto, sempre disponibile ad assisterti nella scelta.
&#128073; Richiedi ora un preventivo e scopri quanto &#232; semplice tutelare la tua attivit&#224;.</description>
<enclosure url="https://www.rcpolizza.it/design/v1/images/notizie/19fc4ae1fcb97f809bbad05d9103663f.jpg" lenght="auto" type="image/jpeg"></enclosure>
<category># </category>
<comments>Perché è importante stipulare unassicurazione professionale Personal Trainer</comments>
<author>info@rcpolizza.it (RCPolizza.it)</author>
</item>
</channel>
</rss>